stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 41

Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 18-3-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 10,  comma  1,  lettera l), della legge 13 maggio
1999, n. 133;
  Visto  l'articolo  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze e del Ministro della
sanita';
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera e-bis), e' inserita
la seguente:
      "e-ter)  i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni,  per  un  importo  complessivo  non  superiore  a lire
2.000.000  per  gli  anni  2001  e  2002. Per gli anni 2003 e 2004 il
suddetto  importo  e'  fissato  in  lire  3 milioni, aumentato a lire
3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal
2007.  Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo  12,  che  si trovino nelle condizioni ivi previste, la
deduzione  spetta  per  l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito;";
    b)  all'articolo 48, comma 2, lettera a), dopo le parole: "a lire
7.000.000"  sono  aggiunte  le seguenti: "fino all'anno 2002 e a lire
6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione
di  lire  500.000  annue  fino  a  lire  3.500.000.  Fermi restando i
suddetti  limiti, a decorrere dal 1o gennaio 2003 il suddetto importo
e'  determinato  dalla  differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei
contributi  versati,  entro  i  valori fissati dalla terra e-ter) del
comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale  istituiti  o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2000
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                                Nota al titolo:
              - Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettera l), della
          legge  13 maggio  1999,  n.  133,  vedasi  nelle  note alle
          premesse.
                              Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di princi'pi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 10, comma 1, lettera
          l),   della   legge   13 maggio   1999,   n.  133,  recante
          "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
          e federalismo fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          17 maggio 1999, n. 113, del supplemento ordinario:
              "1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'    decreti   legislativi   aventi   per   oggetto   il
          finanziamento   delle   regioni   a   statuto  ordinario  e
          l'adozione  di  meccanismi  perequativi  interregionali, in
          base ai seguenti princi'pi direttivi:
                a) - i) (omissis);
                l)   previsione   di   una   revisione  organica  del
          trattamento  e del regime fiscale attualmente vigente per i
          contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
          versati ad enti o casse, al fine di:
                  1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente
          agevolazione  in  favore dei fondi integrativi del Servizio
          sanitario  nazionale,  come disciplinati dalle disposizioni
          attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;
                  2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra
          i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
                  3)  garantire  l'invarianza complessiva del gettito
          ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, recante "Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  1992, n. 305, supplemento
          ordinario:
              "Art.  9  (Fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
          nazionale).  - 1. Al fine di favorire l'erogazione di forme
          di  assistenza  sanitaria  integrative  rispetto  a  quelle
          assicurate  dal  Servizio sanitario nazionale e, con queste
          comunque  direttamente  integrate, possono essere istituiti
          fondi  integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di
          trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi
          ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1, definiti dal
          Piano  sanitario  nazionale  e  dai  relativi provvedimenti
          attuativi.
              2.  La  denominazione  dei  fondi  di  cui  al presente
          articolo  deve  contenere  l'indicazione "fondo integrativo
          del  Servizio  sanitario nazionale". Tale denominazione non
          puo'  essere  utilizzata  con riferimento a fondi istituiti
          per finalita' diverse.
              3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono
          fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario nazionale sono
          tenuti  ad  adottare politiche di non selezione dei rischi.
          Le  fonti  istitutive  dei  fondi  integrativi del Servizio
          sanitario nazionale sono le seguenti:
                a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
                b)  accordi  tra  lavoratori  autonomi  o  fra liberi
          professionisti,   promossi   dai   loro   sindacati   o  da
          associazioni di rilievo almeno provinciale;
                c) regolamenti  di regioni, enti territoriali ed enti
          locali;
                d)  deliberazioni  assunte,  nelle forme previste dai
          rispettivi  ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di
          cui   all'art.   1,   comma   16   operanti   nei   settori
          dell'assistenza     socio-sanitaria    o    dell'assistenza
          sanitaria;
                e) deliberazioni  assunte,  nelle  forme previste dai
          rispettivi  ordinamenti,  da  societa'  di  mutuo  soccorso
          riconosciute;
                f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati,
          a   condizione   che   contengano   l'esplicita  assunzione
          dell'obbligo  di  non adottare strategie e comportamenti di
          selezione  dei rischi o di discriminazione nei confronti di
          particolari gruppi di soggetti.
              4.  L'ambito  di applicazione dei fondi integrativi del
          Servizio sanitario nazionale e' rappresentato da:
                a)  prestazioni  aggiuntive, non comprese nei livelli
          essenziali  e  uniformi di assistenza e con questi comunque
          integrate,   erogate   da  professionisti  e  da  strutture
          accreditati;
                b) prestazioni   erogate   dal   Servizio   sanitario
          nazionale  comprese  nei  livelli uniformi ed essenziali di
          assistenza,    per   la   sola   quota   posta   a   carico
          dell'assistito,   inclusi  gli  oneri  per  l'accesso  alle
          prestazioni   erogate   in  regime  di  libera  professione
          intramuraria  e per la fruizione dei servizi alberghieri su
          richiesta dell'assistito di cui all'art. 1, comma 15, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                c) prestazioni  socio-sanitarie  erogate in strutture
          accreditate  residenziali  e  semiresidenziali  o  in forma
          domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
              5.  Fra  le  prestazioni di cui al comma 4, lettera a),
          sono comprese:
                a)  le  prestazioni  di  medicina  non convenzionale,
          ancorche' erogate da strutture non accreditate;
                b) le  cure  termali,  limitatamente alle prestazioni
          non a carico del Servizio sanitario nazionale;
                c) l'assistenza   odontoiatrica,  limitatamente  alle
          prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e
          comunque  con  l'esclusione  dei  programmi di tutela della
          salute  odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza
          odontoiatrica   e  protesica  a  determinate  categorie  di
          soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'.
              6.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', previo
          parere  della  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, da adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          disciplina  del trattamento fiscale ai sensi del com-ma 10,
          sono  individuate  le prestazioni relative alle lettere a),
          b)  e  c)  del  comma  5,  nonche'  quelle ricomprese nella
          lettera  c)  del  comma  4,  le  quali,  in  via  di  prima
          applicazione,  possono  essere  poste  a  carico  dei fondi
          integrativi del Servizio sanitario nazionale.
              7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
          sono  autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione
          mediante   convenzione,   da   stipulare   con  istituzioni
          pubbliche  e  private  che  operano nel settore sanitario o
          socio-sanitario da almeno cinque anni, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
          emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni,  le  province
          autonome  e  gli enti locali, in forma singola o associata,
          possono  partecipare  alla  gestione  dei  fondi  di cui al
          presente articolo.
              8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
          disciplina  del  trattamento fiscale ai sensi del comma 10,
          e'  emanato,  su  proposta  del  Ministro della sanita', ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  il  regolamento  contenente  le disposizioni relative
          all'ordinamento   dei   fondi   integrativi   del  Servizio
          sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina:
                a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
                b) la  composizione degli organi di amministrazione e
          di controllo;
                c) le forme e le modalita' di contribuzione;
                d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
                e) il  trattamento e le garanzie riservate al singolo
          sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
                f) le  cause  di  decadenza  della  qualificazione di
          fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.
              9.  La  vigilanza  sull'attivita' dei fondi integrativi
          del  Servizio sanitario nazionale e' disciplinata dall'art.
          122  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso
          il  Ministero  della  sanita',  senza  oneri a carico dello
          Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del
          Servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi
          sia  i  fondi  vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a
          vigilanza  regionale;  l'osservatorio dei fondi integrativi
          del  Servizio  sanitario nazionale, il cui funzionamento e'
          disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.
              10.  Le  disposizioni  del presente articolo acquistano
          efficacia   al   momento   dell'entrata   in  vigore  della
          disciplina  del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti,
          ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
          n. 133".
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo,  cosi'  come  modificato dal
          presente  decreto,  degli  articoli 10 e 48 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante  "Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986, n. 302, supplemento ordinario:
              "Art.   10   (Oneri   deducibili).  -  1.  Dal  reddito
          complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella
          determinazione   dei   singoli  redditi  che  concorrono  a
          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
                a)  i  canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
          sui  redditi  degli  immobili  che  concorrono a formare il
          reddito  complessivo,  compresi  i  contributi  ai consorzi
          obbligatori  per  legge  o  in  dipendenza di provvedimenti
          della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
          contributi agricoli unificati;
                b) le  spese mediche e quelle di assistenza specifica
          necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o
          menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
          a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per
          effetto  di  contributi  o di premi di assicurazione da lui
          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi   che   concorrono   a  formarlo;  si  considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur
          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
          reddito;
                c) gli  assegni  periodici corrisposti al coniuge, ad
          esclusione  di  quelli destinati al mantenimento dei figli,
          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
          scioglimento  o annullamento del matrimonio o di cessazione
          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
                d) gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza di
          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
          risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
                d-bis)  le somme restituite al soggetto erogatore, se
          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
                e)   i   contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          versati  in  ottemperanza  a  disposizioni di legge nonche'
          quelli  versati  facoltativamente alla gestione della forma
          pensionistica  obbligatoria  di  appartenenza, ivi compresi
          quelli  per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
          altresi'  deducibili  i  contributi versati al fondo di cui
          all'art.  1  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
          565.  I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
          8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
          limiti ivi stabiliti;
                e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
          complementari  e  i  contributi  e premi versati alle forme
          pensionistiche    individuali,    previste    dal   decreto
          legislativo   21 aprile   1993,  n.  124,  per  un  importo
          complessivamente  non superiore al 12 per cento del reddito
          complessivo  e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se
          alla  formazione del reddito complessivo concorrono redditi
          di  lavoro  dipendente,  relativamente  a  tali redditi, la
          deduzione  compete  per  un  importo  complessivamente  non
          superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme
          pensionistiche  collettive  istituite  ai sensi del decreto
          legislativo  21 aprile  1993,  n.  124 e, comunque, entro i
          predetti  limiti del 12 per cento del reddito complessivo e
          di  10  milioni  di  lire.  La  disposizione  contenuta nel
          precedente  periodo non si applica nel caso in cui la fonte
          istitutiva   sia   costituita  unicamente  da  accordi  tra
          lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile
          1993  alle forme pensionistiche complementari che risultano
          istituite  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge
          23 ottobre  1992,  n. 421. Ai fini del computo del predetto
          limite  di  lire  10  milioni  si  tiene conto: delle quote
          accantonate  dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di
          cui  all'art.  70, comma 1; dei contributi versati ai sensi
          dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il
          massimale  contributivo  stabilito  dal decreto legislativo
          14 dicembre   1995,   n.  579.  Per  le  persone  che  sono
          fiscalmente  a  carico di altri soggetti non si tiene conto
          del  predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del
          soggetto   di  cui  sono  a  carico,  della  condizione  di
          destinazione  delle  quote di TFR alle forme pensionistiche
          complementari;
                e-ter)  i contributi versati ai fondi integrativi del
          Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
          dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
          non  superiore  a  lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002.
          Per  gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in
          lire  3  milioni,  aumentato  a lire 3.500.000 per gli anni
          2005  e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i
          contributi  versati  nell'interesse  delle persone indicate
          nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
          la  deduzione  spetta  per  l'ammontare  non  dedotto dalle
          persone  stesse,  fermo restando l'importo complessivamente
          stabilito;
                f)  le  somme  corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
          adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in
          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
                g) i  contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
          in  favore  delle  organizzazioni non governative idonee ai
          sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
          un  importo  non  superiore  al  2  per  cento  del reddito
          complessivo dichiarato;
                h)   le   indennita'   per   perdita  dell'avviamento
          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
                i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
          di  2  milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
          il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
                l)  le  erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
          29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
          21,  comma  1,  della  legge  22 novembre  1988,  n. 517, e
          all'art.  3,  comma  2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
          nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
                l-bis)  il  cinquanta per cento delle spese sostenute
          dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
          adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
          I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
              2.  Le  spese  di  cui alla lettera b) del comma 1 sono
          deducibili  anche  se  sono  state sostenute per le persone
          indicate  nell'art. 433 del codice civile. Per gli oneri di
          cui   alla   lettera   e-bis)   del   comma   1,  sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino  nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione
          per  l'ammontare  non  dedotto  dalle persone stesse, fermo
          restando   l'importo   complessivamente   stabilito.   Tale
          disposizione  si applica altresi' per gli oneri di cui alla
          lettera  e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
          nel  medesimo  art.  433 del codice civile se fiscalmente a
          carico.
              3.  Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
          1  sostenuti  dalle  societa' semplici di cui all'art. 5 si
          deducono  dal  reddito  complessivo  dei singoli soci nella
          stessa  proporzione  prevista  nel  medesimo art. 5 ai fini
          della  imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
          cui  all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.
              3-bis).  Se  alla  formazione  del  reddito complessivo
          concorrono  il  reddito  dell'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione  principale  e quello delle relative pertinenze,
          si  deduce  un  importo fino a lire 1.800.000 rapportato al
          periodo   dell'anno   durante   il   quale   sussiste  tale
          destinazione  ed  in  proporzione alla quota di possesso di
          detta   unita'   immobiliare.   L'importo  della  deduzione
          spettante  non puo' comunque essere superiore all'ammontare
          del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose
          immobili   di   cui   all'art.   817   del  codice  civile,
          classificate  o  classificabili  in  categorie  diverse  da
          quelle   ad  uso  abitativo,  destinate  ed  effettivamente
          utilizzate   in  modo  durevole  a  servizio  delle  unita'
          immobiliari  adibite ad abitazione principale delle persone
          fisiche.  Per abitazione principale si intende quella nella
          quale  la  persona  fisica,  che  la  possiede  a titolo di
          proprieta'  o  altro  diritto  reale,  o  i  suoi familiari
          dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione
          principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
          proprieta'   o   usufrutto   da   anziani  o  disabili  che
          acquisiscono   la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non risulti locata".
              "Art.   48   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          dipendente).  -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente e'
          costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
          qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
          sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
          rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
          d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
          riferiscono.
              2. Non concorrono a formare il reddito:
                a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati  dal  datore  di  lavoro o dal lavoratore ad enti o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita'  a  disposizioni di contratto o di accordo o di
          regolamento   aziendale   per   un  importo  non  superiore
          complessivamente  a  lire  7.000.000 fino all'anno 2002 e a
          lire  6.000.000  per  l'anno  2003,  diminuite  negli  anni
          successivi  in  ragione  di  lire 500.000 annue fino a lire
          3.500.000.  Fermi  restando  i suddetti limiti, a decorrere
          dal  1o gennaio  2003  il  suddetto  importo e' determinato
          dalla   differenza  tra  lire  6.500.000  e  l'importo  dei
          contributi  versati,  entro  i valori fissati dalla lettera
          e-ter)  del  comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
          Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
          dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, e successive modificazioni;
                b) le  erogazioni  liberali  concesse in occasione di
          festivita'  o  ricorrenze alla generalita' o a categorie di
          dipendenti  non  superiori  nel  periodo  d'imposta  a lire
          500.000,   nonche'   i   sussidi  occasionali  concessi  in
          occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
          dipendente   e  quelli  corrisposti  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992, n. 172;
                c)  le  somministrazioni di vitto da parte del datore
          di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
          dal   datore   di  lavoro  o  gestite  da  terzi,  o,  fino
          all'importo  complessivo  giornaliero  di  lire  10.240, le
          prestazioni  e  le  indennita' sostitutive corrisposte agli
          addetti  ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
          carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
          dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
                d) le  prestazioni di servizi di trasporto collettivo
          alla  generalita'  o  a  categorie  di dipendenti; anche se
          affidate   a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti  servizi
          pubblici;
                e)  i  compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
          f) del comma 1 dell'art. 47;
                f)  l'utilizzazione  delle opere e dei servizi di cui
          al  comma  1  dell'art.  65  da  parte dei dipendenti e dei
          soggetti indicati nell'art. 12;
                f-bis)  le  somme  erogate  dal datore di lavoro alla
          generalita'  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
          frequenza  di  asili  nido e di colonie climatiche da parte
          dei  familiari  indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
          studio a favore dei medesimi familiari;
                g) il  valore  delle  azioni offerte alla generalita'
          dei    dipendenti    per    un    importo   non   superiore
          complessivamente  nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
          condizione   che  non  siano  riacquistate  dalla  societa'
          emittente  o  dai  datori di lavoro o comunque cedute prima
          che  siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla percezione;
          qualora  le azioni siano cedute prima del predetto termine,
          l'importo  che  non  ha  concorso  a  formare il reddito al
          momento  dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione nel
          periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
                g-bis)  la  differenza  tra il valore delle azioni al
          momento  dell'assegnazioni  e  l'ammontare  corrisposto dal
          dipendente,  a  condizione  che  il  predetto ammontare sia
          almeno  pari  al  valore  delle  azioni  stesse  alla  data
          dell'offerta;  se  le  partecipazioni, i titoli o i diritti
          posseduti  dal  dipendente rappresentano una percentuale di
          diritti  di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
          partecipazione  al capitale o al patrimonio superiore al 10
          per  cento,  la  predetta  differenza concorre in ogni caso
          interamente a formare il reddito;
                h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
          all'art.  10  e  alle  condizioni  ivi previste, nonche' le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte  delle  spese  sanitarie di cui allo stesso art. 10,
          comma  1,  lettera  b). Gli importi delle predette somme ed
          erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
                i)  le  mance percepite dagli impiegati tecnici delle
          case  da  gioco  (croupiers) direttamente o per effetto del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa  nella  misura del 25 per cento dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta;
              2-bis). Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
          del  comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
          dall'impresa  con  la  quale il contribuente intrattiene il
          rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
          impresa,  ne  sono  controllate  o  sono  controllate dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa.
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui  al  comma  1,  compresi  quelli  dei beni ceduti e dei
          servizi  prestati  al  coniuge del dipendente o a familiari
          indicati  nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
          si  applicano  le disposizioni relative alla determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in  misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se  complessivamente  di  importo non superiore nel periodo
          d'imposta   a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore  e'
          superiore  al citato limite, lo stesso concorre interamente
          a formare il reddito.
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
                a)  per  gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
          1,  lettere  a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
          promiscuo,   si   assume   il  30  per  cento  dell'importo
          corrispondente  ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
          chilometri  calcolato  sulla base del costo chilometrico di
          esercizio    desumibile   dalle   tabelle   nazionali   che
          l'Automobile   club   d'Italia   deve  elaborare  entro  il
          30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
          finanze   che   provvede   alla   pubblicazione   entro  il
          31 dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta successivo,
          al   netto  degli  ammontari  eventualmente  trattenuti  al
          dipendente;
                b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
          per  cento  della  differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente al termine
          di  ciascun  anno  e l'importo degli interessi calcolato al
          tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale  disposizione non si
          applica   per   i   prestiti   stipulati  anteriormente  al
          1o gennaio  1997,  perquelli  di durata inferiore ai dodici
          mesi  concessi,  a seguito di accordi aziendali, dal datore
          di  lavoro  ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
          cassa   integrazione   guadagni   o  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172;
                c)  per  i fabbricati concessi in locazione, in uso o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti  il  fabbricato  stesso,  comprese le utenze non a
          carico   dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per  il
          godimento  del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
          in   connessione   all'obbligo  di  dimorare  nell'alloggio
          stesso,   si   assume   il  30  per  cento  della  predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel  catasto  si  assume  la  differenza  tra il valore del
          canone  di  locazione determinato in regime vincolistico o,
          in   mancanza,  quello  determinato  in  regime  di  libero
          mercato,   e   quanto  corrisposto  per  il  godimento  del
          fabbricato.
              5.  Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il  reddito  per  la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
          elevate  a  lire  150.000  per  le trasferte all'estero, al
          netto  delle  spese  di  viaggio e di trasporto; in caso di
          rimborso  delle  spese  di  alloggio,  ovvero  di quelle di
          vitto,  o  di  alloggio  o  vitto  fornito gratuitamente il
          limite  e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
          terzi  in  caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
          di  quelle  di  vitto.  In caso di rimborso analitico delle
          spese   per  trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio
          comunale  non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio  e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
          anche   non   documentabili,  eventualmente  sostenute  dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni,  fino  all'importo  massimo  giornaliero  di lire
          30.000,  elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
          Le  indennita'  o  i  rimborsi  di  spese  per le trasferte
          nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
              6.  Le  indennita'  e  le maggiorazioni di retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
          nonche'  le  indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 dicembre  1959,  n. 1229,
          concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
          cento  del  loro  ammontare. Con decreto del Ministro delle
          finanze,di  concerto  con  il  Ministro  del lavoro e della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
          disposizione.
              7.  Le  indennita'  di  trasferimento,  quelle di prima
          sistemazione   e  quelle  equipollenti,  non  concorrono  a
          formare  il  reddito nella misura del 50 per cento del loro
          ammontare  per un importo complessivo annuo non superiore a
          lire   3   milioni  per  i  trasferimenti  all'interno  del
          territorio  nazionale  e  9  milioni  per  quelli fuori dal
          territorio  nazionale  o a destinazione in quest'ultimo. Se
          le  indennita'  in  questione,  con riferimento allo stesso
          trasferimento,  sono corrisposte per piu' anni, la presente
          disposizione  si applica solo per le indennita' corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
          di  trasporto  delle  cose,  nonche'  le  spese e gli oneri
          sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
          recesso   dal   contratto   di   locazione   in  dipendenza
          dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
          rimborsate   dal   datore   di   lavoro   e  analiticamente
          documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
          in   caso   di   contemporanea  erogazione  delle  suddette
          indennita'.
              8.  Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero  dai dipendenti delle amministrazioni statali la
          legge  prevede  la  corresponsione di una indennita' base e
          di maggiorazioni  ad  esse  collegate concorre a formare il
          reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 50 per
          cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
          comprenda   emolumenti   spettanti  anche  con  riferimento
          all'attivita'   prestata   nel   territorio  nazionale,  la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti.  L'applicazione  di  questa  disposizione esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente  articolo  non  concorrono a formare il reddito di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del   Consiglio   dei   Ministri,   quando   la  variazione
          percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
          consumo  per  le famiglie di operai e impiegati relativo al
          periodo  di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
          per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
          rilevato  con  riferimento  allo  stesso  periodo dell'anno
          1998.  A  tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella  legge  finanziaria relativa all'anno per il quale ha
          effetto  il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto".