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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 151

Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

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vigente al 18/03/2022
Testo in vigore dal: 29-6-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 98/56/CE, del  Consiglio  del  20  luglio  1998,
relativa alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
delle piante ornamentali; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'articolo 17 recante delega al  Governo  per  il  recepimento  della
direttiva 98/56/CE; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536; 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari  e
forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33
alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  41  del  19
febbraio 1996; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari  e
forestali 14 aprile 1997, recante recepimento delle  direttive  della
Commissione 93/49/CEE del 29 giugno 1993, 93/63/CEE del 5 luglio 1993
e 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali  di  moltiplicazione  delle  piante
ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi,  alle
specie  o  agli  ibridi  elencati  nell'allegato  1,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 126 del 2 giugno 1997; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2000; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle politiche agricole e  forestali,  di  concerto  con  i
Ministri degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e degli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto,  in  attuazione  della
direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20  luglio  1998,  si  applicano
alla  commercializzazione  dei  materiali  di  moltiplicazione  delle
piante ornamentali, fatte salve le norme sulla protezione della flora
selvatica stabilite nel regolamento (CE) 97/338 del Consiglio  del  9
dicembre 1996, le norme sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
recate dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  e  successive
modificazioni, e le norme concernenti lo stato  fitosanitario  recate
dal  decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33
alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  41  del  19
febbraio 1996, e successive modificazioni. 
  2. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai
materiali di moltiplicazione di cui sia  comprovata  la  destinazione
all'esportazione verso Paesi terzi, purche' identificati come tali ed
isolati dagli altri materiali di moltiplicazione. 
    

                                   NOTE
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
                              Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato  al Goveno se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La direttiva 98/56/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          226 del 13 agosto 1998.
              -   La   legge   21   dicembre   1999,  n.  526,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenza  dell'Italia alle Comunita' europee - legge
          comunitaria  1999".  L'art.  17  della  citata legge, cosi'
          recita:
              "Art.  17  (Piante ornamentali: criteri di delega). -1.
          L'attuazione  della  direttiva  98/56/CE sara' informata ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  individuare  le  autorita'  responsabili  per  le
          prestazioni concernenti la qualita';
                b) individuare organismi abilitati responsabili della
          conservazione  del  germoplasma con previsione di eventuali
          tariffe;
                c)   prevedere  un  controllo  ufficiale,  effettuato
          almeno  per  sondaggio,  destinato  ad  accertare che siano
          state  rispettate  le  prescrizioni e le condizioni fissate
          dalla  direttiva  stessa  ed  applicare  le relative misure
          sanzionatorie;
                d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali
          di  moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati
          a  garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni
          prescritte.
              -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 535,
          reca:  "Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante ornamentali".
              -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 536,
          reca: "Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le
          misure  di  protezione  contro  l'introduzione  negli Stati
          membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  e  ai prodotti
          vegetali".
              -  Il  decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca:
          "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia   di   agricoltura   e   pesca  e  riorganizzazione
          dell'Amministrazione centrale".
              -  Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca:
          "Disposizioni  in  materia  di  contenimento  dei  costi di
          produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
          agricole,  a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449".
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle  risorse agricole,
          alimentari  e  forestali  31  gennaio  1996, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, reca:
          "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
          nel  territorio  della  Repubblica  italiana  di  organismi
          nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle  risorse agricole,
          alimentari  e  forestali  14  aprile  1997,  pubblicato nel
          supplemento   ordinario   alla   Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997, reca:
          "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE
          del  23  giugno  1993,  n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n.
          93/78/CEE  del  21  settembre  1993,  relative  alle  norme
          tecniche   sulla   commercializzazione   dei  materiali  di
          moltiplicazione  delle  piante  ornamentali  e delle piante
          ornamentali,  appartenenti  ai  generi,  alle specie e agli
          ibridi elencati nell'allegato I".
              -  La direttiva 93/49/CEE e' pubblicata in G.U.C.E n. L
          250 del 7 ottobre 1993.
              - La direttiva 93/63/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          250 del 7 ottobre 1993.
              - La direttiva 93/78/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          256 del 14 ottobre 1993.
          Note all'art. 1:
              - Per la direttiva 98/56/CE vedi note alle premesse.
              -  Il  regolamento  (CE)  97/338,  del  Consiglio del 9
          dicembre  1996,  reca  protezione  di  specie della flora e
          della   fauna   selvatiche   mediante  controllo  del  loro
          commercio,  pubblicato  in  G.U.C.E.  n.  L 061 del 3 marzo
          1997.
              -  Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
              -  Per  il decreto del Ministro delle risorse agricole,
          alimentari  e  forestali  31  gennaio  1996  vedi note alle
          premesse.