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DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2000, n. 18

Disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/2/2000.
Decreto-Legge convertito dalla L. 13 aprile 2000, n. 90 (in G.U. 14/04/2000, n.88).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2000)
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Testo in vigore dal: 15-2-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato che, in base alla normativa vigente, la S.r.l. "Case di
cura riunite" di Bari e' stata posta in amministrazione straordinaria
e  che  la  continuazione  dell'esercizio  di  impresa  per la stessa
societa' e' stata prorogata fino al 14 febbraio 2000;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
ulteriormente   la   autorizzazione   predetta   alla   continuazione
dell'esercizio  di  impresa  della  S.r.l.  "Case di cura riunite" di
Bari,  al fine di assicurare continuita' alle particolari prestazioni
sanitarie svolte dalla medesima societa';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
Ministro della sanita';
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie
assicurate  in  Bari  dalle  strutture  della  S.r.l.  "Case  di cura
riunite"  di  Bari  in  amministrazione  straordinaria, il termine di
scadenza  della  autorizzazione  alla continuazione dell'esercizio di
detta  impresa,  disposto  ai  sensi dell'articolo 52, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' differito al 14 maggio 2000.