stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2000, n. 189

Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-7-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25  marzo  1985,  n.  121,  recante  ratifica  ed
esecuzione  dell'accordo,  con protocollo addizionale, firmato a Roma
il   18  febbraio  1984,  che  apporta  modificazioni  al  Concordato
lateranense  dell'11  febbraio  1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2000;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

                              Decreta:

  Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro per i
beni  e  le  attivita'  culturali  e  il  presidente della Conferenza
episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 maggio 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
Visto il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
  Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 296
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione,  e' il
          seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
          e  ne  fissa  la prima riunione. Autorizza la presentazione
          alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e  i  regolamenti.  Indice  il referendum popolare nei casi
          previsti  dalla  costituzione.  Nomina,  nei  casi indicati
          dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
          rappresentanti    diplomatici,    ratifica    i    trattati
          internazionali,  previa,  quando  occorra, l'autorizzazione
          delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
          Consiglio  supremo  di  difesa costituito secondo la legge,
          dichiara  lo  stato  di  guerra  deliberato  dalle  Camere.
          Presiede  il  consiglio  superiore della magistratura. Puo'
          concedere   grazia  e  commutare  le  pene.  Conferisce  le
          onorificenze della Repubblica".
              -  La  legge  25 marzo  1985,  n.  121,  pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile
          1985,  n. 85, reca ratifica ed esecuzione dell'accordo, con
          protocollo, addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
          che   apporta   modificazioni   al  Concordato  lateranense
          dell'11 febbraio  1929,  tra  la  Repubblica  italiana e la
          Santa Sede.
              -  La  legge  23 agosto  1988,  n.  400, pubblicata nel
          supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale   del
          12 settembre    1988,    n.   214,   reca   la   disciplina
          dell'attivita'  di Governo e l'ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
          Nota all'art. 7:
              -  L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 settembre  1996, n. 571, recante: esecuzione dell'intesa
          fra  il  Ministro  per  i beni culturali e ambientali ed il
          presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il
          13  settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali
          di  interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni
          ecclesiasiche, e' il seguente:
              "Art.  7.  -  1.  Al fine di verificare con continuita'
          l'attuazione  delle  forme di collaborazione previste dalle
          presenti  disposizioni,  di  esaminare i problemi di comune
          interesse  e  di  suggerire  orientamenti  per  il migliore
          sviluppo  della  reciproca  collaborazione fra le parti, e'
          istituito  l'"Osservatorio centrale per i beni culturali di
          interesse religioso di proprieta' ecclesiastica".
              2.  L'Osservatorio  e'  composto  in modo paritetico da
          rappresentanti   del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  e  della  Conferenza  episcopale italiana ed e'
          presieduto,   congiuntamente,   da  un  rappresentante  del
          Ministero  e  da un vescovo rappresentante della Conferenza
          episcopale    italiana.    Le    riunioni    sono    tenute
          alternativamente  presso  le  sedi  del  Ministero  e della
          Conferenza  episcopale italiana e sono convocate almeno una
          volta ogni semestre, nonche' ogni volta che i presidenti lo
          ritengano opportuno.
              3.  Alle riunioni possono essere invitati a partecipare
          rappresentanti  di  amministrazioni  ed  enti pubblici e di
          enti   e   istituzioni  ecclesiastiche  in  relazione  alle
          questioni poste all'ordine del giorno".