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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2000, n. 177

Regolamento recante proroga del termine di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti.

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Testo in vigore dal: 16-7-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ed  in  particolare
l'articolo   74-quater,   inserito   dall'articolo   18  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina   dell'imposta   sugli   spettacoli,   ed  in  particolare
l'articolo   15,   come   sostituito  dall'articolo  10  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n.  696,  recante  norme  per la semplificazione degli adempimenti di
certificazione dei corrispettivi;
  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n.  442, concernente la disciplina delle opzioni in materia di I.V.A.
e di imposte dirette;
  Visti  gli  articoli  10  e  18 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 60, di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante
delega  al  Governo  per  la  revisione  della disciplina concernente
l'imposta sugli spettacoli;
  Visto  il  regolamento,  emanato  con  decreto del Presidente della
Repubblica   30   dicembre   1999,  n.  544,  recante  norme  per  la
semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti  in materia di
imposta sugli intrattenimenti;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2000;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                         Proroga dei termini

  1.  Il  termine  del  30  giugno  2000,  per  l'installazione degli
apparecchi  misuratori  fiscali  o  biglietterie automatizzate idonee
all'emissione  dei  titoli  di  accesso,  di  cui all'articolo 11 del
regolamento  recante  norme  per la semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
e' prorogato al 1° gennaio 2001.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo,  a chiunque spetti, di osservarlo e di
farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 giugno 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2000
  Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 35
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2.  Con  D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
              - Si riporta il testo dell'art. 74-quater, inserito nel
          D.P.R.   26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  l'art.  74-ter,
          dall'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60:
              "Art.   74-quater   (Disposizioni   per   le  attivita'
          spettacolistiche).  - 1. Le prestazioni di servizi indicate
          nella  tabella  C  allegata al presente decreto, incluse le
          operazioni  ad  esse  accessorie, salvo quanto stabilito al
          comma  5,  si  considerano effettuate nel momento in cui ha
          inizio  l'esecuzione  delle  manifestazioni,  ad  eccezione
          delle  operazioni  eseguite  in  abbonamento  per  le quali
          l'imposta    e'   dovuta   all'atto   del   pagamento   del
          corrispettivo.
              2.  Per  le  operazioni  di  cui  al comma 1 le imprese
          assolvono  gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
          con  il  rilascio  di  un titolo di accesso emesso mediante
          apparecchi  misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
          automatizzate  nel  rispetto  della  disciplina di cui alla
          legge  26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
          integrazioni.
              3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
          per  tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
          svolge  la  manifestazione  spettacolistica.  Dal titolo di
          accesso    deve    risultare   la   natura   dell'attivita'
          spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
          il  prezzo  ed  ogni  altro  elemento  identificativo delle
          attivita'  di  spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
          titoli  di  accesso  possono essere emessi mediante sistemi
          elettronici   centralizzati  gestiti  anche  da  terzi.  Il
          Ministero  delle  finanze con proprio decreto stabilisce le
          caratteristiche  tecniche,  i  criteri  e  le modalita' per
          l'emissione dei titoli di accesso.
              4.  Per  le attivita' di cui alla tabella C organizzate
          in   modo   saltuario  od  occasionale,  deve  essere  data
          preventiva  comunicazione  delle manifestazioni programmate
          al  concessionario di cui all'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre
          1972,  n.  640,  competente in relazione al luogo in cui si
          svolge la manifestazione.
              5.  I  soggetti  che  effettuano spettacoli viaggianti,
          nonche'  quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
          tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
          precedente   hanno  realizzato  un  volume  di  affari  non
          superiore  a cinquanta milioni di lire, determinano la base
          imponibile  nella  misura  del  50 per cento dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   riscossi,   con  totale
          indetrabilita'  dell'imposta  assoluta  sugli acquisti, con
          esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
          associazioni  pro-loco  e  le  associazioni  senza scopo di
          lucro  che  optano per l'applicazione delle disposizioni di
          cui  alla  legge  16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
          contabili   previsti   per   i   suddetti   soggetti   sono
          disciplinati  con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
          3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
          facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
          ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10  novembre  1997, n. 442; l'opzione ha
          effetto  fino  a  quando  non  e'  revocata  ed e' comunque
          vincolante per un quinquennio.
              6.  Per  le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
          per  le  attivita'  svolte  dai  soggetti  che  optano  per
          l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alla legge 16
          dicembre  1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al
          D.P.R.  26 ottobre  1972,  n. 640, il concessionario di cui
          all'art.   17   del  medesimo  decreto  coopera,  ai  sensi
          dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso
          il  controllo  contestuale  delle  modalita' di svolgimento
          delle  manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita
          e  la  prevendita  dei  titoli  d'ingresso,  nonche'  delle
          prestazioni  di  servizi  accessori, al fine di acquisire e
          reperire  elementi  utili  all'accertamento dell'imposta ed
          alla  repressione  delle  violazioni  procedendo di propria
          iniziativa   o   su   richiesta   dei   competenti   uffici
          dell'amministrazione   finanziaria   alle   operazioni   di
          accesso,  ispezione  e  verifica  secondo le norme e con le
          facolta'  di  cui  all'art.  52,  trasmettendo  agli uffici
          stessi  i  relativi  processi  verbali di constatazione. Si
          rendono  applicabili  le  norme  di  coordinamento  di  cui
          all'art.  63,  commi  secondo  e  terzo. Le facolta' di cui
          all'art.    52    sono   esercitate   dal   personale   del
          concessionario   di   cui   all'art.  17  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, con
          rapporto  professionale  esclusivo, previamente individuato
          in  base  al  possesso  di  una  adeguata  qualificazione e
          inserito  in  apposito elenco comunicato al Ministero delle
          finanze.  A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministero delle
          finanze  sono  stabilite  le modalita' per la fornitura dei
          dati  tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
          il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali il
          concessionario  di  cui  al predetto art. 17 del decreto n.
          640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
          le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 18, 22 e 37 dello
          stesso decreto n. 640 del 1972".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  10  del  D.Lgs.
          26 febbraio  1999,  n.  60  (Istituzione dell'imposta sugli
          intrattenimenti,  in  attuazione della legge 3 agosto 1998,
          n.  288,  nonche'  modifiche  alla  disciplina dell'imposta
          sugli  spettacoli  di  cui  ai decreti del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente
          al  settore  dello  spettacolo, degli intrattenimenti e dei
          giochi),   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale  -  n.  59  del 12  marzo  1999, che ha modificato
          l'art. 15 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 60:
              "Art.   10   (Semplificazione   degli  adempimenti  dei
          contribuenti).  -  1. L'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
          n. 640, e' sostituito dal seguente:
              "Art.   15   (Semplificazione   degli  adempimenti  dei
          contribuenti).  -  1. Per  quanto  riguarda gli adempimenti
          contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art.
          2,  nonche'  per  le  modalita'  ed  i termini di pagamento
          dell'imposta  liquidata  ai sensi degli articoli precedenti
          si  applica  l'art.  3,  comma 136, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662 ".
              -   Il   D.P.R.   21   dicembre  1996,  n.  696,  reca:
          "Regolamento  recante  norme  per  la semplificazione degli
          obblighi  di certificazione dei corrispettivi", ed e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1997, n. 30.
              -  La  legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica"  ed  e'  stata
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3, comma 136, della
          citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
              "Art.  3 - 136. Al fine della razionalizzazione e della
          tempestiva  semplificazione  delle  procedure di attuazione
          delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
          dei  contribuenti  sono  disciplinati  con  regolamenti  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400, tenuto conto dell'adozione di nuove
          tecnologie  per  il  trattamento  e  la conservazione delle
          informazioni  e  del  progressivo  sviluppo  degli studi di
          settore".
              -   Il   D.P.R.   10 novembre   1997,   n.  442,  reca:
          "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
          delle  opzioni  in materia di imposta sul valore aggiunto e
          di  imposte  dirette" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato D.Lgs. 26
          febbraio 1999, n. 60:
              "Art.    18    (Regime    I.V.A.   per   le   attivita'
          spettacolistiche).  -  1.  Dopo  l'art.  74-ter  del D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente:
              "Art.   74-quater   (Disposizioni   per   le  attivita'
          spettacolistiche).  - 1. Le prestazioni di servizi indicate
          nella  tabella  C  allegata al presente decreto, incluse le
          operazioni  ad  esse  accessorie, salvo quanto stabilito al
          comma  5,  si  considerano effettuate nel momento in cui ha
          inizio  l'esecuzione  delle  manifestazioni,  ad  eccezione
          delle  operazioni  eseguite  in  abbonamento  per  le quali
          l'imposta    e'   dovuta   all'atto   del   pagamento   del
          corrispettivo.
              2.  Per  le  operazioni  di  cui  al comma 1 le imprese
          assolvono  gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
          con  il  rilascio  di  un titolo di accesso emesso mediante
          apparecchi  misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
          automatizzate  nel  rispetto  della  disciplina di cui alla
          legge  26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
          integrazioni.
              3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
          per  tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
          svolge  la  manifestazione  spettacolistica.  Dal titolo di
          accesso    deve    risultare   la   natura   dell'attivita'
          spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
          il  prezzo  ed  ogni  altro  elemento  identificativo delle
          attivita'  di  spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
          titoli  di  accesso  possono essere emessi mediante sistemi
          elettronici   centralizzati  gestiti  anche  da  terzi.  Il
          Ministero  delle  finanze con proprio decreto stabilisce le
          caratteristiche  tecniche,  i  criteri  e  le modalita' per
          l'emissione dei titoli di accesso.
              4.  Per  le attivita' di cui alla tabella C organizzate
          in   modo   saltuario  od  occasionale,  deve  essere  data
          preventiva  comunicazione  delle manifestazioni programmate
          al  concessionario di cui all'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre
          1972,  n.  640,  competente in relazione al luogo in cui si
          svolge la manifestazione.
              5.  I  soggetti  che  effettuano spettacoli viaggianti,
          nonche'  quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
          tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
          precedente   hanno  realizzato  un  volume  di  affari  non
          superiore  a cinquanta milioni di lire, determinano la base
          imponibile  nella  misura  del  50 per cento dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   riscossi,   con  totale
          indetraibilita'  dell'imposta  assolta  sugli acquisti, con
          esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
          associazioni  pro-loco  e  le  associazioni  senza scopo di
          lucro  che  optano per l'applicazione delle disposizioni di
          cui  alla  legge  16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
          contabili   previsti   per   i   suddetti   soggetti   sono
          disciplinati  con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
          3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
          facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
          ordinari  secondo  le  disposizioni  del  D.P.R.10 novembre
          1997,  n.  442;  l'opzione  ha effetto fino a quando non e'
          revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.
              6.  Per  le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
          per  le  attivita'  svolte  dai  soggetti  che  optano  per
          l'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  alla  legge
          16 dicembre  1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
          al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui
          all'art.   17   del  medesimo  decreto  coopera,  ai  sensi
          dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso
          il  controllo  contestuale  delle  modalita' di svolgimento
          delle  manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita
          e  la  prevendita  dei  titoli  d'ingresso,  nonche'  delle
          prestazioni  di  servizi  accessori, al fine di acquisire e
          reperire  elementi  utili  all'accertamento dell'imposta ed
          alla  repressione  delle  violazioni  procedendo di propria
          iniziativa   o   su   richiesta   dei   competenti   uffici
          dell'amministrazione   finanziaria   alle   operazioni   di
          accesso,  ispezione  e  verifica  secondo le norme e con le
          facolta'  di  cui  all'art.  52,  trasmettendo  agli uffici
          stessi  i  relativi  processi  verbali di constatazione. Si
          rendono  applicabili  le  norme  di  coordinamento  di  cui
          all'art.  63,  commi  secondo  e  terzo. Le facolta' di cui
          all'art.    52    sono   esercitate   dal   personale   del
          concessionario  di  cui  all'art.  17 del D.P.R. 26 ottobre
          1972,   n.   640,  con  rapporto  professionale  esclusivo,
          previamente individuato in base al possesso di una adeguata
          qualificazione  e inserito in apposito elenco comunicato al
          Ministero  delle  finanze.  A  tal  fine,  con  decreto del
          Ministero  delle finanze sono stabilite le modalita' per la
          fornitura  dei  dati  tra  gli  esercenti le manifestazioni
          spettacolistiche,  il  Ministero  per i beni e le attivita'
          culturali  il concessionario di cui al predetto art. 17 del
          decreto  n.  640  del  1972  e  l'anagrafe  tributaria.  Si
          applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18,
          22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972 .
              2.  Al  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunta, in
          fine, la tabella C, allegata al presente decreto".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  D.P.R.  30  dicembre  1999, n. 544, concernente:
          "Regolamento  recante  norme  per  la semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti  in materia di imposta sugli
          intrattenimenti"  e'  pubblicato  il 18 febbraio 2000 nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 40. Si riporta il
          testo dell'art. 11:
              "Art.  11  (Disposizioni  transitorie  e decorrenza). -
          1. I   soggetti   di  cui  all'art.  74-quater  del  D.P.R.
          26 ottobre  1972, n. 633, e quelli previsti dall'art. 2 del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 2
          del D.Lgs. n. 60 del 1999, qualora alla data del 1o gennaio
          2000  non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori
          fiscali  o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di
          accesso    a    partire   dal   giorno   dell'installazione
          dell'apparecchio  da  effettuare,  in  ogni  caso, entro il
          30 giugno 2000. In tale periodo certificano i corrispettivi
          mediante  rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8
          della  legge  10 maggio  1976,  n.  249,  o dello scontrino
          fiscale  manuale  o  prestampato  a  tagli  fissi di cui al
          decreto 30 marzo 1992 del Ministro delle finanze ovvero dei
          biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui
          all'art.  17  del  D.P.R.  n. 640 del 1972 e la numerazione
          progressiva,   provvedendo  ai  corrispondenti  adempimenti
          contabili  previsti  dal D.P.R. n. 633 del 1972 e D.P.R. n.
          640 del 1972.
              2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
          rapporti posti in essere a decorrere dal 1o gennaio 2000".