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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2000, n. 167

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2000, n. 229 (in G.U. 21/08/2000, n.194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/2000)
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Testo in vigore dal: 22-8-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di autotrasporto, anche al fine di evitare
gravi ripercussioni di natura economica e sociale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri   delle   finanze   e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

  ((1.  A  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o
gennaio  2000,  all'articolo  62  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, dopo il comma
1-ter e' inserito il seguente:
  "1-quater.  Le  imprese  autorizzate all'autotrasporto di merci, in
luogo  della  deduzione,  anche  analitica,  delle spese sostenute in
relazione  alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del
territorio  comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000 al
giorno,  elevate  a  L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto
delle spese di viaggio e di trasporto")).