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LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

note: Entrata in vigore della legge: 23-2-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2012)
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Testo in vigore dal: 26-12-2012
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                (Finalita' e ambito di applicazione) 
1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di  garantire  la
parita' di trattamento e l'imparzialita' rispetto a tutti i  soggetti
politici, l'accesso ai mezzi di  informazioni  per  la  comunicazione
politica. 
2. La presente legge promuove  e  disciplina  altresi',  allo  stesso
fine, l'accesso ai mezzi di  informazione  durante  le  campagne  per
l'elezione  al  Parlamento  europeo,  per  le   elezioni   politiche,
regionali e amministrative e per ogni referendum. (1) 
((2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i  mezzi  di
informazione, nell'ambito delle  trasmissioni  per  la  comunicazione
politica, sono tenuti al rispetto dei principi  di  cui  all'articolo
51, primo comma, della Costituzione, per  la  promozione  delle  pari
opportunita' tra donne e uomini)). 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
l'introduzione  della  rubrica  del  Capo  I:  "Capo  I  Disposizioni
generali in tema di parita'  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione
durante le campagne elettorali e referendarie e per la  comunicazione
politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione  della
rubrica  del  Capo  II:"Capo  II  Disposizioni  particolari  per   le
emittenti  locali.";  (con   l'art.   1,   comma   3)   ha   disposto
l'introduzione della  rubrica  del  Capo  III:"Capo  II  Disposizioni
finali.".