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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 aprile 2000, n. 145

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
Testo in vigore dal: 22-6-2000
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Visto  l'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  Acquisito  il  parere  della  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie
locali, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 387/400/95 del 19 aprile 2000;

                             A d o t t a
il seguente regolamento:

                               Art. 1
                  Contenuto del capitolato generale

  1.  Il  capitolato  generale  d'appalto,  in  prosieguo  denominato
capitolato,  contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le
amministrazioni  aggiudicatrici  e  i  soggetti  affidatari di lavori
pubblici.
  2.  Le  disposizioni  del  capitolato  devono  essere espressamente
richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto
alle  eventuali  clausole  difformi  di  contratto  o  di  capitolato
speciale,   ove   non   diversamente   disposto  dalla  legge  o  dal
regolamento.
  3.  Ai  fini  del presente capitolato per regolamento si intende il
regolamento  di  cui  all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  5  della  legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, vedasi in
          nota all'art. 1.
          Note alle premesse:
              - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  5  della  legge
          11 febbraio  1994,  n. 109, e successive modifiche, vedi in
          nota all'art. 1.
              - Il  testo  del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109  (legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici),  e
          successive modificazioni, e' il seguente:
              "Art.  3  (Delegificazione).  -  1.  E'  demandata alla
          potesta'  regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con le
          modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di
          cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
          riferimento:
                a) alla   programmazione,  alla  progettazione,  alla
          direzione  dei  lavori,  al  collaudo  e  alle attivita' di
          supporto  tecnico-amministrativo  con  le annesse normative
          tecniche;
                b) alle  procedure  di  affidamento  degli  appalti e
          delle   concessioni   di  lavori  pubblici,  nonche'  degli
          incarichi di progettazione;
                c) alle  forme  di  pubblicita'  e  di conoscibilita'
          degli  atti  procedimentali,  anche  mediante  informazione
          televisiva   o   trasmissione   telematica,   nonche'  alle
          procedure di accesso a tali atti;
                d) ai   rapporti   funzionali   tra  i  soggetti  che
          concorrono  alla  realizzazione  dei lavori e alle relative
          competenze.
              2.  Nell'esercizio  della potesta' regolamentare di cui
          al  comma  1  il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta
          apposito  regolamento,  di  seguito  cosi' denominato, che,
          insieme  alla  presente  legge,  costituisce  l'ordinamento
          generale  in  materia  di lavori pubblici, recando altresi'
          norme  di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto
          assume  come  norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
          giuridici  introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
          comunque  senza  pregiudizio dei principi della liberta' di
          stabilimento  e  della  libera  prestazione dei servizi, la
          presente  legge,  nonche', per quanto non da essa disposto,
          la  legislazione  antimafia  e le disposizioni nazionali di
          recepimento   della  normativa  comunitaria  vigente  nella
          materia  di  cui  al comma 1. Il regolamento e' adottato su
          proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          i   Ministri   dell'ambiente  e  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  sentiti  i Ministri interessati, previo parere
          del  Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle
          competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro
          sessanta  giorni  dalla  trasmissione  dello schema. Con la
          procedura  di  cui  al  presente comma si provvede altresi'
          alle   successive   modificazioni   ed   integrazioni   del
          regolamento.  Sullo  schema  di regolamento il Consiglio di
          Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data
          di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.
              3.  Il  Governo, nell'ambito delle materie disciplinate
          dal   regolamento,   attua,   con   modifiche  al  medesimo
          regolamento,  le direttive comunitarie nella materia di cui
          al  comma  1 che non richiedono la modifica di disposizioni
          della presente legge.
              4.  Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
          vigore  del  regolamento,  gli  atti normativi indicati che
          disciplinano  la  materia  di  cui al comma 1, ad eccezione
          delle  norme  della  legislazione antimafia. Il regolamento
          entra  in  vigore  tre  mesi  dopo  la sua pubblicazione in
          apposito  supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
          contestualmente  alla ripubblicazione della presente legge,
          coordinata  con  le  modifiche  ad essa apportate fino alla
          data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
          previsti  dalla  presente  legge e delle altre disposizioni
          legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici, e'
          adottato,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  il  nuovo  capitolato  generale
          d'appalto,  che  trova  applicazione ai lavori affidati dai
          soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma 2, lettera a), della
          presente  legge,  e  che entra in vigore contestualmente al
          regolamento.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
          emanato  di concerto con il Ministro per i beni culturali e
          ambientali,  sentito  il  Consiglio  nazionale  per  i beni
          culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati
          speciali  per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
          disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
              6.  Il  regolamento,  con riferimento alle norme di cui
          alla  presente legge, oltre alle materie per le quali e' di
          volta in volta richiamato, definisce in particolare:
                a) le  modalita'  di esercizio della vigilanza di cui
          all'art. 4;
                b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
          procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
          dell'ingegnere  capo fra il responsabile del procedimento e
          il direttore del lavori;
                c) le   forme   di   pubblicita'   dei  lavori  delle
          conferenze di servizi di cui all'art. 7;
                d) i  requisiti  e  le  modalita'  per  l'iscrizione,
          all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
          cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
          dei  consorzi  stabili  alle  gare  per l'aggiudicazione di
          appalti e di concessioni di lavori pubblici;
                e) la  disciplina  delle  associazioni  temporanee di
          tipo  verticale  e  l'individuazione  dei  lavori  ad  alta
          tecnologia  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma
          7;
                f) i  tempi  e  le  modalita'  di predisposizione, di
          inoltro  e  di  aggiornamento dei programmi di cui all'art.
          14;
                g) le  ulteriori  norme  tecniche di compilazione dei
          progetti,  gli  elementi  progettuali relativi a specifiche
          categorie di lavori;
                h) gli   ulteriori   requisiti   delle   societa'  di
          ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
                i) (abrogata);
                l) specifiche   modalita'   di   progettazione  e  di
          affidamento  dei  lavori  di scavo, restauro e manutenzione
          dei  beni  tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.
          1089,  e  successive  modificazioni,  anche  in deroga agli
          articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
                m) le  modalita' di espletamento dell'attivita' delle
          commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
                n) (abrogata);
                o) le  procedure  di esame delle proposte di variante
          di cui all'art. 25;
                p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma
          6,   secondo  l'importo  dei  lavori  e  le  cause  che  le
          determinano, nonche' le modalita' applicative;
                q) le  modalita'  e  le  procedure  accelerate per la
          deliberazione  prima  del  collaudo,  da parte del soggetto
          appaltante  o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
          dell'appaltatore;
                r) i  lavori  in  relazione  ai  quali il collaudo si
          effettua  sulla base di apposite certificazioni di qualita'
          dell'opera  e  dei  materiali  e  le  relative modalita' di
          rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
          cui  all'art.  28  e  il termine entro il quale il collaudo
          stesso  deve  essere  effettuato  e  gli ulteriori casi nei
          quali  e'  obbligatorio  effettuare  il  collaudo  in corso
          d'opera;    le    condizioni    di   incompatibilita'   dei
          collaudatori,  i  criteri  di  rotazione negli incarichi, i
          relativi  compensi,  i  requisiti  professionali secondo le
          caratteristiche dei lavori;
                s) le  forme  di pubblicita' di appalti e concessioni
          ai sensi dell'art. 29;
                t) le   modalita'   di   attuazione   degli  obblighi
          assicurativi  di  cui all'art. 30, le condizioni generali e
          particolari  delle polizze e i massimali garantiti, nonche'
          le modalita' di costituzione delle garanzie fidejussorie di
          cui  al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della
          garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.
          13;
                u) la  disciplina riguardante i lavori segreti di cui
          all'art. 33;
                v) la  quota  subappaltabile  dei lavori appartenenti
          alla   categoria  o  alle  categorie  prevalenti  ai  sensi
          dell'art.  18,  comma  3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
          come  sostituito  dall'art.  34,  comma  1,  della presente
          legge;
                z) le  norme  riguardanti la consegna dei lavori e le
          sospensioni  disposte  dal  titolare  dei lavori al fine di
          assicurare  l'effettiva  e  continuativa  prosecuzione  dei
          lavori   stessi,   le   modalita'  di  corresponsione  agli
          appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
          stato di avanzamento dei lavori;
                aa) la   disciplina   per  la  tenuta  dei  documenti
          contabili.
              7.  Ai  fini  della predisposizione del regolamento, e'
          istituita,  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  apposita
          commissione  di  studio  composta  da docenti universitari,
          funzionari    pubblici    ed    esperti    di   particolare
          qualificazione  professionale.  Per  il funzionamento della
          commissione  e  per  la  corresponsione  dei  compensi,  da
          determinarsi  con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, in riferimento
          all'attivita'  svolta,  e' autorizzata la spesa di lire 500
          milioni  da  imputarsi  sul  capitolo  1030  dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici.
              7-bis.  Entro  il  1o gennaio  1996,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro
          della  difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia
          con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
          delle  attivita'  del Genio militare, in relazione a lavori
          connessi  alle  esigenze  della  difesa militare. Sino alla
          data  di entrata in vigore del suddetto regolamento restano
          ferme le disposizioni attualmente vigenti.
              7-ter.   Per   assicurare  la  compatibilita'  con  gli
          ordinamenti   esteri  delle  procedure  di  affidamento  ed
          esecuzione   dei   lavori,   eseguiti  sul  territorio  dei
          rispettivi  Stati  esteri,  nell'ambito di attuazione della
          legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  sulla cooperazione allo
          sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito
          il  Ministero  degli  affari  esteri,  tengono  conto della
          specialita'  delle condizioni per la realizzazione di detti
          lavori   e  delle  procedure  applicate  in  materia  dalle
          Organizzazioni internazionali e dall'Unione europea.