stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 maggio 2000, n. 201

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-8-2000
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Vista  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  in  particolare
l'articolo 1, commi 72 e 78;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e in particolare gli articoli 14 e 15;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota del 17 maggio 2000, n. 8803 U/L L.P.1674);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
          Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze

  1.  Ai  sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio
1999,  n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia
stato  possibile  assegnare  alle  cattedre  e  ai  posti disponibili
personale  di  ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale
soprannumerario  in  utilizzazione  o,  comunque, a qualsiasi titolo,
personale di ruolo, si provvede con:
a) supplenze   annuali  per  la  copertura  delle  cattedre  e  posti
   d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
   e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.
b) supplenze  temporanee  sino  al termine delle attivita' didattiche
   per  la  copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti,
   di  fatto  disponibili  entro  la  data  del 31 dicembre e fino al
   termine  dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non
   concorrano a costituire cattedre o posti orario.
c) supplenze  temporanee  per  ogni  altra  necessita'  di  supplenza
   diversa   dai   casi   precedenti,   secondo   quanto  specificato
   all'articolo 7.
  2.  Per  l'attribuzione  delle  supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano
le  graduatorie  permanenti di cui all'articolo 2; per l'attribuzione
delle  supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e
di istituto di cui all'articolo 5.
  3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque,
in  carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e
temporanee  fino  al  termine  delle  attivita'  didattiche,  vengono
conferite  dai  dirigenti  scolastici delle scuole ove si verifica la
disponibilita', utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di
istituto.
  4. L'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal
dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente
nel   caso  di  utilizzazione  delle  graduatorie  permanenti  e  dal
dirigente  scolastico  nel caso di utilizzazione delle graduatorie di
circolo e di istituto.
  5.  Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di
contratti  di  lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal
giorno dell'assunzione in servizio e termine:
    per le supplenze annuali il 31 agosto;
    per  le  supplenze  temporanee  fino  al  termine delle attivita'
didattiche  il  giorno  annualmente  indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
    per   le   supplenze  temporanee  l'ultimo  giorno  di  effettiva
permanenza delle esigenze di servizio.
  6. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere
coperti,  in  nessun  caso,  a  norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.
          124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di personale
          scolastico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
          10 maggio 1999, e' il seguente:
              "Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
          e  dei  posti  di insegnamento che risultino effettivamente
          vacanti  e  disponibili entro la data del 31 dicembre e che
          rimangano    prevedibilmente   tali   per   l'intero   anno
          scolastico,  qualora  non  sia  possibile provvedere con il
          personale   docente  di  ruolo  delle  dotazioni  organiche
          provinciali  o  mediante  l'utilizzazione  del personale in
          soprannumero,  e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
          gia'  assegnato  a  qualsiasi titolo personale di ruolo, si
          provvede  mediante il conferimento di supplenze annuali, in
          attesa  dell'espletamento  delle  procedure concorsuali per
          l'assunzione di personale docente di ruolo.
              2.  Alla  copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di
          insegnamento   non   vacanti   che   si  rendano  di  fatto
          disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
          dell'anno  scolastico  si provvede mediante il conferimento
          di  supplenze  temporanee  fino  al termine delle attivita'
          didattiche.   Si  provvede  parimenti  al  conferimento  di
          supplenze   temporanee  fino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche  per  la copertura delle ore di insegnamento che
          non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
              3.  Nei  casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
          si provvede con supplenze temporanee.
              4.  I  posti  delle dotazioni organiche provinciali non
          possono  essere  coperti in nessun caso mediante assunzione
          di personale docente non di ruolo.
              5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
          prevista  dall'art.  17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, il Ministro della pubblica istruzione emana
          un  regolamento  per  la  disciplina del conferimento delle
          supplenze  annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di
          cui ai commi seguenti.
              6.  Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
          supplenze   temporanee  sino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche  si  utilizzano le graduatorie permanenti di cui
          all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
          6 dell'art. 1 della presente legge.
              7.  Per  il  conferimento delle supplenze temporanee di
          cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
          istituto.  I  criteri,  le  modalita'  e  i  termini per la
          formazione  di  tali graduatorie sono improntati a principi
          di   semplificazione  e  snellimento  delle  procedure  con
          riguardo  anche  all'onere di documentazione a carico degli
          aspiranti.
              8.  Coloro  i  quali  sono  inseriti  nelle graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico, come
          sostituito  dal  comma  6 dell'art. 1 della presente legge,
          fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  40, comma 2,
          della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  hanno  diritto,
          nell'ordine,  alla  precedenza  assoluta  nel  conferimento
          delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
          cui  hanno presentato le relative domande. Per gli istituti
          di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
          e'  attribuita  limitatamente alle classi di concorso nella
          cui graduatoria permanente si e' inseriti.
              9.  I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
          l'accesso  all'insegnamento  nella  scuola elementare siano
          stati  inclusi  nella  graduatoria  di  merito  ed  abbiano
          superato   la   prova  facoltativa  di  accertamento  della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
          precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
          titolari  provvedono all'insegnamento di una corrispondente
          lingua straniera.
              10.  Il  conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'
          consentito  esclusivamente  per  il  periodo  di  effettiva
          permanenza   delle   esigenze   di  servizio.  La  relativa
          retribuzione  spetta  limitatamente  alla  durata effettiva
          delle supplenze medesime.
              11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi si
          applicano  anche  al  personale  amministrativo, tecnico ed
          ausiliario  (ATA).  Per  il conferimento delle supplenze al
          personale  della  terza  qualifica  di  cui all'art. 51 del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          scuola,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 109 alla
          Gazzetta   Ufficiale   n.  207  del  5 settembre  1995,  si
          utilizzano  le  graduatorie  dei  concorsi  provinciali per
          titoli di cui all'art. 554 del testo unico.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi si
          applicano  altresi'  al  personale  docente  ed  ATA  delle
          accademie e dei conservatori.
              13. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio
          di  musica  di  Bolzano, le norme particolari in materia di
          conferimento  delle  supplenze adottate in attuazione dello
          Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
              14.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
          cui  al  comma  5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
          522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico".
              -  La  legge  23 agosto  1988,  n.  400, pubblicata nel
          supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
          n.  214,  reca:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri".
          Si  riportano  i  commi  3  e 4 dell'art. 17 della predetta
          legge:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali.  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del   Consiglio  di  Stato  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              -  La  legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, reca: "Misure
          di  razionalizzazione della finanza pubblica". Si riportano
          i commi 72 e 78 dell'art. 1 della predetta legge:
              "72.    I   provveditori   agli   studi,   sulla   base
          dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano,
          l'organico  funzionale  di  ciascun  circolo  didattico  in
          relazione  al  numero  degli alunni, alla consistenza delle
          classi,  al  sostegno  necessario  per l'integrazione degli
          alunni  portatori  di  handicap,  alla  distribuzione delle
          scuole   sul   territorio   e   alle   relative  situazioni
          socio-ambientali  nonche' alla diffusione dell'insegnamento
          della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a
          tempo   pieno   espresse   dall'utenza.   E'  garantita  la
          continuita'  del  sostegno  per  gli  alunni  portatori  di
          handicap.    Le    modalita'    saranno   definite   previa
          contrattazione   decentrata,   ove   prevista.  Gli  organi
          competenti,   sulla  base  dei  principi  generali  di  cui
          all'art.   128   del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite
          delle   risorse  professionali  disponibili,  su  tutte  le
          esigenze     inerenti    l'organizzazione    dell'attivita'
          didattica,   ivi   compresi   l'insegnamento  della  lingua
          straniera,  il  tempo  pieno e, quando sia necessario, - la
          sostituzione  dei docenti assenti per periodi non superiori
          a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico.
          E'  abrogato  il  comma  5  dell'art.  131  del testo unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
              "78.  I  capi  di istituto sono autorizzati a ricorrere
          alle   supplenze   brevi  e  saltuarie  solo  per  i  tempi
          strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico
          e  dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di
          flessibilita'  dell'organizzazione  dell'orario  didattico;
          alla sostituzione del personale assente con docenti gia' in
          servizio   nella   medesima   istituzione   scolastica.  Le
          eventuali  economie di gestione realizzate a fine esercizio
          in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili
          nel   successivo   esercizio  per  soddisfare  esigenze  di
          funzionamento  amministrativo  e  didattico e per eventuali
          esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie".
              -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999,  n.  275,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale   10 agosto   1999,   n.  152/L,  reca
          "Regolamento  recante  norme  in materia di autonomia delle
          istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge
          15 marzo 1997, n. 59". Si riportano gli articoli 14 e 15:
              "Art.  14  (Attribuzione  di  funzioni alle istituzioni
          scolastiche).  -  1. A decorrere dal 1o settembre 2000 alle
          istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni gia' di
          competenza   dell'amministrazione   centrale  e  periferica
          relative  alla  carriera  scolastica  e al rapporto con gli
          alunni,  all'amministrazione e alla gestione del patrimonio
          e  delle  risorse  e  allo stato giuridico ed economico del
          personale  non  riservate,  in  base all'art. 15 o ad altre
          specifiche  disposizioni,  all'amministrazione  centrale  e
          periferica.  Per  l'esercizio  delle funzioni connesse alle
          competenze  escluse  di  cui  all'art. 15 e a quelle di cui
          all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          le    istituzioni   scolastiche   utilizzano   il   sistema
          informativo   del   Ministero  della  pubblica  istruzione.
          Restano   ferme   le  attribuzioni  gia'  rientranti  nella
          competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal
          presente regolamento.
              2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono
          a  tutti  gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
          degli   alunni   e   disciplinano,   nel   rispetto   della
          legislazione  vigente,  le  iscrizioni,  le  frequenze,  le
          certificazioni,   la  documentazione,  la  valutazione,  il
          riconoscimento  degli studi compiuti in Italia e all'estero
          ai   fini  della  prosecuzione  degli  studi  medesimi,  la
          valutazione    dei   crediti   e   debiti   formativi,   la
          partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
          realizzazione  di  scambi educativi internazionali. A norma
          dell'art.  4  del  regolamento  recante  lo  Statuto  delle
          studentesse  e  degli  studenti  della  scuola  secondaria,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano
          il regolamento di disciplina degli alunni.
              3.   Per   quanto   attiene  all'amministrazione,  alla
          gestione  del  bilancio  e  dei  beni  e  alle modalita' di
          definizione  e  di  stipula  dei  contratti  di prestazione
          d'opera   di   cui   all'art.  40,  comma  1,  della  legge
          27 dicembre   1997,  n.  449,  le  istituzioni  scolastiche
          provvedono   in   conformita'   a   quanto   stabilito  dal
          regolamento  di contabili di cui all'art. 21, commi 1 e 14,
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  che  puo' contenere
          deroghe alle norme vigenti in materia di contabilita' dello
          Stato, nel rispetto dei principi di universalita', unicita'
          e veridicita' della gestione e dell'equilibrio finanziario.
          Tale regolamento stabilisce le modalita' di esercizio della
          capacita'  negoziale  e ogni adempimento contabile relativo
          allo svolgimento dell'attivita' negoziale medesima, nonche'
          modalita'  e  procedure  per il controllo dei bilanci della
          gestione e dei costi.
              4.  Le  istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi
          amministrativi  e contabili tenendo conto del nuovo assetto
          istituzionale delle scuole e della complessita' dei compiti
          ad  esse  affidati,  per  garantire all'utenza un' efficace
          servizio.   Assicurano   comunque  modalita'  organizzative
          particolari  per  le  scuole  articolate  in  piu' sedi. Le
          istituzioni  scolastiche  concorrono,  altresi',  anche con
          iniziative    autonome,   alla   specifica   formazione   e
          aggiornamento.   culturale  e  professionale  del  relativo
          personale  per  corrispondere  alle  esigenze derivanti dal
          presente regolamento.
              5.   Alle   istituzioni   scolastiche  sono  attribuite
          competenze  in  materia di articolazione territoriale della
          scuola.  Tali  competenze sono esercitate a norma dell'art.
          4,  comma  2,  del  regolamento  approvato  con decreto del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
              6.   Sono   abolite   tutte   le  autorizzazioni  e  le
          approvazioni   concernenti   le  funzioni  attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art.  15. Ove allo scadere del termine di cui al comma
          1   non   sia  stato  ancora  adottato  il  regolamento  di
          contabilita'  di  cui  al  comma  3,  nelle  more della sua
          adozione   alle   istituzioni   scolastiche   seguitano  ad
          applicarsi  gli  artt.  26,  27,  28  e  29 del testo unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
              7.   I   provvedimenti   adottati   dalle   istituzioni
          scolastiche,  fatte  salve  le  specifiche  disposizioni in
          materia  di  disciplina  del  personale  e  degli studenti,
          divengono  definitivi  il  quindicesimo  giorno  dalla data
          della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
          termine,  chiunque  abbia  interesse, puo' proporre reclamo
          all'organo  che  ha  adottato l'atto, che deve pronunciarsi
          sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il
          quale   l'atto   diviene  definitivo.  Gli  atti  divengono
          altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo".
              "Art.  15  (Competenze  escluse).  -  1.  Sono  escluse
          dall'attribuzione  alle istituzioni scolastiche le seguenti
          funzioni  in  materia  di  personale,  il  cui esercizio e'
          legato  ad  un  ambito territoriale piu' ampio di quello di
          competenza   della  singola  istituzione,  ovvero  richiede
          garanzie   particolari   in  relazione  alla  tutela  della
          liberta' di insegnamento:
                a) formazione  delle  graduatorie permanenti riferite
          ad  ambiti  territoriali piu' vasti di quelli della singola
          istituzione scolastica;
                b) reclutamento      del      personale      docente,
          amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro
          a tempo indeterminato;
                c) mobilita'  esterna  alle istituzioni scolastiche e
          utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale
          di Istituto;
                d) autorizzazioni  per utilizzazioni ed esoneri per i
          quali  sia  previsto  un  contingente  nazionale;  comandi,
          utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
                e) riconoscimento  di  titoli di studio esteri, fatto
          salvo quanto previsto nell'art. 14, comma 2.
              2.  Resta  ferma  la  normativa  vigente  in materia di
          provvedimenti  disciplinari  nei  confronti  del  personale
          docente, amministrativo, tecnico e ausiliario".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il testo dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, della
          legge 3 maggio 1999, n. 124, si veda in nota alle premesse.