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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 169

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127.

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Testo in vigore dal: 8-7-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  24  aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle   Comunita'   europee   (legge  comunitaria  1995-1997),  e,  in
particolare, gli articoli 1, comma 4, e 29;
  Visto  il  decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione
della  direttiva  94/57/CE,  relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni  per  gli  organi  che  effettuano le ispezioni e le visite di
controllo   delle   navi   e   per   le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni  marittime  e  della direttiva 97/58/CE, modificativa
della direttiva 94/57/CE;
  Considerato  che  la  Commissione europea ha aperto la procedura di
infrazione  n.  1999/2252 ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, in
ordine  alla  non conformita' del suddetto decreto legislativo n. 314
del  1998  alla citata direttiva 94/57/CE, formulando contestualmente
richieste correttive;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 maggio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  dell'ambiente e delle
comunicazioni;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                    Modifiche all'articolo 1 del
              decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

  1.  L'articolo  1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le
misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione
delle  navi  di  bandiera  italiana  in  conformita' alle convenzioni
internazionali   sulla   sicurezza   in   mare  e  sulla  prevenzione
dell'inquinamento marino ed in particolare:
a) disciplina   il  riconoscimento  degli  organismi  che  effettuano
   attivita' di ispezioni e controllo finalizzate alla certificazione
   delle navi;
b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza
   un  organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio
   conto  nel  rispetto  dei  principi  della  non  discriminazione e
   dell'efficacia dell'azione amministrativa;
c) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in
   tutto  o  in  parte  ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i
   controlli  di cui alla lettera a) mantenendo il potere di rilascio
   dei relativi certificati;
d) provvede  al  riordino  del Registro italiano navale (R.I.Na.) nel
   rispetto della normativa comunitaria.
  2.  Gli  allegati  1,  2  e  3  costituiscono  parte integrante del
presente decreto".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3,  del  testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti".
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Il  Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
          e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - Il  testo degli articoli 1, comma 4, e 29 della legge
          24   aprile   1998,  n.  128  (pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104),
          e' il seguente:
              "Art.  1.  - 4. Entro due anni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, nel rispetto dei principi e
          criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare,
          con  la  procedura  indicata  nei commi 2 e 3, disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
          dell'art. 17".
              "Art.  29  (Organi  che  effettuano  le  ispezioni e le
          visite  di  controllo  delle  navi:  norme  di  adempimento
          diretto  e criteri di delega). - 1. In conformita' a quanto
          stabilito   dalla   direttiva   94/57/CE   del   Consiglio,
          l'attivita'  di certificazione delle navi battenti bandiera
          italiana  che  rientrano  nel  campo  di applicazione delle
          convenzioni  internazionali sulla sicurezza in mare e sulla
          prevenzione  dell'inquinamento  marino,  non riservata allo
          Stato,   e'   svolta,  per  conto  di  quest'ultimo,  dagli
          organismi  riconosciuti  da  uno  Stato  membro dell'Unione
          europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata
          direttiva,  e  come tali inseriti nell'elenco redatto dalla
          Commissione   delle   Comunita'  europee,  ed  aventi  sede
          nell'Unione  europea  o  in un Paese terzo, in quest'ultimo
          caso    a    condizione   di   reciprocita',   sulla   base
          dell'autorizzazione,  di  cui  al  comma  3, rilasciata dal
          Ministero dei trasporti e della navigazione.
              2.  L'amministrazione competente, qualora si riservi il
          rilascio  ed  il  rinnovo  dei  certificati  previsti dalle
          convenzioni  internazionali in materia di sicurezza in mare
          e  prevenzione  dell'inquinamento  marino,  puo'  affidare,
          tutti  o  in  parte,  i relativi controlli e ispezioni a un
          organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.
              3.  L'autorizzazione  a  svolgere l'attivita' di cui al
          comma  1  e'  subordinata all'accertamento della competenza
          professionale     e    dell'affidabilita'    dell'organismo
          riconosciuto,  salvo l'eventuale limite numerico fissato ai
          sensi  del  comma  5,  lettera  c). Essa e' preceduta da un
          accordo  scritto  che  definisce  i  compiti  e le funzioni
          specifiche  assunte  dall'organismo  stesso, secondo quanto
          previsto  all'art.  6  della citata direttiva, e prevede in
          particolare     il     recepimento    delle    disposizioni
          dell'appendice      II      della     risoluzione     A.739
          dell'International    Maritime   Organization   (IMO),   le
          disposizioni  per  il  controllo  periodico  dell'attivita'
          dell'organismo   autorizzato,   ispezioni   a   campione  e
          particolareggiate   delle   navi,  la  comunicazione  delle
          informazioni  essenziali sulla flotta classificata, nonche'
          sulle  modifiche di classificazione e sui declassamenti, la
          rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di
          organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalita' della
          stessa.
              4.   Salva   l'applicazione   dei   principi   generali
          dell'ordinamento  e  delle  norme  specifiche  in  materia,
          compatibili  con  le  disposizioni  del  presente articolo,
          l'autorizzazione  di  cui  al  comma  3 e' revocata quando,
          sulla  base  delle  verifiche compiute dall'amministrazione
          anche   di   un   altro  Stato  membro,  e'  accertato  che
          l'organismo  riconosciuto  non  soddisfa  piu'  i requisiti
          fissati  dall'allegato  alla  direttiva  n.  94/57/CE o non
          svolge  le  proprie  funzioni  con  efficacia  ed  in  modo
          soddisfacente.  Puo', inoltre, essere sospeso, anche quando
          soddisfa  i predetti requisiti, per motivi di grave rischio
          per  la  sicurezza  o  per l'ambiente. In quest'ultimo caso
          della   sospensione   e'   data   immediata   notizia  alla
          Commissione delle Comunita' europee.
              5.  Le  ulteriori  disposizioni  per l'attuazione della
          direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto
          degli  obblighi  internazionali  sulla  sicurezza in mare e
          sulla  prevenzione  antinquinamento, ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) emanare   eventuali   norme  di  complemento  alle
          previsioni  di  cui ai commi precedenti, ivi comprese norme
          di  organizzazione  dell'amministrazione per l'assolvimento
          dei compiti di cui alla citata direttiva;
                b) rivedere,    nel    rispetto    della    normativa
          comunitaria,  la  configurazione  giuridica e le competenze
          del  Registro  italiano  navale (RINA), quale ente privato,
          con  la  conseguente  modificazione del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
                c) determinare  i criteri obiettivi e trasparenti per
          l'eventuale  limitazione  del  numero  degli  organismi che
          possono essere autorizzati a svolgere l'attivita' di cui al
          comma 1;
                d) prevedere  l'eventuale affidamento delle attivita'
          di  ispezione,  controllo  e  certificazione  di  sicurezza
          radiofonica     per    navi    da    carico    per    conto
          dell'amministrazione  ad  enti  privati, riconosciuti dallo
          Stato,  previo  accertamento di sufficiente esperienza e di
          personale qualificato per effettuare accertamenti specifici
          di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
                e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti
          dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione
          con  gli  analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati
          membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme
          tecniche  e  della  loro applicazione, nonche' l'obbligo di
          informare  compiutamente il Ministero dei trasporti e della
          navigazione  sull'attivita'  svolta  e, in particolare, sul
          cambiamento  di  classificazione  e sul declassamento delle
          navi".
              -  Il  testo  del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
          314, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998,
          n. 201.
              -  Il  testo  della  direttiva  94/57/CE  del Consiglio
          relativa  alle  disposizioni  ed  alle norme comuni per gli
          organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
          delle   navi   e   per   le   pertinenti   attivita'  delle
          amministrazioni  marittime,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  delle Comunita' europee del 12 dicembre 1994, n.
          L 319.
              -  Il  testo della direttiva 97/58/CE della Commissione
          che   modifica  la  direttiva  94/57/CE  del  Consiglio  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          del 7 ottobre 1997, n. L 274.
              - Il testo dell'art. 226 del Trattato che istituisce la
          Comunita'  economica  europea  ratificato  e reso esecutivo
          dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante: "Ratifica ed
          esecuzione  dei  seguenti  accordi internazionali firmati a
          Roma  il  25 marzo  1957:  a)  Trattato  che  istituisce la
          Comunita'  economica  europea  dell'energia atomica ed atti
          allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica
          europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune
          istituzioni  comuni alle Comunita' europee" (pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
          1957, n. 317), e' il seguente:
              "La  Commissione,  quando  reputi  che uno Stato membro
          abbia  mancato  a  uno  degli  obblighi a lui incombenti in
          virtu'  del presente Trattato, emette un parere motivato al
          riguardo,  dopo  aver  posto  lo  Stato  in  condizioni  di
          presentare le sue osservazioni.
              Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere
          nel termine fissata dalla Commissione, questa puo' adire la
          Corte di giustizia".