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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2000, n. 29

Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/3/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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Testo in vigore dal: 8-3-2000
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed
in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e
l'esercizio  di  giochi  di  abilita'  e di concorsi pronostici per i
quali  corrisponda  una  ricompensa  di qualsiasi natura e per la cui
partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
  Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
in  base  al  quale,  con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle
competizioni  sportive  nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per  disciplinare  le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione
di  aggi  diritti  e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  l'opportunita'  di  incrementare  le  entrate erariali
attraverso l'introduzione di un nuovo gioco denominato "bingo";
  Vista  la legge 2 agosto 1982, n. 528, relativa all'ordinamento del
gioco   del   lotto  e,  in  particolare,  l'articolo 7,  cosi'  come
modificato dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, in base
al  quale,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, oltre quelli
previsti dalla predetta normativa possono essere stabiliti altri tipi
e forme di estrazione e di scommesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, concernente la disciplina del gioco del lotto in concessione;
  Visto  l'articolo  11  del  decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito  con  legge  26 febbraio 1994, n. 133, in base al quale il
Ministro  delle  finanze e' autorizzato ad affidare in concessione la
gestione  delle  lotterie  e di altri giochi amministrati dallo Stato
mediante    appositi    sistemi    automatizzati    ovvero   mediante
l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto;
  Visto  il  proprio decreto dell'11 gennaio 1995 in base al quale al
concessionario  del  gioco  del  lotto sono stati trasferiti i poteri
pubblici  del  Ministro  delle  finanze relativi alla riscossione dei
proventi  del  gioco,  al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed
alle opposizioni;
  Visto  l'articolo  2  del proprio decreto del 25 luglio 1995 che ha
stabilito  che  il  predetto  trasferimento  dei  poteri  pubblici e'
avvenuto totalmente e integralmente;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-896 del 19 gennaio 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Esercizio del gioco del "Bingo"
  1.  L'esercizio  del  gioco  denominato  "Bingo"  e'  riservato  al
Ministero delle finanze.
  2.  La  gestione  del  gioco,  da  svolgersi  in  sale non dedicate
all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei
quali  siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento,
nonche'  biliardi,  biliardini e apparecchi similari, e' attribuita a
concessionari, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria
e secondo i criteri previsti dall'articolo 2.
  3.  L'espletamento  delle  gare  e  il  controllo centralizzato del
gioco,  dei relativi flussi finanziari e delle procedure previste per
la  sua  effettuazione, nonche' la stampa delle cartelle e ogni altro
servizio  non  richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla
base  di  apposita  convenzione  da  concludersi  nel  rispetto della
normativa   nazionale   e   comunitaria.   L'attivita'  di  controllo
centralizzato del gioco e' incompatibile con quella di concessionario
del gioco del "Bingo".
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed
in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e
l'esercizio  di  giochi  di  abilita'  e di concorsi pronostici per i
quali  corrisponda  una  ricompensa  di qualsiasi natura e per la cui
partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
  Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
in  base  al  quale,  con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle
competizioni  sportive  nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per  disciplinare  le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione
di  aggi  diritti  e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  l'opportunita'  di  incrementare  le  entrate erariali
attraverso l'introduzione di un nuovo gioco denominato "bingo";
  Vista  la legge 2 agosto 1982, n. 528, relativa all'ordinamento del
gioco   del   lotto  e,  in  particolare,  l'articolo 7,  cosi'  come
modificato dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, in base
al  quale,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, oltre quelli
previsti dalla predetta normativa possono essere stabiliti altri tipi
e forme di estrazione e di scommesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, concernente la disciplina del gioco del lotto in concessione;
  Visto  l'articolo  11  del  decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito  con  legge  26 febbraio 1994, n. 133, in base al quale il
Ministro  delle  finanze e' autorizzato ad affidare in concessione la
gestione  delle  lotterie  e di altri giochi amministrati dallo Stato
mediante    appositi    sistemi    automatizzati    ovvero   mediante
l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto;
  Visto  il  proprio decreto dell'11 gennaio 1995 in base al quale al
concessionario  del  gioco  del  lotto sono stati trasferiti i poteri
pubblici  del  Ministro  delle  finanze relativi alla riscossione dei
proventi  del  gioco,  al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed
alle opposizioni;
  Visto  l'articolo  2  del proprio decreto del 25 luglio 1995 che ha
stabilito  che  il  predetto  trasferimento  dei  poteri  pubblici e'
avvenuto totalmente e integralmente;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-896 del 19 gennaio 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Esercizio del gioco del "Bingo"
  1.  L'esercizio  del  gioco  denominato  "Bingo"  e'  riservato  al
Ministero delle finanze.
  2.  La  gestione  del  gioco,  da  svolgersi  in  sale non dedicate
all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei
quali  siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento,
nonche'  biliardi,  biliardini e apparecchi similari, e' attribuita a
concessionari, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria
e secondo i criteri previsti dall'articolo 2.
  3.  L'espletamento  delle  gare  e  il  controllo centralizzato del
gioco,  dei relativi flussi finanziari e delle procedure previste per
la  sua  effettuazione, nonche' la stampa delle cartelle e ogni altro
servizio  non  richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla
base  di  apposita  convenzione  da  concludersi  nel  rispetto della
normativa   nazionale   e   comunitaria.   L'attivita'  di  controllo
centralizzato del gioco e' incompatibile con quella di concessionario
del gioco del "Bingo".