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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n. 542

Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 3-3-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  concernente  l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto  il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente,
tra  l'altro,  l'istituzione  dell'imposta  regionale sulle attivita'
produttive;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100,  recante  norme  per  la  semplificazione  di alcuni adempimenti
contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  recante  modalita'  per  la  presentazione  delle dichiarazioni
relative  alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,    il   quale   stabilisce   che   la   semplificazione   e   la
razionalizzazione   delle   procedure   di   attuazione  delle  norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati  con  regolamenti  da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma   2,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  tenuto  conto
dell'adozione   di   nuove   tecnologie   per  il  trattamento  e  la
conservazione  delle  informazioni  e  del progressivo sviluppo degli
studi di settore;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
  Ritenuto  che l'osservazione del Consiglio di Stato, in ordine alla
necessita'  di  ricomprendere  tra i destinatari delle comunicazioni,
effettuate  dalle amministrazioni dello Stato, riguardanti i compensi
di  cui  all'articolo  4, commi 6 e 6-bis, del decreto del Presidente
della  Repubblica  22  luglio 1998, n. 322, anche i percipienti, puo'
ritenersi  superata  dalla disposizione contenuta nell'articolo 7-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 1999;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Presentazione delle dichiarazioni
  1.  L'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' sostituito dal seguente: "1. Ai
fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive  le  dichiarazioni  sono  redatte,  a  pena  di
nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli  approvati con decreto
dirigenziale,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale entro il 15
febbraio  e  da  utilizzare  per  le  dichiarazioni dei redditi e del
valore  della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso
di  periodo  d'imposta  non  coincidente  con  l'anno  solare, per il
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  del  31 dicembre dell'anno
precedente  a  quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei
modelli  di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo
4,  comma  1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34,
comma  4,  e  37,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro il 31 ottobre dell'anno
precedente   a   quello   in  cui  i  modelli  stessi  devono  essere
utilizzati.".
  2.  Nell'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  1,  secondo periodo, le parole: "La presentazione
della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione
della dichiarazione";
    b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: "La presentazione della
dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della
dichiarazione";
    c)  nel  comma  3,  secondo periodo, le parole: "La presentazione
della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione
della dichiarazione";
    d)  il  comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Se il termine per
la  presentazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  e dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  compresa  quella unificata,
scade  tra  il  1o  gennaio  ed  il 31 maggio, la presentazione delle
stesse  e' effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica
nel  mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui
la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma
1,  sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a
quello di scadenza del termine di presentazione.";
    e)   dopo  il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  "4-bis.  Le
disposizioni   in   materia   di   termini   di   trasmissione  delle
dichiarazioni  in  via telematica non rilevano ai fini dei versamenti
delle  imposte,  che  sono  comunque  effettuati  entro  gli ordinari
termini di scadenza.";
    f)  il  comma  5  e'  sostituito dal seguente: "5. I sostituti di
imposta  che  non  sono tenuti alla presentazione della dichiarazione
unificata  annuale  presentano  la  dichiarazione  tra  il 1° e il 31
maggio  di  ciascun  anno  per  i  pagamenti  fatti  nell'anno solare
precedente.  La trasmissione della dichiarazione in via telematica e'
effettuata nel mese di giugno.";
    g) nel comma 7:
      1)  nel  primo  periodo,  le parole: "entro trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";
      2)  nel  secondo periodo le parole: "superiore a trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "superiore a novanta giorni";
    h) nel comma 9, dopo le parole: "I termini di presentazione" sono
aggiunte le seguenti: "e di trasmissione".
  3.  Nell'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 1:
      1) nel secondo periodo, le parole: "non piu' di dieci soggetti"
sono sostituite con le seguenti: "non piu' di venti soggetti";
      2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "E' esclusa
dalla  dichiarazione  unificata  la  dichiarazione  annuale  ai  fini
dell'imposta  sul  valore aggiunto degli enti e delle societa' che si
sono  avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto  di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La dichiarazione e'
presentata   in   via   telematica  all'amministrazione  finanziaria,
direttamente  o  tramite  un  incaricato  indicato  al comma 3, dalle
societa' di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a
5  miliardi  di  lire  al  termine  del periodo di imposta conclusosi
nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la
trasmissione  telematica,  dagli  enti di cui al comma 1, lettera b),
dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi
di  lire  al  termine  del  menzionato periodo di imposta. I soggetti
incaricati  di  cui  al  comma  3  trasmettono  in  via telematica le
dichiarazioni.  La  disposizione  di  cui al primo periodo si applica
anche  ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il
collegamento   telematico   con   l'amministrazione   finanziaria  e'
gratuito.";
    c)  dopo  il  comma  2  sono  inseriti  i seguenti commi: "2-bis.
Nell'ambito  dei  gruppi in cui almeno una societa' o ente possiede i
requisiti  di  cui  al  comma  precedente, la trasmissione telematica
delle  dichiarazioni  di  soggetti appartenenti al gruppo puo' essere
effettuata  da  uno o piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in
possesso  dei  menzionati  requisiti.  Si considerano appartenenti al
gruppo  l'ente  o  la  societa'  controllante e le societa' da questi
controllate  come  definite  dall'articolo  43-ter, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2-ter.  La  dichiarazione  puo' essere presentata in via telematica
direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e
2-bis.";
    d) nel comma 3:
      1)  nella  lettera  c),  le parole: "indicate nell'articolo 78,
commi  1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413"
sono  sostituite dalle seguenti: "indicate nell'articolo 32, comma 1,
lettere  a),  b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a  minoranze
etnico-linguistiche;";
      2)  nella  lettera e), le parole: "a mezzo dei quali i soggetti
di  cui  alle  lettere  precedenti trasmettono le dichiarazioni" sono
soppresse;
    e)  il  comma  6, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: "I
soggetti  di  cui  ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al
sostituto  di  imposta  ricevuta di presentazione della dichiarazione
nonche'  copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere
in  via  telematica  all'amministrazione  finanziaria  i dati in essa
contenuti.";
    f)  dopo  il  comma 7 sono inseriti i seguenti commi: "7-bis. Gli
intermediari  e  i  soggetti  di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis e
2-ter  effettuano  la trasmissione telematica delle dichiarazioni per
le  quali  non  e'  previsto  un apposito termine per la trasmissione
stessa  entro  un  mese  dalla  scadenza  del termine previsto per la
presentazione alle banche e agli uffici postali.
  7-ter.    Le    dichiarazioni    presentate    agli    intermediari
successivamente  al termine previsto per la presentazione alle banche
e  agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese
dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine
scade   successivamente   a   quello  previsto  per  la  trasmissione
telematica delle medesime dichiarazioni.";
    g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. La dichiarazione si
considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente
alla  banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi
2-bis  e  3  ovvero  e'  trasmessa  direttamente  all'amministrazione
finanziaria mediante procedure telematiche.";
    h)  il  comma  10 e' sostituito dal seguente: "10. La prova della
presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca,
dell'ufficio  postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
o  dalla  ricevuta  di  invio  della  raccomandata di cui al comma 5,
ovvero    dalla    comunicazione   dell'amministrazione   finanziaria
attestante  l'avvenuto  ricevimento  della  dichiarazione  presentata
direttamente in via telematica.".
  4.  Nell'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 e' soppresso;
    b)  il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le amministrazioni
di  cui  al  primo  comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  che  corrispondono
compensi,  sotto  qualsiasi  forma,  soggetti  a  ritenuta alla fonte
comunicano  i  dati  fiscali,  contributivi e assicurativi di tutti i
percipienti   utilizzando   il   modello  approvato  con  il  decreto
dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.";
    c)  dopo  il  comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. I soggetti
indicati  nell'articolo  29,  terzo comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  che  corrispondono
compensi,  sotto  qualsiasi  forma,  soggetti  a  ritenuta alla fonte
comunicano  all'anagrafe  tributaria mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle finanze sono
stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni,
previa  intesa  con  le  rispettive  Presidenze  e  con il segretario
generale  della  Presidenza  della  Repubblica,  per  quanto concerne
quest'ultima.   Nel  medesimo  decreto  puo'  essere  previsto  anche
l'obbligo  di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti
e casse previdenziali.".
  5.  Nell'articolo  5,  comma  4,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322, dopo le parole: "comma 3 sono
presentate"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "esclusivamente  ai  fini
dell'imposta sul regionale sulle attivita' produttive e";
  6.  Nell'articolo  8 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 1:
      1)  nel  primo  periodo,  le parole: "15 marzo" sono sostituite
dalle seguenti: "31 maggio";
      2)   il   secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
trasmissione  della  dichiarazione  in  via  telematica e' effettuata
entro  il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo
3,  commi  2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte
dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.";
    b)  il  comma  4  e'  sostituito  con il seguente: "4. In caso di
fallimento  o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione
relativa  all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche'
i  relativi  termini  di  presentazione  non siano ancora scaduti, e'
presentata  dai  curatori  o dai commissari liquidatori entro quattro
mesi  dalla  nomina,  con  le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Con le
medesime  modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
liquidatori  presentano la dichiarazione per le operazioni registrate
nell'anno  solare  in  cui  e'  dichiarato  il  fallimento  ovvero la
liquidazione  coatta  amministrativa.  Per  le  operazioni registrate
nella   parte   dell'anno  solare  anteriore  alla  dichiarazione  di
fallimento   o   di   liquidazione  coatta  amministrativa  e'  anche
presentata,  entro  quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione
al  competente  ufficio  IVA  o delle Entrate, ove istituito, ai fini
della  eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai
periodi  precedenti  da  redigere  sui  modelli di cui al comma 1, da
approvarsi  entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui
devono  essere  utilizzati,  scada  tra il 1o gennaio ed il 31 maggio
dello  stesso  anno,  la trasmissione in via telematica e' effettuata
entro  il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo
3,  commi  2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte
dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.".
    c) il comma 5 e' soppresso.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              - Per  il  testo  vigente  dell'art.  4  del  D.P.R. n.
          322/1998 v. nelle note all'art. 1.
              - Il  testo  dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973, e'
          il seguente:
              "Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta). -
          1.  I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto
          che  corrispondono  somme e valori soggetti a ritenute alla
          fonte  secondo  le  disposizioni dello stesso titolo devono
          rilasciare  una apposita certificazione unica anche ai fini
          dei   contributi   dovuti  all'Istituto  nazionale  per  la
          previdenza    sociale    (INPS)    attestante   l'ammontare
          complessivo  delle  dette somme e valori, l'ammontare delle
          ritenute  operate, delle detrazioni di imposta effettuate e
          dei  contributi  previdenziali e assistenziali, nonche' gli
          altri  dati  stabiliti  con  il  decreto di cui all'art. 8,
          comma  1, secondo periodo. La certificazione e' unica anche
          ai  fini  dei  contributi  dovuti  agli  altri enti e casse
          previdenziali;  con  decreto  del  Ministro  delle finanze,
          emanato  di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  sono  stabilite le relative
          modalita'    di   attuazione.   La   certificazione   unica
          sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
            2.  I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di
          elaborazione  automatica,  sono consegnati agli interessati
          entro  il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in
          cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro
          dodici  giorni  dalla  richiesta  degli  stessi  in caso di
          interruzione  del  rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui
          all'art.  27  il  certificato  puo' essere sostituito dalla
          copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
          11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745".
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 322/1998,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
          in  materia  di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
          pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati
          con  decreto  dirigenziale,  da  pubblicare  nella Gazzetta
          Ufficiale  entro  il  15 febbraio  e  da  utilizzare per le
          dichiarazioni  dei  redditi  e  del valore della produzione
          relative  all'anno  precedente  ovvero,  in caso di periodo
          d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data  del 31 dicembre dell'anno
          precedente   a   quello  di  approvazione.  Il  decreto  di
          approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione dei sostituti
          d'imposta  di  cui  all'art.  4,  comma 1, e dei modelli di
          dichiarazione  di  cui  agli articoli 34, comma 4 e 37, del
          decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31 ottobre dell'anno
          precedente  a  quello in cui i modelli stessi devono essere
          utilizzati.
              2.  Gli  stampati possono essere ritirati gratuitamente
          presso  gli  uffici  comunali  ovvero  acquistati presso le
          rivenditorie  autorizzate.  Con  decreto  dirigenziale,  da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti il
          prezzo  degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante
          ai  rivenditori.  Per  particolari  stampati,  con  decreto
          dirigenziale,  puo'  essere  stabilito che la distribuzione
          sia  fatta  direttamente dagli uffici dell'amininistrazione
          finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente.
              3.   La   dichiarazione  e'  sottoscritta,  a  pena  di
          nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
          legale   o   negoziale.   La   nullita'  e'  sanata  se  il
          contribuente  provvede  alla  sottoscrizione  entro  trenta
          giorni  dal  ricevimento  dell'invito da parte dell'ufficio
          delle entrate territorialmente competente.
              4.  La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
          fisiche   e'   sottoscritta,   a   pena  di  nullita',  dal
          rappresentante   legale,   e  in  mancanza  da  chi  ne  ha
          l'amministrazione  anche  di  fatto, o da un rappresentante
          negoziale.  La  nullita'  e' sanata se il soggetto tenuto a
          sottoscrivere  la  dichiarazione  vi  provvede entro trenta
          giorni  dal  ricevimento  dell'invito da parte dell'ufficio
          delle entrate territorialmente competente.
              5.   La  dichiarazione  delle  societa'  e  degli  enti
          soggetti  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
          presso   i   quali   esiste  un  organo  di  controllo,  e'
          sottoscritta   anche   dalle   persone   fisiche   che   lo
          costituiscono  o  dal  presidente  se  si  tratta di organo
          collegiale.  La  dichiarazione priva di tale sottoscrizione
          e'  valida,  salva  l'applicazione  della  sanzione  di cui
          all'art.  9,  comma  5, del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 471, e successive modificazioni.
              6.  In caso di presentazione della dichiarazione in via
          telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
          articolo  si  applicano  con riferimento alla dichiarazione
          che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare".
              - Il  testo  dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 322/1998,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.   2   (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di
          I.R.A.P.).  -  1.  Le  persone  fisiche  e le societa' o le
          associazioni  di cui all'art. 6, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, presentano la
          dichiarazione,  compresa  quella  unificata annuale, tra il
          1o maggio  ed il 30 giugno di ciascun anno. La trasmissione
          della  dichiarazione  in  via  telematica,  compresa quella
          unificata,  e'  effettuata  entro  il 31 ottobre di ciascun
          anno.
              2.  I  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche,  tenuti  all'approvazione  del  bilancio  o del
          rendiconto   entro  un  termine  stabilito  dalla  legge  o
          dall'atto   costitutivo,   presentano   la   dichiarazione,
          compresa   quella   unificata   annuale,   entro   un  mese
          dall'approvazione  del  bilancio  o  del  rendiconto. Se il
          bilancio  non  e' stato approvato nel termine stabilito, la
          dichiarazione  e'  presentata  entro un mese dalla scadenza
          del  termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in
          via  telematica,  compresa  quella unificata, e' effettuata
          entro   due  mesi  dall'approvazione  del  bilancio  o  del
          rendiconto  o  dalla  scadenza  del  termine  stabilito per
          l'approvazione.
            3.  Gli  altri  soggetti  all'imposta  sul  reddito delle
          persone  giuridiche  presentano  la dichiarazione, compresa
          quella  unificata  annuale,  entro  sei mesi dalla fine del
          periodo  d'imposta.  La trasmissione della dichiarazione in
          via  telematica,  compresa  quella unificata, e' effettuata
          entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta.
              4.   Se   il   termine   per   la  presentazione  delle
          dichiarazioni  dei  redditi  e dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive, compresa quella unificata, scade tra
          il  1o gennaio  ed  il  31 maggio,  la  presentazione delle
          stesse  e'  effettuata nel mese di maggio e la trasmissione
          telematica  nel  mese  di giugno.  Tale disposizione non si
          applica  nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  deve essere
          redatta   ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  sui  modelli
          approvati  entro  il  15 febbraio  dell'anno  precedente  a
          quello di scadenza del termine di presentazione.
              4-bis.   Le  disposizioni  in  materia  di  termini  di
          trasmissione  delle  dichiarazioni  in  via  telematica non
          rilevano  ai  fini  dei  versamenti delle imposte, che sono
          comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.
              5.  I  sostituti  di  imposta  che non sono tenuti alla
          presentazione   della   dichiarazione   unificata   annuale
          presentano  la  dichiarazione  tra  il 1o e il 31 maggio di
          ciascun   anno  per  i  pagamenti  fatti  nell'anno  solare
          precedente.  La  trasmissione  della  dichiarazione  in via
          telematica e' effettuata nel mese di giugno.
              6.  Per  gli  interessi  e gli altri proventi di cui ai
          commi  da 1 a 3-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e per quelli
          assoggettati  alla  ritenuta  a  titolo  d'imposta ai sensi
          dell'ultimo  comma  dello  stesso  articolo  e dell'art. 7,
          commi  1  e  2,  del  decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n.  425,  nonche'  per  i  premi  e  per  le vincite di cui
          all'art.  30,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  i  soggetti  all'imposta sul
          reddito    delle    persone    giuridiche   presentano   la
          dichiarazione   contestualmente   alla   dichiarazione  dei
          redditi propri.
              7.  Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
          entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del termine, salva
          restando  l'applicazione  delle sanzioni amministrative per
          il   ritardo.   Le  dichiarazioni  presentate  con  ritardo
          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
          costituiscono,  comunque,  titolo  per la riscossione delle
          imposte  dovute  in base agli imponibili in esse indicati e
          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
            8.  Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative la
          dichiarazione  dei  redditi,  la dichiarazione dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive e la dichiarazione dei
          sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
          errori  od  omissioni  mediante successiva dichiarazione da
          redigere  secondo  le  modalita'  stabilite per le medesime
          dichiarazioni    e    da   presentare   all'amministrazione
          finanziaria  per  il  tramite  di  un  ufficio  della Poste
          italiane S.p.a. convenzionata.
              9.  I  termini di presentazione e di trasmissione della
          dichiarazione   che   scadono   di  sabato  sono  prorogati
          d'ufficio al primo giorno feriale successivo".
              - Il  testo  dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 322/1998,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  3  (Presentazione delle dichiarazioni in materia
          di   imposte   sui   redditi   e  di  I.R.A.P.).  -  1.  La
          dichiarazione       e'       presentata       gratuitamente
          all'amministrazione  finanziaria,  per  il  tramite  di una
          banca   o  di  un  ufficio  della  Poste  italiane  S.p.a.,
          convenzionate.   I  contribuenti  con  periodo  di  imposta
          coincidente  con l'anno solare obbligati alla presentazione
          della  dichiarazione  dei  redditi,  dell'imposta regionale
          sulle  attivita' produttive, della dichiarazione annuale ai
          fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  di quella del
          sostituto  d'imposta,  qualora  abbiano effettuato ritenute
          alla  fonte  nei  riguardi  di  non piu' di venti soggetti,
          presentano  la  dichiarazione unificata annuale. E' esclusa
          dalla  dichiarazione  unificata la dichiarazione annuale ai
          fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto degli enti e delle
          societa'   che   si   sono   avvalsi   della  procedura  di
          liquidazione  dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
          cui  all'art.  73, ultimo comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633.  Con decreto
          dirigenziale   puo'   essere  esclusa  dalla  dichiarazione
          unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora
          contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte.
              2.  La  dichiarazione  e'  presentata in via telematica
          all'amministrazione finanziaria, direttamente, o tramite un
          incaricato  indicato  al  comma  3,  dalle  societa' di cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettera  a) del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, con capitale
          sociale  superiore  a  5  miliardi  di  lire al termine del
          periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a
          quello  in  cui  deve  essere  effettuata  la  trasmissione
          telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello
          stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi
          di  lire  al  termine  del menzionato periodo di imposta. I
          soggetti  incaricati  di  cui al comma 3 trasmettono in via
          telematica  le  dichiarazioni.  La  disposizione  di cui al
          primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di
          dipendenti  non  inferiore a 50. Il collegamento telematico
          con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
              2-bis. Nell'ambito di gruppi in cui almeno una societa'
          o  ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la
          trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  di soggetti
          appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu'
          soggetti  dello  stesso  gruppo,  anche non in possesso dei
          menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo
          l'ente  o  la societa' controllante e le societa' da questi
          controllate  come  definite dall'art. 43-ter, quarto comma,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602.
              2-ter.  La  dichiarazione puo' essere presentata in via
          telematica  direttamente  da contribuenti diversi da quelli
          indicati nei commi 2 e 2/bis.
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
                a) gli    iscritti    negli    albi    dei    dottori
          commercialisti,  ragionieri  e dei periti commerciali e dei
          consulenti del lavoro;
                b) i  soggetti  iscritti  alla  data del 30 settembre
          1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
                c) le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e  c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonche'
          quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a minoranze
          etnico-linguistiche;
                d) i  centri autorizzati di assistenza fiscale per le
          imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
                e) gli  altri  incaricati individuati con decreto del
          Ministro delle finanze.
              4.  I  soggetti  ai  cui  al  comma  3  sono  abilitati
          dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati
          contenuti  nelle  dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata
          quando  nello  svolgimento  dell'attivita'  di trasmissione
          delle  dichiarazioni  vengono  commesse  gravi  o  ripetute
          irregolarita',  ovvero  in  presenza  di  provvedimenti  di
          sospensione   irrogati   dall'ordine  di  appartenenza  del
          professionista  o  in  caso  di  revoca dell'autorizzazione
          all'esercizio    dell'attivita'   da   parte   dei   centri
          autorizzati di assistenza fiscale.
              5.    La    dichiarazione    puo'   essere   presentata
          all'amministrazione  finanziaria  anche mediante spedizione
          effettuata   dall'estero,   utilizzando   il   mezzo  della
          raccomandata  o  altro  equivalente  dal  quale risulti con
          certezza la data di spedizione.
              6.  Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
          non    richiesta,    ricevuta    di   presentazione   della
          dichiarazione.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e 3
          rilasciano  al  contribuente  o  al  sostituto  di  imposta
          ricevuta di presentazione della dichiarazione nonche' copia
          della  dichiarazione  contenente l'impegno a trasmettere in
          via  telematica  all'amministrazione  finanziaria i dati in
          essa contenuti.
            7.  Le  banche  e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
          via   telematica   le   dichiarazioni   all'amministrazione
          finanziaria  entro  cinque  mesi dalla data di scadenza del
          termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.
              1-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'art. 3,
          commi   2,   2-bis,  e  2-ter  effettuano  la  trasmissione
          telematica delle dichiarazioni per le quali non e' previsto
          un  apposito  termine  per  la trasmissione stessa entro un
          mese   dalla   scadenza   del   termine   previsto  per  la
          presentazione alle banche e agli uffici postali.
            7-ter.  Le  dichiarazioni  presentate  agli  intermediari
          successivamente  al  termine  previsto per la presentazione
          alle  banche  e  agli  uffici postali sono trasmesse in via
          telematica   entro   un  mese  dalla  data  della  ricevuta
          rilasciata   al   contribuente   ove   tale  termine  scade
          successivamente  a  quello  previsto  per  la  trasmissione
          telematica delle medesime dichiarazioni.
              8.  La dichiarazione si considera presentata nel giorno
          in   cui   e'   consegnata  dal  contribuente  alla  banca,
          all'ufficio  postale  o  a uno dei soggetti di cui ai commi
          2-bis    e    3    ovvero    e'    trasmessa   direttamente
          all'amministrazione    finanziaria    mediante    procedure
          telematiche.
              9.   Le   societa'   e  gli  enti  che  trasmettono  la
          dichiarazione  direttamente all'amministrazione finanziaria
          e   i   soggetti  incaricati  della  predisposizione  della
          dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'art.
          43,   del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  la dichiarazione della quale
          l'amministrazione  finanziaria puo' chiedere l'esibizione o
          la  trasmissione,  debitamente  sottoscritta  e  redatta su
          modello  conforme  a quello approvato con il decreto di cui
          all'art.  1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato
          di   predisporre   la  dichiarazione  sono  conservati  dal
          contribuente  o  dal  sostituto  d'imposta  per  il periodo
          previsto  dall'art.  43,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
          data  dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di
          uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta
          di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla
          comunicazione  dell'amministrazione  finanziaria attestante
          l'avvenuto   ricevimento   della  dichiarazione  presentata
          direttamente in via telematica.
              11.   Le   modalita'  tecniche  di  trasmissione  delle
          dichiarazioni  sono  stabilite  con decreto dirigenziale da
          pubblicare   nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le  modalita'  di
          svolgimento  del  servizio di ricezione delle dichiarazioni
          da  parte  delle  banche  e  della  Poste  italiane S.p.a.,
          comprese  la misura del compenso spettante e le conseguenze
          derivanti dalle irregolarita commesse nello svolgimento del
          servizio,  sono  stabilite  mediante  distinte convenzioni,
          approvate  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica.   La  misura  del  compenso  e'
          determinata  tenendo  conto  dei  costi  del servizio e del
          numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
              12.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  alla  presentazione  delle dichiarazioni riguardanti
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
              13.   Ai   soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica  si  applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e  per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono
          rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma
          11 del presente articolo".
              - Per  il  testo  dell'ultimo  comma  dell'art.  73 del
          D.P.R. n. 633/1972, vedasi nelle note all'art. 8.
              - Per  il  testo  dell'art.  87 del D.P.R. n. 917/1986,
          vedasi in nota all'art. 9.
              - Per il testo dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n.
          602/1973, vedasi nelle note all'art. 5.
              - Il  testo  dell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c)
          del citato decreto legislativo n. 241/1997 e' il seguente:
              "1.   I   centri  di  assistenza  fiscale,  di  seguito
          denominati "Centri , possono essere costituiti dai seguenti
          soggetti:
                a) associazioni    sindacali    di    categoria   fra
          imprenditori,     presenti    nel    Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
                b) associazioni    sindacali    di    categoria   fra
          imprenditori,  istituite  da  almeno dieci anni, diverse da
          quelle  indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto del
          Ministero  delle  finanze,  ne e' riconosciuta la rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari   al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla  stessa
          categoria,  iscritti  negli  appositi registri tenuti dalla
          camera  di  commercio,  nonche'  all'esistenza di strutture
          organizzate in almeno 30 province;
                c) organizzazioni  aderenti  alle associazioni di cui
          alle   lettere   a)  e  b),  previa  delega  della  propria
          associazione nazionale".
              - Il  testo  dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 322/1998,
          como modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  4  (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). - 1.
          Salvo  quanto  previsto  per  la dichiarazione unificata, i
          soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, obbligati ad
          operare  ritenute  alla  fonte, che corrispondono compensi,
          sotto  qualsiasi  forma,  soggetti  a  ritenute  alla fonte
          secondo  le  disposizioni  dello  stesso titolo, presentano
          annualmente  una  dichiarazione  unica,  anche  ai fini dei
          contributi  dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
          sociale  (INPS)  e  dei premi dovuti all'istituto nazionale
          per  le  assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul  lavoro
          (INAIL), relativa a tutti i percipienti.
              2.  La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli elementi
          necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per
          la   determinazione   dell'ammontare  dei  compensi,  sotto
          qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi
          e  dei  premi,  nonche' per l'effettuazione dei controlli e
          gli  altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
          esclusi  quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e
          l'INAIL   sono   in   grado  di  acquisire  direttamente  e
          sostituisce  le dichiarazioni previste ai fini contributivi
          e assicurativi.
              3.  Con  decreto del Ministro delle finanze, emanato di
          concerto  con  i  Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e  del lavoro e della previdenza
          sociale,  la  dichiarazione  unica  di  cui al comma 1 puo'
          essere  estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
          casse.
              4.  Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'art.   1   sono  conservati  per  il  periodo  previsto
          dall'art.  43,  del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
          richiesta,  all'ufficio  competente. La conservazione delle
          attestazioni   relative   ai   versamenti   contributivi  e
          assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
              5. (soppresso).
              6.  Le  amministrazioni di cui al primo comma dell'art.
          29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600, che corrispondodo compensi, sotto qualsiasi
          forma,  soggetti  a  ritenuta  alla fonte comunicano i dati
          fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti
          utilizzando   il   modello   approvato   con   il   decreto
          dirigenziale di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo.
              6-bis.  I  soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
          forma,   soggetti   a   ritenuta   alla   fonte  comunicano
          all'anagrafe  tributaria  mediante  appositi elenchi i dati
          fiscali  dei  percipienti.  Con decreto del Ministero delle
          finanze  sono  stabiliti  il  contenuto,  i  termini  e  le
          modalita'   delle   comunicazioni,  previa  intesa  con  le
          rispettive  presidenze  e  con il segretario generale della
          Presidenza    della   Repubblica,   per   quanto   concerne
          quest'ultima.  Nel  medesimo  decreto  puo' essere previsto
          anche  l'obbligo  di indicare i dati relativi ai contributi
          dovuti agli enti e casse previdenziali".
              - Il testo dell'art. 29, commi 1 e 3, del citato D.P.R.
          n. 600/1973, e' il seguente:
              "Le  amministrazioni  dello  Stato, comprese quelle con
          ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori
          di   cui   all'art.  23,  devono  effettuare  all'atto  del
          pagamento  una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche dovuta dai percipienti. La
          ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
                a) sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori,
          di  cui  all'art.  48,  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  esclusi  quelli
          indicati  alle successive lettere b) e c), aventi carattere
          fisso  e  continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
          al comma 2, dell'art. 23;
                b) sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
          da  quelli  di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
          delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
          citato  testo  unico,  con  la  aliquota  applicabile  allo
          scaglione  di reddito piu' elevato della categoria o classe
          di  stipendio  del percipiente all'atto del pagamento o, in
          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
                c) sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente;
                d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del  citato  testo  unico con i criteri di cui all'art. 17,
          dello stesso testo unico;
                e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
          all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
          16,   comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo  unico,
          corrisposti  agli  eredi,  con  l'aliquota stabilita per il
          primo scaglione di reddito".
              "Le  amministrazioni  della  Camera  dei  deputati, del
          Senato   e   della   Corte  costituzionale,  nonche'  della
          Presidenza  della  Repubblica  e  degli  organi legislativi
          delle  regioni  a  statuto  speciale,  che corrispondono le
          somme  e  i  valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
          del  pagametto,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche con i criteri indicati nello
          stesso  comma.  Le  medesime  amministrazioni, all'atto del
          pagamento  delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
          all'art.  47,  comma  1,  lettera g), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi,  approvato con dereto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, applicano una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri  indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
          di cui al comma 2".
              - Il  testo  dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 322/1998,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
          In  caso  di  liquidazione  di  societa'  o  enti  soggetti
          all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  di
          societa'  o  associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
          imprese    individuali,   il   liquidatore   nominato   con
          provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  presenta, entro
          quattro  mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione
          di  messa  in  liquidazione,  la  dichiarazione relativa al
          periodo  compreso  tra  l'inizio del periodo d'imposta e la
          data    stessa.   Lo   stesso   liquidatore   presenta   la
          dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
          di  liquidazione  entro  quattro  mesi dalla chiusura della
          liquidazione  stessa o dal deposito del bilancio finale, se
          prescritto.
              2.  Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con
          provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  lo stesso, o in
          mancanza    il    rappresentante    legale,   presenta   le
          dichiarazioni  di  cui al comma 1 entro l'ordinario termine
          per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
              3.  Se  la  liquidazione  si  prolunga oltre il periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data  indicata nel comma 1 sono
          presentate,   nei   termini   stabiliti   dall'art.  2,  la
          dichiarazione  relativa  alla  residua  frazione  del detto
          periodo  e  quelle  relative  ad  ogni  successivo  periodo
          d'imposta.
              4.  Nei  casi  di  fallimento  e di liquidazione coatta
          amministrativa  le  dichiarazioni  di  cui  al comma 1 sono
          presentate,  anche se si tratta di imprese individuali, dal
          curatore  o  dal  commissario  liquidatore, rispettivamente
          entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla
          chiusura   del   fallimento  e  della  liquidazione,  e  le
          dichiarazioni   di   cui   al   comma   3  sono  presentate
          esclusivamente   ai   fini   dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  e  soltanto se vi e' stato esercizio
          provvisorio.
              5.   Resta   fermo,   anche  durante  la  liquidazione,
          l'obbligo  di  presentare  le  dichiarazioni  dei sostituti
          d'imposta".
              - Il  testo  dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 322/1998,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  8  (Dichiarazione  annuale in materia di imposta
          sul  valore  aggiunto  e  di versamenti unitari da parte di
          determinati  contribuenti).  -  1.  Salvo  quanto  previsto
          dall'art.  3 relativamente alla dichiarazione unificata, il
          contribuente presenta tra il 1o febbraio ed il 31 maggio di
          ciascun  anno  la  dichiarazione  relativa  all'imposta sul
          valore   aggiunto  dovuta  per  l'anno  solare  precedente,
          redatta  in  conformita'  al  modello approvato con decreto
          dirigenziale  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
          il  20 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello in cui e'
          utilizzato.  La  trasmissione  della  dichiarazione  in via
          telematica  e'  effettuata entro il mese di giugno da parte
          dei  soggetti indicati nell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e
          3,  ed  entro  il  mese  di novembre  da parte dei soggetti
          indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. La dichiarazione
          annuale  e' presentata anche dai contribuenti che non hanno
          effettuato  operazioni  imponibili.  Sono  esonerati  dalla
          dichiarazione   i   contribuenti   che   nell'anno   solare
          precedente   hanno   registrato  esclusivamente  operazioni
          esenti  dall'imposta  di  cui  all'art.  10 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo
          che  siano  tenuti  alle rettifiche delle detrazioni di cui
          all'art. 19-bis2 del medesimo decreto.
              2.  Nella  dichiarazione  sono  indicati  i  dati e gli
          elementi  necessari  per l'individuazione del contribuente,
          per  la  determinazione  dell'ammontare  delle operazioni e
          dell'imposta  e  per l'effettuazione dei controlli, nonche'
          gli  altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
          esclusi  quelli  che  l'amministrazione  finanziaria  e' in
          grado di acquisire direttamente.
              3.  Le  detrazioni  sono  esercitate  entro  il termine
          stabilito  dall'art.  19,  comma  1,  secondo  periodo, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.
                4.  In  caso  di  fallimento o di liquidazione coatta
          amministrativa,   la   dichiarazione  relativa  all'imposta
          dovuta  per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi
          termini  di  presentazione  non  siano  ancora  scaduti, e'
          presentata  dai curatori o dai commissari liquidatori entro
          quattro mesi dalla nomina, con le modalita' di cui ai commi
          1  e 2. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i
          curatori   o   i   commissari   liquidatori  presentano  la
          dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare
          in  cui  e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione
          coatta  amministrativa.  Per le operazioni registrate nella
          parte  dell'anno  solare  anteriore  alla  dichiarazione di
          fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche
          presentata,  entro  quattro  mesi  dalla  nomina,  apposita
          dichiarazione  al  competente  ufficio IVA o delle entrate,
          ove  istituito,  ai  fini  della  eventuale insinuazione al
          passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per
          la  presentazione  delle  dichiarazioni  di  cui ai periodi
          precedenti  da  redigere  sui modelli di cui al comma 1, da
          approvarsi  entro  il  20 dicembre  dell'anno  precedente a
          quello  in  cui  devono  essere  utilizzati,  scada  tra il
          1o gennaio   ed   il   31 maggio   dello  stesso  anno,  la
          trasmissione  in via telematica e' effettuata entro il mese
          di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art. 3, commi
          2,  2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte
          dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3.
              5. (soppresso).
              6.  Per  la  sottoscrizione  e  la  presentazione della
          dichiarazione  relativa  all'imposta sul valore aggiunto si
          applicano  le  disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4,
          art. 2, commi 7, 8 e 9 e all'art. 3.
              7.  I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera
          e),  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore
          aggiunto secondo le modalita' e i termini indicati nel capo
          terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".