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DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2010)
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Testo in vigore dal: 12-3-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
  Vista  la  direttiva  96/35/CE  del  Consiglio  del  3 giugno 1996,
relativa  alla  designazione  e alla qualificazione professionale dei
consulenti  per  la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o
per via navigabile di merci pericolose;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo
codice della strada;
  Visto  il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione
delle  direttive  96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data  4  settembre  1996,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta   Ufficiale  n.  282  del  2  dicembre  1996,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE
relativa   alle   norme  per  il  trasporto  su  strada  delle  merci
pericolose;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2000;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le politiche comunitarie e dei
trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i Ministri degli
affari  esteri,  dell'interno,  della  giustizia  e  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  "impresa":  una o piu' persone fisiche, una persona giuridica
con  o  senza  fini  di  lucro,  una  associazione senza personalita'
giuridica  con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il
carico o lo scarico di merci pericolose;
    b)  "capo  dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante
dell'impresa;
    c)   "consulente   per   la  sicurezza  dei  trasporti  di  merci
pericolose",   in  appresso  denominato  "consulente":  ogni  persona
designata  dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare
le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di
cui all'articolo 5;
    d)  "merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato
A  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 4
settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada,
e  nell'allegato  al  decreto  legislativo  13 gennaio 1999, n. 41, e
successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma
1,  lettera  c))  che  e' abrogato il "decreto legislativo 4 febbraio
2000,  n.  40,  di  attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla
designazione  ed alla qualificazione professionale dei consulenti per
la  sicurezza  dei  trasporti  su  strada,  per  ferrovia  o  per via
navigabile  di  merci  pericolose,  e  successive  modificazioni, per
quanto  in  esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del
presente decreto."