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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 gennaio 2000, n. 107

Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-5-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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Testo in vigore dal: 19-12-2017
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                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
 
                           di concerto con 
 
I Ministri dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  del
lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanita', dei 
trasporti e della navigazione e delle finanze 
 
  Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 20 dicembre 1994,  sul  controllo  delle  emissioni  di  composti
organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e  dalla
sua distribuzione dai terminali agli impianti  di  distribuzione  dei
carburanti; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997,  n.  413,
recante  misure  urgenti   per   la   prevenzione   dell'inquinamento
atmosferico da benzene; 
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante  approvazione
delle norme di  sicurezza  per  la  lavorazione,  l'immagazzinamento,
l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli  oli
stessi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, recante attuazione delle direttive CEE  numeri  80/779,  82/884,
84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualita'  dell'aria,
relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15  della
legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990  recante  linee  guida
per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali  e  la
fissazione dei valori minimi di emissione; 
  Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137, concernente la sanatoria dei
decreti-legge, recanti modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai  rischi  di  incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita' industriali; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
attuazione  della  direttiva  96/82/CE,  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose; 
  Visto l'articolo 168 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, codice della strada, recante  la  disciplina  del  trasporto  su
strada dei materiali pericolosi, e suoi decreti attuativi; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli  atti  normativi,  nell'adunanza  dell'11  ottobre
1999; 
  Considerata la capillarita' del sistema  distributivo  nazionale  e
della  relativa  logistica  della  tutela  della   salute   umana   e
dell'ambiente, e  per  perseguire  il  fine  sono  assoggettati  alla
normativa i terminali esistenti  con  una  quantita'  movimentata  di
benzina inferiore a 10.000 tonnellate, consentendo un congruo termine
per l'adeguamento; 
  Espletata la  procedura  di  informazione  di  cui  alla  direttiva
98/34/CE  che  codifica  la  procedura  istituita  con  la  direttiva
83/189/CEE; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
con nota del 27 gennaio 2000; 
                               Adotta 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                        Campo d'applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'articolo  4,  comma
1, della legge 4  novembre  1997,  n.  413,  le  norme  tecniche  per
l'adeguamento degli impianti, dei veicoli e  delle  navi  adibite  al
deposito, al carico e al trasporto della benzina da un  terminale  ad
un altro o da un  terminale  ad  un  impianto  di  distribuzione  dei
carburanti, nonche' le relative procedure operative. 
                                                             (1)((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280,  comma
1, lettera n))  che  e'  abrogato  il  presente  decreto  escluse  le
disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza  e
fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  14   del   decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal  D.Lgs.  15
novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1,  lettera
n)) che e' abrogato il presente decreto escluse  le  disposizioni  di
cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.