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DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2000, n. 130

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

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Testo in vigore dal: 7-6-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  59,  commi  51, 52 e 53, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2000;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  Finanze del Senato della
Repubblica;
  Considerato  che  le  Commissioni  riunite Bilancio e finanze della
Camera  dei deputati non hanno espresso nel termine loro assegnato il
parere di competenza;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali:
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 maggio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  delle  finanze,  del lavoro e della previdenza sociale, del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della
sanita';
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                  Modificazioni all'articolo 1 del
              decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

  1.  Al  comma  1  dell'articolo  1 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  109,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
caso,   ciascun  ente  erogatore  di  prestazioni  sociali  agevolate
utilizza  le  modalita'  di  raccolta  delle  informazioni  di cui al
successivo articolo 4".
  2.  Al  comma  2  dell'articolo  1 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  109,  il  secondo  e  il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti: "Gli enti erogatori possono altresi' differire l'attuazione
della  disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore
delle  disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro
la  medesima  data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema
informativo di cui all'articolo 4-bis".
  3. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione
dei  servizi  di pubblica utilita', le autorita' e le amministrazioni
pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione
economica  equivalente  calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente
decreto  per  la  eventuale  definizione  di  condizioni agevolate di
accesso ai servizi di rispettiva competenza".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3,  del  testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al titolo:
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
          "Definizioni  di  criteri  unificati  di  valutazione della
          situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono
          prestazioni  sociali  agevolate,  a norma dell'articolo 59,
          comma   51,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449"  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1998, n.
          90.
              -  La  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
          per   la   stabilizzazione   della   finanza  pubblica"  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997,
          n.  303,  supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 59,
          comma 53, e' il seguente:
              "53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  previsto  dal  comma 51, nel rispetto
          degli  stessi  principi e criteri direttivi, possono essere
          emanate,  con  uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
          integrative e correttive.".
          Note alle premesse:
              -  Il testo dell'articolo 5 della Costituzione italiana
          e' il seguente:
              "Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
          e  promuove  le  autonomie  locali;  attua  nei servizi che
          dipendono   dallo   Stato   il   piu'  ampio  decentramento
          amministrativo;  adegua  i  principi  ed i metodi della sua
          legislazione    alle    esigenze   dell'autonomia   e   del
          decentramento.".
              - Il testo dell'articolo 76 della Costituzione italiana
          e' il seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              - Il testo dell'articolo 87 della Costituzione italiana
          e' il seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              -   Il   testo  dell'articolo  117  della  Costituzione
          italiana e' il seguente:
              "Art.  117.  - La regione emana per le seguenti materie
          norme  legislative  nei  limiti  dei  principi fondamentali
          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme
          stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e
          con quello di altre regioni:
                ordinamento  degli uffici e degli enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
                circoscrizioni  comunali;  polizia  locale  urbana  e
          rurale; fiere e mercati;
                beneficenza   pubblica  ed  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera;
                istituzione  artigiana  e  professionale e assistenza
          scolastica;
                musei e biblioteche di enti locali;
                urbanistica;
                turismo ed industria alberghiera;
                tramvie   e   linee   automobilistiche  di  interesse
          regionale;
                viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
          regionale;
                navigazione   e   porti  lacuali;  acque  minerali  e
          termali;
                cave e torbiere;
                caccia;
                pesca nelle acque interne;
                agricoltura e foreste;
                artigianato;
                altre materie indicate da leggi costituzionali.
              Le   leggi  della  Repubblica  possono  demandare  alla
          regione   il   potere   di   emanare   norme  per  la  loro
          attuazione.".
              -   Il   testo  dell'articolo  118  della  Costituzione
          italiana e' il seguente:
              "Art.   118.   -  Spettano  alla  regione  le  funzioni
          amministrative  per  le  materie  elencate  nel  precedente
          articolo,  salvo quelle di interesse esclusivamente locale,
          che  possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica
          alle province, ai comuni o ad altri enti locali.
              Lo   Stato   puo'   con  legge  delegare  alla  regione
          l'esercizio di altre funzioni amministrative.
              La   regione   esercita  normalmente  le  sue  funzioni
          amministrative  delegandole  alle  province, ai comuni o ad
          altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.".
              -   Il   testo  dell'articolo  128  della  Costituzione
          italiana e' il seguente:
              "Art.  128. - Le province e i comuni sono enti autonomi
          nell'ambito  dei  principi  fissati da leggi generali della
          Repubblica, che ne determinano le funzioni.".
              -  Il  testo  dell'articolo  59, comma 51, della citata
          legge n. 449 del 1997, e' il seguente:
              "51.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante
          per  la  protezione  dei dati personali, uno o piu' decreti
          legislativi  per  la definizione, con effetto dal lo luglio
          1998,  di criteri unificati di valutazione della situazione
          economica  dei  soggetti che richiedono prestazioni sociali
          agevolate   nei  confronti  di  amministrazioni  pubbliche,
          nonche'  di modalita' per l'acquisizione delle informazioni
          e  l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) determinazione,     anche    mediante    procedura
          informatica   predisposta   a  cura  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  della  situazione  economica del
          soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle
          condizioni  reddituale  e patrimoniale del soggetto stesso,
          dei  soggetti con i quali convive e di quelli considerati a
          suo carico ai fini IRPEF, con possibilita' di differenziare
          i  vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della
          loro  entita'  e  natura,  nel rispetto della normativa sul
          trattamento   dei   dati   personali   di  cui  alla  legge
          31 dicembre 1996, n. 675, e alla legge 31 dicembre 1996, n.
          676;
                b) correlazione  dei  dati  reddituali e patrimoniali
          con la composizione dell'unita' familiare mediante scale di
          equivalenza;
                c) obbligo  per  il  richiedente  la  prestazione  di
          fornire  preventivamente  le informazioni necessarie per la
          valutazione   della  situazione  economica  alla  quale  e'
          subordinata   l'erogazione   della  prestazione  agevolata,
          nonche' di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
                d) possibilita'  per le amministrazioni pubbliche che
          erogano le prestazioni, nonche' per i comuni e per i centri
          autorizzati  di  assistenza fiscale, di rilasciare, tramite
          collegamento  telematico,  compatibile  con  le  specifiche
          tecniche    della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni,  con  il sistema informativo del Ministero
          delle    finanze,   una   certificazione,   con   validita'
          temporalmente  limitata, attestante la situazione economica
          dichiarata,  valevole  ai  fini  dell'accesso  a  tutte  le
          prestazioni agevolate;
                e) obbligo    per    le   amministrazioni   pubbliche
          erogatrici  di  provvedere  a  controlli,  singolarmente  o
          mediante  un  apposito  servizio  comune, sulla veridicita'
          della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati
          reddituali  e  patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi
          alle  prestazioni  agevolate  con  i  dati  in possesso del
          sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei
          successivi   controlli  da  parte  delle  stesse  pubbliche
          amministrazioni;
                f) inclusione  nei  programmi  annuali  di  controllo
          fiscale  della  Guardia di finanza dei soggetti beneficiari
          di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi
          criteri  selettivi,  prevedendo  anche  l'effettuazione  di
          indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.".
              -  Il  testo  dell'articolo  59, comma 52, della citata
          legge n. 449 del 1997, e' il seguente:
              "52.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti
          erogatori   individuano,   secondo   le   disposizioni  dei
          rispettivi  ordinamenti, le condizioni economiche richieste
          per  l'accesso  alle prestazioni assistenziali, sanitarie e
          sociali  agevolate,  con  possibilita' di prevedere criteri
          differenziati  in  base  alle  condizioni economiche e alla
          composizione  della  famiglia. Per le amministrazioni dello
          Stato  e  gli  enti  pubblici previdenziali si provvede con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non
          diversamente  disposto  con  norme  di legge e salvo quanto
          previsto  dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa
          pubblica  elabora  annualmente  un  rapporto sullo stato di
          attuazione  e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al
          presente  comma.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica provvede a trasmettere tale
          rapporto  al Parlamento. Le condizioni economiche richieste
          possono   essere,   con  le  stesse  modalita',  modificate
          annualmente,  entro  il  31 ottobre  dell'anno precedente a
          quello in cui le modifiche hanno effetto.".
              -  Per il testo dell'articolo 59, comma 53 della citata
          legge n. 449 del 1997, si veda in note al titolo.
              -  Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
          recante  "Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali" e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30 agosto 1997, n. 202. Il
          testo dell'articolo 8 e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'articolo  1  del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  109,  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  1  (Prestazioni  sociali  agevolate). - 1. Fermo
          restando  il  diritto  ad usufruire delle prestazioni e dei
          servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
          disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
          sperimentale,   criteri   unificati  di  valutazione  della
          situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
          servizi   sociali   o   assistenziali  non  destinati  alla
          generalita'  dei soggetti o comunque collegati nella misura
          o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
          tale  sperimentazione  le disposizioni del presente decreto
          si   applicano   alle   prestazioni  o  servizi  sociali  e
          assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
          della maggiorazione  sociale delle pensioni, dell'assegno e
          della   pensione   sociale  e  di  ogni  altra  prestazione
          previdenziale,   nonche'   della   pensione  e  assegno  di
          invalidita'  civile e delle indennita' di accompagnamento e
          assimilate.   In  ogni  caso,  ciascun  ente  erogatore  di
          prestazioni  sociali  agevolate  utilizza  le  modalita' di
          raccolta  delle  informazioni di cui al successivo articolo
          4.
              2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  del presente decreto, individuano,
          secondo  le  disposizioni  dei  rispettivi  ordinamenti, le
          condizioni   economiche   richieste   per   l'accesso  alle
          prestazioni   agevolate,   con  possibilita'  di  prevedere
          criteri  differenziati in base alle condizioni economiche e
          alla  composizione  della famiglia, secondo le modalita' di
          cui  all'articolo  3.  Gli  enti erogatori possono altresi'
          diferire    l'attuazione   della   disciplina   non   oltre
          centottanta    giorni    dall'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni  del  decreto  di cui all'articolo 2, comma 3.
          Entro  la medesima data l'INPS predispone e rende operativo
          il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro per la solidarieta' sociale, il
          Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della programmazione economica ed il Ministro del lavoro
          e  della  previdenza sociale, sono individuate le modalita'
          attuative,   anche   con   riferimento   agli   ambiti   di
          applicazione,  del  presente decreto. E' fatto salvo quanto
          previsto   dall'articolo   59,   comma   50,   della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449.
              3-bis.  Nell'ambito  della normativa vigente in materia
          di   regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  le
          autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono
          utilizzare    l'indicatore   della   situazione   economica
          equivalente  calcolato  dall'INPS  ai  sensi  del  presente
          decreto   per   la   eventuale  definizione  di  condizioni
          agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.".