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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1999, n. 541

Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/2003)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-2-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  5 febbraio  1999, n. 25, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998;
  Vista  la  direttiva 97/1970/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997
che  istituisce  un  regime  di  sicurezza armonizzato per le navi da
pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;
  Vista  la direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999,
recante modifica della direttiva 97/1970/CE;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Vista la legge 2 maggio 1983, n. 293;
  Vista la legge 17 dicembre 1999, n. 511;
  Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
  Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;
  Visto  il  codice  della  navigazione  approvato  con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407;
  Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 22 giugno
1982;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 18 dicembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e
forestali,  delle  comunicazioni  e  del  lavoro  e  della previdenza
sociale;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "amministrazione", Ministero dei trasporti e della navigazione
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    b) "autorita'  marittima"  gli  uffici circondariali marittimi di
cui all'art. 16 del codice della navigazione;
    c) "certificato", il certificato di conformita' alle disposizioni
del presente decreto;
    d) "che  opera",  che  pesca  o  pesca  e tratta il pesce o altre
risorse  viventi, fatto salvo il diritto di passaggio inoffensivo nel
mare territoriale;
    e) "convenzione",  la  convenzione internazionale di Torremolinos
del  1977  sulla  sicurezza  delle  navi  da pesca, a cui l'Italia ha
aderito con legge 2 maggio 1983, n. 293;
    f) "lunghezza"  il  96% della lunghezza totale al galleggiamento,
posto  all'85%  della  piu'  piccola  altezza misurata dalla linea di
chiglia,  oppure  la  lunghezza  misurata  dalla  faccia prodiera del
dritto  di  prora  all'asse  di  rotazione  del  timone  al  predetto
galleggiamento,  se questo valore e' superiore. Nelle navi progettate
con  un'inclinazione  di  chiglia,  il  galleggiamento  al  quale  e'
misurata  la  lunghezza  deve  essere  parallelo al galleggiamento di
progetto;
    g) "nave  da  pesca"  qualsiasi  nave equipaggiata o utilizzata a
fini  commerciali  per la cattura del pesce o di altre risorse marine
viventi;
    h) "nave  da  pesca  nuova",  una  nave  da  pesca per la quale a
decorrere   dal  1o gennaio  1999  incluso  sia  stato  stipulato  il
contratto   di   costruzione   o   il  contratto  per  una  rilevante
trasformazione,  oppure  il  contratto  di costruzione o di rilevante
trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1o gennaio 1999 e
la  nave sia stata consegnata tre anni o piu' dopo tale data, oppure,
in   mancanza  di  un  contratto  di  costruzione,  a  decorrere  dal
1o gennaio  1999  incluso  sia  stata  impostata  la  chiglia,  o sia
iniziata  la  costruzione  identificabile con una nave particolare, o
sia  iniziato  il  montaggio  con l'impiego di almeno 50 tonnellate o
dell'uno  per  cento  della  massa  stimata  di  tutti i materiali di
struttura, se quest'ultimo valore e' inferiore;
    i) "nave  da  pesca esistente", una nave da pesca che non sia una
nave nuova;
    l) "organismo  riconosciuto",  un  organismo riconosciuto a norma
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
    m) "protocollo"  il  protocollo di Torremolinos del 1993 relativo
alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle
navi da pesca del 1977, ratificato con la legge 17 dicembre 1999.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   della  legge,  sull'emanazione  dei
          decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
                              Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre
          1997  e'  stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L/34
          del 9 febbraio 1998.
              -   La   direttiva  1999/19/CE  della  Commissione  del
          18 marzo  1999  e'  stata pubblicata nella GUCE n. L/83 del
          27 marzo 1999.
              -  La  legge 5 giugno 1962, n. 616, concerne "Sicurezza
          della navigazione e della vita umana in mare".
              -  La  legge  14 luglio  1965, n. 963, reca "Disciplina
          della pesca marittima".
              -  La  legge 2 maggio 1983, n. 293, reca "Adesione alla
          convenzione  internazionale  sulla  sicurezza delle navi da
          pesca,  adottata  a  Torremolinos  il  2 aprile 1977, e sua
          esecuzione".
              -  La  legge  17 dicembre  1999, n. 511, reca "Adesione
          della  Repubblica  italiana al protocollo del 1993 relativo
          alla  Convenzione  internazionale  di Torremolinos del 1977
          sulla  sicurezza  delle navi da pesca, fatto a Torremolinos
          il 2 aprile 1993".
              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
          reca  "Attuazione  delle  direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE,  89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
          e  90/697/CEE  relative  al miglioramento della sicurezza e
          della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
              -  Il  decreto  legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca
          l'attuazione   della   direttiva   94/57/CE  relativa  alle
          "Disposizioni  ed  alle  norme  comuni  per  gli organi che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e   per   le  pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni
          marittime"  e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica la
          direttiva 94/57/CE.
              -  Il  decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca
          "Adeguamento  della  normativa sulla sicurezza e salute dei
          lavoratori  marittimi  a  bordo  delle navi mercantili e da
          pesca  nazionali,  a norma della legge 31 dicembre 1998, n.
          485".
              -  Il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  298,
          concerne  "Attuazione  della  direttiva  93/103/CE relativa
          alle  prescrizioni  minime  di sicurezza e di salute per il
          lavoro a bordo delle navi da pesca".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          15 febbraio   1952,  n.  328,  concerne  "Approvazione  del
          regolamento  per  l'esecuzione del codice della navigazione
          (navigazione marittima)".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
          1968,  n.  1639,  reca  "Regolamento per l'esecuzione della
          legge  14 luglio  1965,  n.  963, concernente la disciplina
          della pesca marittima".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991,   n.  435,  reca  "Approvazione  del  regolamento  di
          sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
          1999,  n.  407,  concerne  "Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  delle  direttive  96/98/CE  e 98/85/CE relative
          all'equipaggiamento marittimo".
              -  Il  decreto  del Ministro della marina mercantile in
          data  22 giugno  1982 reca "Approvazione del regolamento di
          sicurezza  per  le navi abilitate all'esercizio della pesca
          costiera  (locale  e  ravvicinata)"  ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982.
          Note all'art. 1:
              -  L'articolo  16  del  codice  della navigazione cosi'
          recita:
                "Art.   16   (Circoscrizione   del   litorale   della
          Repubblica).  -  Il  litorale della Repubblica e' diviso in
          zone  marittime;  le zone sono suddivise in compartimenti e
          questi in circondari.
              Alla  zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento  un capo del compartimento, al circondario un
          capo  del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
          ha  sede  l'ufficio della direzione marittima, il direttore
          marittimo  e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
          circondario  in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario.
              Negli  approdi  di maggiore importanza in cui non hanno
          sede  ne'  l'ufficio  del  compartimento  ne' l'ufficio del
          circondario   sono  istituiti  uffici  locali  di  porto  o
          delegazioni    di    spiaggia,    dipendenti   dall'ufficio
          circondariale.
              Il  capo del compartimento, il capo del circondario e i
          capi   degli   altri   uffici   marittimi  dipendenti  sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
              -  Per  quanto concerne la legge 2 maggio 1983, n. 293,
          vedi nelle note alle premesse.
                -  Per  il  quanto  concerne  il  decreto legislativo
          3 agosto 1998, n. 314, vedi nelle note alle premesse.
              -  Per  quanto  concerne  la legge 17 dicembre 1999, n.
          511, vedi nelle note alle premesse.