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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 maggio 2000, n. 201

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

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Testo in vigore dal: 4-8-2000
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Vista  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  in  particolare
l'articolo 1, commi 72 e 78;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e in particolare gli articoli 14 e 15;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota del 17 maggio 2000, n. 8803 U/L L.P.1674);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
          Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze

  1.  Ai  sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio
1999,  n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia
stato  possibile  assegnare  alle  cattedre  e  ai  posti disponibili
personale  di  ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale
soprannumerario  in  utilizzazione  o,  comunque, a qualsiasi titolo,
personale di ruolo, si provvede con:
a) supplenze   annuali  per  la  copertura  delle  cattedre  e  posti
   d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
   e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.
b) supplenze  temporanee  sino  al termine delle attivita' didattiche
   per  la  copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti,
   di  fatto  disponibili  entro  la  data  del 31 dicembre e fino al
   termine  dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non
   concorrano a costituire cattedre o posti orario.
c) supplenze  temporanee  per  ogni  altra  necessita'  di  supplenza
   diversa   dai   casi   precedenti,   secondo   quanto  specificato
   all'articolo 7.
  2.  Per  l'attribuzione  delle  supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano
le  graduatorie  permanenti di cui all'articolo 2; per l'attribuzione
delle  supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e
di istituto di cui all'articolo 5.
  3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque,
in  carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e
temporanee  fino  al  termine  delle  attivita'  didattiche,  vengono
conferite  dai  dirigenti  scolastici delle scuole ove si verifica la
disponibilita', utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di
istituto.
  4. L'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal
dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente
nel   caso  di  utilizzazione  delle  graduatorie  permanenti  e  dal
dirigente  scolastico  nel caso di utilizzazione delle graduatorie di
circolo e di istituto.
  5.  Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di
contratti  di  lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal
giorno dell'assunzione in servizio e termine:
    per le supplenze annuali il 31 agosto;
    per  le  supplenze  temporanee  fino  al  termine delle attivita'
didattiche  il  giorno  annualmente  indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
    per   le   supplenze  temporanee  l'ultimo  giorno  di  effettiva
permanenza delle esigenze di servizio.
  6. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere
coperti,  in  nessun  caso,  a  norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Vista  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  in  particolare
l'articolo 1, commi 72 e 78;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e in particolare gli articoli 14 e 15;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota del 17 maggio 2000, n. 8803 U/L L.P.1674);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
          Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze

  1.  Ai  sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio
1999,  n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia
stato  possibile  assegnare  alle  cattedre  e  ai  posti disponibili
personale  di  ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale
soprannumerario  in  utilizzazione  o,  comunque, a qualsiasi titolo,
personale di ruolo, si provvede con:
a) supplenze   annuali  per  la  copertura  delle  cattedre  e  posti
   d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
   e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.
b) supplenze  temporanee  sino  al termine delle attivita' didattiche
   per  la  copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti,
   di  fatto  disponibili  entro  la  data  del 31 dicembre e fino al
   termine  dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non
   concorrano a costituire cattedre o posti orario.
c) supplenze  temporanee  per  ogni  altra  necessita'  di  supplenza
   diversa   dai   casi   precedenti,   secondo   quanto  specificato
   all'articolo 7.
  2.  Per  l'attribuzione  delle  supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano
le  graduatorie  permanenti di cui all'articolo 2; per l'attribuzione
delle  supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e
di istituto di cui all'articolo 5.
  3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque,
in  carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e
temporanee  fino  al  termine  delle  attivita'  didattiche,  vengono
conferite  dai  dirigenti  scolastici delle scuole ove si verifica la
disponibilita', utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di
istituto.
  4. L'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal
dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente
nel   caso  di  utilizzazione  delle  graduatorie  permanenti  e  dal
dirigente  scolastico  nel caso di utilizzazione delle graduatorie di
circolo e di istituto.
  5.  Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di
contratti  di  lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal
giorno dell'assunzione in servizio e termine:
    per le supplenze annuali il 31 agosto;
    per  le  supplenze  temporanee  fino  al  termine delle attivita'
didattiche  il  giorno  annualmente  indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
    per   le   supplenze  temporanee  l'ultimo  giorno  di  effettiva
permanenza delle esigenze di servizio.
  6. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere
coperti,  in  nessun  caso,  a  norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.