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DECRETO-LEGGE 7 aprile 2000, n. 82

Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/4/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000, n. 144 (in G.U. 07/06/2000, n.131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/2000)
Testo in vigore dal: 9-4-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste  le disposizioni del codice di procedura penale in materia di
giudizio abbreviato;
  Rilevato  che  le  profonde modifiche al sistema processuale penale
introdotte  dalla  legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di rito
abbreviato  hanno  trasferito  su quest'ultimo una rilevante serie di
incombenze  in  precedenza  riservate  alla sola sede dibattimentale,
cosi'  dilatandone i tempi e rendendo inadeguato l'attuale meccanismo
normativo di determinazione dei termini massimi di custodia cautelare
nella parte incidente su tale fase processuale;
  Ritenuto  coerente  con la nuova fisionomia del giudizio abbreviato
riservare ad esso una specifica fascia, in sede di determinazione dei
termini  di  custodia  cautelare,  parallela a quella prevista per il
giudizio  che avvenga con il rito ordinario, ferma restando la durata
complessiva dei predetti termini, al solo fine di riequilibrare tempi
e  scansioni  della  custodia  stessa  ed  evitare  scarcerazioni per
decorrenza  dei termini incongrue ed ingiustificate in relazione allo
svolgimento in concreto dei relativi processi;
  Ritenuto   che  tale  situazione  straordinaria,  che  emerge  come
conseguenza  di una recente modifica legislativa, non puo' che essere
fronteggiata  con  apposito  intervento  legislativo urgente ai sensi
dell'articolo 77 della Costituzione;
  Ritenuta,  altresi'  la  necessita'  e l'urgenza di rettificare nel
comma  4  dell'articolo  13 della predetta legge 16 dicembre 1999, n.
479,  un  richiamo erroneo in materia di autenticazione della procura
speciale  rilasciata  al  difensore,  al fine di rimuovere incertezze
interpretative tali da determinare conseguenze negative per un numero
rilevante di parti private costituite nel processo penale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale e'
cosi' modificato:
  a)  nella  lettera  a) le parole: "dall'inizio della sua esecuzione
sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stato emesso il
provvedimento  che  dispone  il  giudizio  ovvero senza che sia stata
pronunciata  una  delle  sentenze  previste dagli artticoli 442, 448,
comma  1,  561  e  563:" sono sostituite dalle seguenti: "dall'inizio
della  sua  esecuzione  sono decorsi i seguenti termini senza che sia
stato  emesso  il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza
con   cui   il  giudice  dispone  il  giudizio  abbreviato  ai  sensi
dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti:";
  b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
    "b-bis)  dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone
il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che sia stata pronunciata
sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
    1)  tre  mesi,  quando  si procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
sei anni;
    2)  sei  mesi,  quando  si procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
    3)  nove  mesi,  quando si procede per un delitto per il quale la
legge  stabilisce  la  pena dell'ergastolo o la pena della reclusione
superiore nel massimo a venti anni;".