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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 187

Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-07-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2020)
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Testo in vigore dal: 22-7-2000
al: 26-8-2020
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25; 
  Vista la direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997,
riguardante la protezione sanitaria delle persone contro  i  pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse  a  esposizioni  mediche  e  che
abroga la direttiva 84/466/Euratom; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato che il Senato  della  Repubblica  non  ha  espresso  il
proprio parere nel termine prescritto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 2000; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche  comunitarie  e  della
sanita', di concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'ambiente, dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  e
del commercio con l'estero, del lavoro e  della  previdenza  sociale,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per  gli
affari regionali; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                        Campo d'applicazione 
 
  1. Il presente decreto legislativo definisce  i  principi  generali
della  radioprotezione  delle  persone   per   quanto   riguarda   le
esposizioni di cui ai commi 2 e 3. 
  2.  Il  presente  decreto  legislativo  si  applica  alle  seguenti
esposizioni mediche: 
    a) esposizione di pazienti nell'ambito della rispettiva  diagnosi
o trattamento medico; 
    b)  esposizione  di  persone   nell'ambito   della   sorveglianza
sanitaria professionale; 
    c) esposizione di persone nell'ambito di programmi  di  screening
sanitario; 
    d) esposizione di persone sane  o  di  pazienti  che  partecipano
volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica,  in  campo
diagnostico o terapeutico; 
    e) esposizione di persone nell'ambito di procedure medico-legali. 
  3.  Il  presente  decreto  legislativo  si  applica  inoltre   alle
esposizioni di persone che coscientemente e  volontariamente,  al  di
fuori  della  loro  occupazione,  assistono  e   confortano   persone
sottoposte a esposizioni mediche. 
                                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  comunita'
          europee (GUCE).
                                Nota al titolo:
              - La  direttiva  97/43/Euratom e' pubblicata in GUCE n.
          L. 180 del 9 luglio 1997.
                              Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998".
              - Per  la  direttiva  97/43/Euratom  si veda in nota al
          titolo.
              - La  direttiva 84/466/Euratom e' pubblicata in GUCE n.
          L. 265 del 5 ottobre 1984.
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca:
          "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,
          89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
              - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".