stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
Testo in vigore dal: 17-6-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 12 e del 19 maggio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;


                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Funzioni prefettizie

  1.  La  carriera  prefettizia  e'  unitaria in ragione della natura
delle  specifiche  funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che
ne  fanno  parte.  Al  fine  di garantire un adeguato svolgimento dei
compiti  di  rappresentanza  generale  del Governo sul territorio, di
amministrazione  generale  e  di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica  affidati  alla carriera, il suo ordinamento e' regolato dal
presente   decreto  e,  in  quanto  compatibili,  dalle  disposizioni
contenute   nel  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni.
  2.  Il  personale  della  carriera  prefettizia esercita, secondo i
livelli  di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica  ricoperta,  i  compiti  e le funzioni di cui alla allegata
tabella  A  che  costituisce  parte  integrante del presente decreto.
Detta  tabella  puo'  essere  modificata, in relazione a sopravvenute
esigenze  connesse  all'attuazione  dei decreti legislativi 30 luglio
1999,  n.  300  e  n.  303,  con  regolamento  da  adottare  ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 12 e del 19 maggio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;


                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Funzioni prefettizie

  1.  La  carriera  prefettizia  e'  unitaria in ragione della natura
delle  specifiche  funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che
ne  fanno  parte.  Al  fine  di garantire un adeguato svolgimento dei
compiti  di  rappresentanza  generale  del Governo sul territorio, di
amministrazione  generale  e  di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica  affidati  alla carriera, il suo ordinamento e' regolato dal
presente   decreto  e,  in  quanto  compatibili,  dalle  disposizioni
contenute   nel  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni.
  2.  Il  personale  della  carriera  prefettizia esercita, secondo i
livelli  di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica  ricoperta,  i  compiti  e le funzioni di cui alla allegata
tabella  A  che  costituisce  parte  integrante del presente decreto.
Detta  tabella  puo'  essere  modificata, in relazione a sopravvenute
esigenze  connesse  all'attuazione  dei decreti legislativi 30 luglio
1999,  n.  300  e  n.  303,  con  regolamento  da  adottare  ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400.