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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 63

Attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2005)
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Testo in vigore dal: 7-4-2000
al: 22-10-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al
ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo;
  Vista  la  legge  5  febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge comunitaria 1998) e, in particolare,
gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
  Visto  il  decreto  legislativo  1o settembre 1993, n. 385, recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive
integrazioni  e  modificazioni, e, in particolare, gli articoli 122 e
123;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  il  Ministro degli affari esteri e con il Ministro
della giustizia;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                  Credito al consumo: delibera CICR

  1.  Il  Comitato  interministeriale  per  il credito e il risparmio
(CICR)  provvede  ad  adeguare  la normativa nazionale alla direttiva
98/7/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998
che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  in  materia  di  credito al consumo, con particolare riguardo
alla  previsione  di indicare il tasso annuo effettivo globale (TAEG)
mediante un esempio tipico.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.      - La  direttiva  98/17/CE  del Parlamento
          europeo  e del Consiglio del 16 febbraio 1998 e' pubblicata
          in G.U.C.E. n. L 101 del 1o aprile 1998.     - La direttiva
          87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e' pubblicata
          in  G.U..C.E. n. L 042 del 12 febbraio 1987.     - La legge
          5   febbraio   1999,   n.   25,   reca:  "Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (Legge  comunitaria
          1998)".      - Gli  articoli  1  e 2 della legge 5 febbraio
          1999, n. 25, cosi' recitano:     "Art. 1 (Delega al Governo
          per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo
          e  delegato  ad  emanare, entro il termine di un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore della presente legge, decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Preidente  del Consiglio dei Ministri, o del
          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche
          comunitarie,  e  dei  Ministri con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva, se non proponenti.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, a seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  Ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei
          deputati  e  al  Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia   espresso,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  il  parere  delle commissioni competenti per
          materia;  decorso tale termine i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto
          per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che
          precedono  la  scadenza  dei  termini previsti al comma 1 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura indicata nei commi 2 e 3, diposizioni integrative
          e  correttive  dei decreti legislativi emanati ai sensi del
          comma 1".
              "Art.  2  (Criteri  e principi direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire
          duecento  milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno
          previsti,  in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
          cui  le  infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
          generali  dell'ordinamento  interno,  del  tipo  di  quelli
          tutelati  dagli  articoli  34  e 35 della legge 24 novembre
          1981,  n.  689.  In  tali  casi  saranno  previste: la pena
          dell'ammenda  alternativa all'arresto per le infrazioni che
          espongano  a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
          pena  dell'arresto  congiunta  a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  lire  cinquantamila  e  non  superiore a lire
          duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          sopra  indicati.  Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi
          previsti,  le  sanzioni  sopra indicate saranno detemrinate
          nella   loro   entita',   tenendo   conto   della   diversa
          potenzialita'  lesiva  dell'interesse protetto che ciascuna
          infrazione  presenta in astratto, delle specifiche qualita'
          personali  del  colpevole,  comprese  quelle  che impongono
          particolari  doveri  di prevenzione, controllo o vigilanza,
          nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo'
          recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
          egli  agisce.  In  ogni  caso,  in  deroga  ai limiti sopra
          indicati,  per  le infrazioni alle disposizioni dei decreti
          legislativi    saranno    previsti    sanzioni   penali   o
          amministrative   identiche   a  quelle  eventualmente  gia'
          comminate  dalle  leggi vigenti per le violazioni che siano
          omogenee  e  di  pari offensivita' rispetto alle infrazioni
          medesime;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle competenti amministrazioni, si
          provvedera'  a  norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2,  della legge 5 agosto 1978, n
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo   si   provvedera',  se  la  modificazione  non
          comporta  ampliamento della materia regolata, apportando le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) abolizione  dei  diritti speciali o esclusivi, con
          regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
          cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
          di   concorrenza,   di   servizi  che  formano  oggetto  di
          disciplina  delle  direttive per la cui attuazione e' stata
          conferita  la  delega  legislativa,  o  di servizi a questi
          connessi;
                g) i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                h) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
          9  marzo  1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1997, n. 616.
          Saranno   inoltre   osservate  le  competenze  normative  e
          amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo
          1997,  n.  59, ed i relativi decreti legislativi attuativi,
          nonche'  gli  ambiti  di  autonomia delle regioni a statuto
          speciale  e  delle  province  autonome,  nel  rispetto  del
          principio di sussidiarieta'.
              2. Le  disposizioni  in  materia di prescrizione di cui
          agli  articoli  20  e  seguenti  del decreto legislativo 19
          dicembre  1994,  n.  758,  e  successive  modificazioni, si
          applicano,  ove  gia  non  previsto,  a tutte le violazioni
          delle  norme  di recepimento di disposizioni comunitarie in
          materia  di  igiene  sul  lavoro,  sicurezza  e  salute dei
          lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e' prevista la
          pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda".
              - L'allegato  A  della  succitata  legge  reca l'elenco
          delle   direttive  da  recepire  con  decreto  legislativo.
              - Il  decreto  legislativo  1o  settembre 1993, n. 385,
          reca:  "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
          creditizia".  Si riporta il testo degli articoli 122 e 123:
              "Art.  122  (Tasso  annuo  effettivo  globale). - 1. Il
          tasso annuo effettivo globale (TAEG) e' il costo totale del
          credito  a  carico  del consumatore espresso in percentuale
          annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi
          e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
              2. Il CICR stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG,
          individuando  in particolare gli elementi da computare e la
          formula di calcolo.
              3.  Nei  casi  in  cui  il  finanziamento  puo'  essere
          ottenuto  solo  attraverso l'interposizione di un terzo, il
          costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG".
              "Art.  123  (Pubblicita').  -  1.  Alle  operazioni  di
          credito  al  consumo  si applica l'art. 116. La pubblicita'
          e',  in  ogni  caso, integrata con l'indicazione del TAEG e
          del relativo periodo di validita'.
              2.  Gli  annunci  pubblicitari e le offerte, effettuati
          con  qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso
          d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito,
          indicano  il  TAEG  e  il relativo periodo di validita'. Il
          CICR   individua  i  casi  in  cui,  per  motivate  ragioni
          tecniche,  il TAEG puo' essere indicato mediante un esempio
          tipico".
          Nota all'art. 1:
              - Per quanto riguarda le direttive 98/7/CE e 87/102/CEE
          vedi nelle note alle premesse.