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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 febbraio 2000, n. 124

Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

note: Entrata in vigore del Decreto: 2/6/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2000)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-6-2000
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
6;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11;
  Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo  2,  comma  3,  del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
  Vista   la   direttiva   94/67/CE  sull'incenerimento  dei  rifiuti
pericolosi;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
"Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio",  come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  12  luglio  1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n.
176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle
emissioni  inquinanti  degli impianti industriali e la fissazione dei
valori   minimi  di  emissione  ed  in  particolare  l'articolo  2  e
l'allegato 2, paragrafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 di attuazione
delle  direttive  75/439/CEE  e 87/101/CEE relative alla eliminazione
degli oli usati;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  21 dicembre 1995,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla
disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli
impianti industriali;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6
marzo  1997,  sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente
la liberta' di accesso alle informazioni in materia ambientale;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente del 19 novembre 1997,
n.  503,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 23 del 29 gennaio
1998,  recante  norme  per  l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e
89/429/CEE  concernenti  la prevenzione dell'inquinamento atmosferico
provocato  dagli  impianti  di  incenerimento dei rifiuti urbani e la
disciplina  delle  emissioni  e delle condizioni di combustione degli
impianti  di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non
pericolosi nonche' di taluni rifiuti sanitari;
  Vista  la  direttiva  91/692/CEE concernente la standardizzazione e
razionalizzazione  delle  relazioni relative all'attuazione di talune
direttive concernenti l'ambiente;
  Visto  il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152, recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della  direttiva  91/271/CEE  concernente  il trattamento delle acque
reflue  urbane  e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle  acque  dall'inquinamento  provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole.
  Vista  la  direttiva  96/61/CE,  concernente  la  prevenzione  e la
riduzione integrate dell'inquinamento;
  Sentita  la commissione di cui all'articolo 2, comma 10, del citato
decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990;
  Visti  gli  atti di concerto espressi dal Ministero della sanita' e
dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
rispettivamente  con  note  prot.  n.  100.1/1827-G/7095  in  data  2
dicembre 1999 e prot. n. 13310 F3C-23 in data 24 gennaio 2000;
  Previa  intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 21 ottobre
1999;
  Considerato  che  per  assicurare  un elevato livello di protezione
ambientale,  i  valori  limite  di  emissione  previsti  nel presente
decreto  devono  essere  considerati una condizione necessaria ma non
sufficiente  a  garantire  il  rispetto  dei  requisiti fissati dalla
direttiva 96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e
puo'  essere, pertanto, necessario stabilire limiti di emissione piu'
severi,  valori  limite  di  emissione  relativi  ad altre componenti
ambientali   e   altre  condizioni  opportune,  tenendo  conto  della
specificita' delle singole categorie di impianti;
  Udito  il  parere  del  consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 novembre 1999
e del 7 febbraio 2000;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
con nota prot. n. UL/2000/4004 del 25 febbraio 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  misure  e  le  procedure
finalizzate  a  prevenire  e ridurre per quanto possibile gli effetti
negativi  dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in
particolare   l'inquinamento  atmosferico,  del  suolo,  delle  acque
superficiali  e sotterranee, nonche' i rischi per la salute umana che
ne  risultino,  in  attuazione  della  direttiva 94/67/CE ed ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24  maggio  1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del
decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  come modificato ed
integrato  dal  decreto  legislativo  8 novembre 1997, n. 389 e dalla
legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina:
a) i  valori  limite  di emissione degli impianti di incenerimento di
   rifiuti pericolosi;
b) i  metodi  di  campionamento,  di  analisi  e di valutazione degli
   inquinanti  derivanti  dagli impianti di incenerimento dei rifiuti
   pericolosi;
c) i   criteri   e   le   norme   tecniche  generali  riguardanti  le
   caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di
   esercizio  degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi,
   con  particolare  riferimento  alle  esigenze  di ridurre i rischi
   connessi  all'inquinamento  derivante  dai  rifiuti pericolosi, di
   diminuire  la  quantita'  ed  il  volume  dei rifiuti prodotti, di
   produrre  rifiuti  che  possono  essere  recuperati o eliminati in
   maniera   sicura   e   di   assicurare  una  protezione  integrata
   dell'ambiente  contro  le emissioni causate dall'incenerimento dei
   rifiuti pericolosi;
d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento
   di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto.
  2.  Sono  fatte  salve  le  altre disposizioni in materia di tutela
dell'ambiente  e della salute, in particolare le norme sulla gestione
dei  rifiuti  e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  degli impianti di
incenerimento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
              - La direttiva n. 94/67/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 dicembre 1994, n. L 365/34.
              -  L'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n.
          203  (Attuazione delle direttive CEE 30/779, 82/884, 84/300
          e   85/203   concernenti   norme  in  materia  di  qualita'
          dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di
          inquinamento  prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
          dell'art.  15  della  legge  16 aprile 1987, n. 183), e' il
          seguente:
              "2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   i   Ministri  della  sanita'  e  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentita  la conferenza dei
          presidenti   delle   giunte   regionali,  sono  fissati  ed
          aggiornati:
                a)   le   linee   guida  per  il  contenimento  delle
          emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
                b)  i  metodi di campionamento, analisi e valutazione
          degli inquinanti e dei combustibili;
                c)  i  criteri  per  l'utilizzazione  delle  migliori
          tecnologie disponibili;
                d)  i criteri temporali per l'adeguamento progressivo
          degli   impianti  esistenti  alla  normativa  del  presente
          decreto".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18,  comma 2,
          lettera  a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
          (Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):
              "2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
                a)  l'adozione  delle  norme tecniche per la gestione
          dei   rifiuti,  dei  rifiuti  pericolosi  e  di  specifiche
          tipologie   di   rifiuti,   nonche'  delle  norme  e  delle
          condizioni  per l'applicazione delle procedure semplificate
          di cui agli articoli 31, 32 e 33".
          Note alle premesse:
              -   L'art.  6  delle  legge  24  aprile  1998,  n.  128
          [Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
          appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee. (Legge
          comunitaria 1995-1997)], e' il seguente:
              "6   (Attuazione   di   direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare  o  amministrativa). - 1. L'allegato D elenca
          le  direttive  attuate  o  da  attuare mediante regolamento
          ministeriale  da  emanare  ai  sensi dell'articolo 17 della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, o atto amministrativo, nel
          rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta
          fermo  il  disposto  degli  articoli 11 e 20 della legge 16
          aprile 1987, n. 183.
              2.     Le    amministrazioni    competenti    informano
          costantemente  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie,   sulle   fasi   dei   procedimenti   connessi
          all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
              3.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  nelle  materie  di loro competenza possono, entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  indirizzare alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il coordinamento delle
          politiche  comunitarie, proposte in merito al contenuto dei
          provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
              -  L'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte delle legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  Per l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n.
          203, vedasi nelle note al titolo.
              - Si riporta il testo dell'art. 11:
              "Art.  11  -  1.  Le  prescrizioni  dell'autorizzazione
          possono  essere  modificate in seguito all'evoluzione della
          migliore  tecnologia  disponibile,  nonche' alla evoluzione
          della situazione ambientale".
              -  L'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
          59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          Pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
              "Art.  8  -  1.  Gli  atti di indirizzo e coordinamento
          delle   funzioni  amministrative  regionali,  gli  atti  di
          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, o con la singola regione interessata.
              -  L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza   Stato-citta'   ed  autonomie  locali),  e'  il
          seguente:
              "3.  La  Conferenza  Stato-regioni e' obbligatoriamente
          sentita  in  ordine  agli  schemi  di disegni di legge e di
          decreto  legislativo  o  di  regolamento  del Governo nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che si pronunzia entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati anche in
          mancanza  di  detto  parere. Resta fermo quanto previsto in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano".
              -  Per  la  direttiva  94/67/CE  vedasi  nelle  note al
          titolo.
              -  L'articolo  2 del decreto del Ministro dell'ambiente
          12 luglio 1990, e' il seguente:
              "Art.   2   (Linee  guida  per  il  contenimento  delle
          emissioni). - 1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed
          eserciti in modo da:
                a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai
          sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
                b)  limitare  le  emissioni diffuse secondo i criteri
          stabiliti  nell'art.  3, comma 5, anche tenendo conto delle
          norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza  e di igiene del
          lavoro.
              2.  L'allegato  1  fissa i valori di emissione minimi e
          massimi  per  le  sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3,
          comma  2,  del  D.P.R.  24  maggio 1988, n. 203. Per alcuni
          degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti
          l'allegato  2  fissa  valori  di emissione minimi e massimi
          diversi    e    preminenti   rispetto   ai   corrispondenti
          dell'allegato  1.  Per  gli  inquinanti  non  espressamente
          indicati   per  le  specifiche  tipologie  in  impianti  in
          allegato 2 restano validi i valori in allegato 1.
              3.  Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati
          valori  di  flusso  di  massa, i valori limite di emissione
          devono  essere  rispettati  se  i valori di flusso di massa
          stessi sono raggiunti o superati.
              4.  Per  le raffinerie, gli impianti di combustione con
          potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e per gli
          impianti  per  la  coltivazione di idrocarburi e dei fluidi
          geotermici,   si   applicano  esclusivamente  i  valori  di
          emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3.
              5.  Le  regioni fissano i valori limite di emissione ai
          sensi  dell'art.  4, lettera d), del D.P.R. 24 maggio 1988,
          n.  203, per le sole sostanze previste dal presente decreto
          e  da  altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2,
          lettera   a),  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica.
              6.   Indicazioni   su   cicli  tecnologici  relativi  a
          specifiche    tipologie    di   impianti   sono   contenute
          nell'allegato 2.
              7.  Indicazioni  su alcune delle tecnologie disponibili
          relative  agli  impianti  di  abbattimento  sono  contenute
          nell'allegato 5.
              8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente
          decreto  sono  stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
          D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
              9. Le prime integrazioni ed eventuali modifiche saranno
          stabilite entro il 31 gennaio 1991.
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  della  sanita'  e
          dell'industria,  e'  istituita  al tal fine una commissione
          composta da:
                due rappresentanti del Ministero dell'ambiente di cui
          uno con funzioni di presidente;
                due rappresentanti del Ministero della sanita';
                due  rappresentanti del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato;
                due rappresentanti della Presidenza del Consiglio;
                sei  rappresentanti  delle  regioni  designati  dalla
          Conferenza Stato-regioni.
              -  La  direttiva  96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          del 10 ottobre 1996, n. L257/26.
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si
          veda nelle note alle premesse.
              -  Per  il testo dell'art. 18, comma 2, lettera a), del
          decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle
          note al titolo.