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LEGGE 7 giugno 2000, n. 150

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 28-6-2000
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                          Principi generali

                               Art. 1
                 Finalita' ed ambito di applicazione

  1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi
che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa,
disciplinano  le  attivita'  di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni.
  2.  Ai  fini  della  presente  legge sono pubbliche amministrazioni
quelle  indicate  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
  3.  E'  fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicita'
legale od obbligatoria degli atti pubblici.
  4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di
segreto  d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e
in  conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche,
sono   considerate  attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione
istituzionale  quelle  poste  in  essere  in  Italia o all'estero dai
soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione  ai  mezzi  di  comunicazione  di massa, attraverso
   stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la  comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita'
   e   ad   altri   enti   attraverso   ogni   modalita'  tecnica  ed
   organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
  5.  Le  attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione  sono, in
particolare, finalizzate a:
a) illustrare  e favorire la conoscenza delle disposizioni normative,
   al fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire   l'accesso   ai   servizi   pubblici,  promuovendone  la
   conoscenza;
d) promuovere   conoscenze   allargate  e  approfondite  su  temi  di
   rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire  processi interni di semplificazione delle procedure e di
   modernizzazione  degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e
   del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere   l'immagine   delle  amministrazioni,  nonche'  quella
   dell'Italia,  in  Europa  e  nel  mondo,  conferendo  conoscenza e
   visibilita' ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed
   internazionale.
  6. Le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale di
cui  alla  presente  legge  non  sono  soggette  ai limiti imposti in
materia di pubblicita', sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                          Principi generali

                               Art. 1
                 Finalita' ed ambito di applicazione

  1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi
che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa,
disciplinano  le  attivita'  di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni.
  2.  Ai  fini  della  presente  legge sono pubbliche amministrazioni
quelle  indicate  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
  3.  E'  fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicita'
legale od obbligatoria degli atti pubblici.
  4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di
segreto  d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e
in  conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche,
sono   considerate  attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione
istituzionale  quelle  poste  in  essere  in  Italia o all'estero dai
soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione  ai  mezzi  di  comunicazione  di massa, attraverso
   stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la  comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita'
   e   ad   altri   enti   attraverso   ogni   modalita'  tecnica  ed
   organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
  5.  Le  attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione  sono, in
particolare, finalizzate a:
a) illustrare  e favorire la conoscenza delle disposizioni normative,
   al fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire   l'accesso   ai   servizi   pubblici,  promuovendone  la
   conoscenza;
d) promuovere   conoscenze   allargate  e  approfondite  su  temi  di
   rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire  processi interni di semplificazione delle procedure e di
   modernizzazione  degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e
   del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere   l'immagine   delle  amministrazioni,  nonche'  quella
   dell'Italia,  in  Europa  e  nel  mondo,  conferendo  conoscenza e
   visibilita' ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed
   internazionale.
  6. Le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale di
cui  alla  presente  legge  non  sono  soggette  ai limiti imposti in
materia di pubblicita', sponsorizzazioni e offerte al pubblico.