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LEGGE 26 maggio 2000, n. 147

Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri.

note: Entrata in vigore della legge: 10-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal: 28-2-2002
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1
        Missione di monitoraggio della Comunita' europea ECMM

  1. E' prorogata fino al 31 dicembre 2001 la partecipazione italiana
alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia ECMM.
A  tale  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 3.300 milioni per
ciascuno  degli  anni  1999,  2000  e  2001, cui si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  1999,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ((1))
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  28  dicembre  2001,  n. 451, convertito con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2002, n. 15, ha disposto (con l'art. 14-bis,
comma 2) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e'
prorogato fino al 31 marzo 2002.