stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2000, n. 160

Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

note: Entrata in vigore del decreto-legge:17/6/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 2000, n. 224 (in G.U. 11/08/2000, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2000)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 17-6-2000
al: 11-8-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n.
471,   recante  criteri,  procedure  e  modalita'  per  la  messa  in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, ed in particolare
l'articolo  9,  comma 3, che disciplina gli interventi di bonifica ad
iniziativa degli interessati;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di differire il
termine  per  l'attivazione  della  procedura  di  bonifica  dei siti
inquinati  di  cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto n. 471
del 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e della
sanita';
                              E m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  9, comma 3, del decreto del
Ministro  dell'ambiente  25  ottobre 1999, n. 471, e' differito al 1°
gennaio 2001.