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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 2000, n. 179

Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure.

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Testo in vigore dal: 1-9-2000
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge  29  luglio  1991,  n.  236, recante modifica alle
disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del testo unico delle leggi
sui  pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890,
n. 7088, e successive modificazioni;
  Considerato che i commi aggiunti rispettivamente agli articoli 13 e
22  del  precitato  testo  unico  della legge 29 luglio 1991, n. 236,
prevedono  che  mediante  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  siano  adottate  norme di esecuzione
della legge stessa in materia di verificazione di strumenti metrici;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed  in
particolare gli articoli 20 e 50, che prevedono il conferimento delle
funzioni  e  compiti  degli uffici provinciali metrici alle camere di
commercio;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999,  di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali  ed  organizzative  degli  uffici  metrici provinciali da
trasferire alle camere di commercio;
  Considerato  che  occorre  provvedere all'emanazione delle suddette
disposizioni regolamentari;
  Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 14
gennaio 1998;
  Vista   la   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  disciplina
dell'attivita'   di   governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
  Esperita  la  procedura  d'informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE  che  codifica  la procedura di notifica 83/189/CEE recepita
con  legge  21  giugno  1986,  n.  317, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della citata legge n. 400/1988,
effettuata con nota del 20 luglio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
a) per  "testo  unico":  il  testo unico delle leggi sui pesi e sulle
   misure,  approvato  con  regio  decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e
   successive modificazioni ed integrazioni;
b) per "regolamento tecnico": il regolamento per la fabbricazione dei
   pesi,  delle  misure  e degli strumenti per pesare e per misurare,
   approvato  con  regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive
   modificazioni ed integrazioni;
c) per "strumenti": gli strumenti metrici contemplati dal testo unico
   e  dal  regolamento  tecnico, fatta esclusione degli strumenti per
   pesare a funzionamento non automatico;
d) per  "verificazione  prima":  la  verificazione  cui gli strumenti
   metrici   devono   essere   sottoposti  prima  dell'immissione  in
   commercio;
e) per   "legalizzazione":  l'apposizione  dei  bolli  metrologici  a
   seguito dell'esito positivo della verificazione prima;
f) per  "concessione  di  conformita' metrologica": l'attribuzione al
   fabbricante  della  facolta'  di  autocertificare gli strumenti in
   sostituzione della verifica prima;
g) per  "errori  massimi  tollerati"  di  uno  strumento di misura: i
   valori  estremi  degli  errori tollerati dalle norme regolamentari
   nella verificazione dello strumento.
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge  29  luglio  1991,  n.  236, recante modifica alle
disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del testo unico delle leggi
sui  pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890,
n. 7088, e successive modificazioni;
  Considerato che i commi aggiunti rispettivamente agli articoli 13 e
22  del  precitato  testo  unico  della legge 29 luglio 1991, n. 236,
prevedono  che  mediante  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  siano  adottate  norme di esecuzione
della legge stessa in materia di verificazione di strumenti metrici;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed  in
particolare gli articoli 20 e 50, che prevedono il conferimento delle
funzioni  e  compiti  degli uffici provinciali metrici alle camere di
commercio;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999,  di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali  ed  organizzative  degli  uffici  metrici provinciali da
trasferire alle camere di commercio;
  Considerato  che  occorre  provvedere all'emanazione delle suddette
disposizioni regolamentari;
  Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 14
gennaio 1998;
  Vista   la   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  disciplina
dell'attivita'   di   governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
  Esperita  la  procedura  d'informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE  che  codifica  la procedura di notifica 83/189/CEE recepita
con  legge  21  giugno  1986,  n.  317, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della citata legge n. 400/1988,
effettuata con nota del 20 luglio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
a) per  "testo  unico":  il  testo unico delle leggi sui pesi e sulle
   misure,  approvato  con  regio  decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e
   successive modificazioni ed integrazioni;
b) per "regolamento tecnico": il regolamento per la fabbricazione dei
   pesi,  delle  misure  e degli strumenti per pesare e per misurare,
   approvato  con  regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive
   modificazioni ed integrazioni;
c) per "strumenti": gli strumenti metrici contemplati dal testo unico
   e  dal  regolamento  tecnico, fatta esclusione degli strumenti per
   pesare a funzionamento non automatico;
d) per  "verificazione  prima":  la  verificazione  cui gli strumenti
   metrici   devono   essere   sottoposti  prima  dell'immissione  in
   commercio;
e) per   "legalizzazione":  l'apposizione  dei  bolli  metrologici  a
   seguito dell'esito positivo della verificazione prima;
f) per  "concessione  di  conformita' metrologica": l'attribuzione al
   fabbricante  della  facolta'  di  autocertificare gli strumenti in
   sostituzione della verifica prima;
g) per  "errori  massimi  tollerati"  di  uno  strumento di misura: i
   valori  estremi  degli  errori tollerati dalle norme regolamentari
   nella verificazione dello strumento.