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DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2000, n. 32

Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo.

note: Entrata in vigore del Decreto: 26/2/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97 (in G.U. 22/04/2000, n.95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2000)
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Testo in vigore dal: 26-2-2000
al: 22-4-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  Visti  gli  articoli  11,  comma  2,  e 12, comma 2, della legge 30
aprile 1999, n. 136;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
intese  a  ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti di
rilascio  degli  immobili  per  finita locazione, nonche' a risolvere
taluni  problemi insorti nella fase di prima applicazione della legge
9 dicembre 1998, n. 431;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
9  dicembre  1998,  n. 431, non puo' comunque essere inferiore a nove
mesi.
  2.  L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio gia' emessi ai sensi
dell'articolo  6,  comma  5,  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000.
  3.  Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
si  interpreta  nel  senso  che la dimostrazione dell'esistenza delle
condizioni  ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento
ai  provvedimenti  di  rilascio  emessi in data anteriore a quella di
entrata  in  vigore  della  medesima  legge.  A tale fine il locatore
dell'immobile  rende,  ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio
1997,   n.  127,  apposita  dichiarazione,  contenente  gli  elementi
conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata
all'intimato  e  consegnata  all'ufficiale  giudiziario,  il quale la
allega al precetto.
  4.  I  contributi  integrativi  per  il  pagamento  dei  canoni  di
locazione,  a  valere  sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di
cui  all'articolo  11,  comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
sono   assegnati  prioritariamente  ai  conduttori  in  possesso  dei
requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del
medesimo   articolo  11,  nei  confronti  dei  quali  risulti  emesso
provvedimento  di  rilascio  dell'immobile  e che abbiano proceduto a
stipulare  nuovo  contratto  di  locazione  ad  uso  abitativo con le
modalita' previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale
fine  i  comuni,  acquisite  le  risorse dalle regioni sulla base del
segnalato  fabbisogno  finanziario  per  soddisfare  i  conduttori in
possesso   dei   richiamati  requisiti,  provvedono  ad  assegnare  i
contributi  entro  il termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  5.  La  scadenza  dei termini di centottanta giorni e di centoventi
giorni,   previsti  rispettivamente  dall'articolo  11,  comma  2,  e
dell'articolo  12,  comma  2,  della legge 30 aprile 1999, n. 136, e'
differita al 31 maggio 2000.