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DECRETO-LEGGE 16 marzo 2000, n. 60

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo.

note: Entrata in vigore del Decreto: 21/3/2000.
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 maggio 2000, n. 126 (in G.U. 19/05/2000, n.115).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2000)
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Testo in vigore dal: 21-3-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  59,  comma  44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
intese ad assicurare sull'intero territorio nazionale la prosecuzione
dei  servizi  di  assistenza  ai disabili con handicap intellettivo e
alle  loro  famiglie, forniti dall'Associazione nazionale famiglie di
fanciulli   e  adulti  subnormali  (ANFFAS),  nonche'  il  necessario
risanamento finanziario di tale ente;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e  della
sanita';
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  In attesa della definizione della riforma in materia di servizi
sociali  ed  al  fine  di  salvaguardare  sul territorio nazionale la
continuita'  dei  servizi  di  assistenza  ai  disabili  con handicap
intellettivo   ed   alle  loro  famiglie,  forniti  dall'Associazione
nazionale  famiglie  di  fanciulli  e  adulti subnormali (ANFFAS), e'
autorizzato  un  contributo  straordinario  pari a lire 20 miliardi a
favore della predetta Associazione.
  2.  Il  contributo  e' erogato previa presentazione alla Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri da parte del presidente dell'ente, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
di  un  piano  che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali
sul  territorio  nazionale,  indichi  le  modalita'  di  attuazione e
preveda una periodica relazione sui risultati dell'attivita' svolta a
seguito dell'erogazione del contributo.
  3.  Il  presidente dell'ente predispone e trasmette alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  entro  sessanta  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  un piano di risanamento
economico-finanziario  dell'ente  medesimo, nonche' una relazione sui
procedimenti   anche   giudiziari,  finalizzati  all'accertamento  di
responsabilita',  anche  patrimoniali,  nella  gestione dell'ente. Le
somme  recuperate dall'ente sono riversate, fino alla concorrenza del
contributo  di  cui  al  comma 1, allo Stato, per essere assegnate al
Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali di cui all'articolo 59,
comma  44,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni ed integrazioni.
  4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari
a   lire   20   miliardi   per  l'anno  2000,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.