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DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532

Diposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-2-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2003)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 5-2-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro,
ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25; 
  Visto l'articolo 45 della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  come
modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 agosto
1999, n.  263,  di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 1o luglio 1999, n. 214; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1999; 
  Visto il parere della Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 novembre 1999; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per le politiche comunitarie e del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri  della  sanita',
degli affari esteri, della giustizia,  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica, per la funzione pubblica  e  per  gli
affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto si  applica  a  tutti  i  datori  di  lavoro
pubblici e  privati  che  utilizzino  lavoratori  e  lavoratrici  con
prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli  operanti  nei
settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della
navigazione interna, della pesca in mare, delle  altre  attivita'  in
mare, nonche' delle attivita' dei medici in formazione. Nei confronti
del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi
di  collaborazione  familiare  e  dei  lavoratori  addetti  al  culto
dipendenti da enti ecclesiastici  o  da  confessioni  religiose,  non
trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4. 
  2. Nei riguardi delle forze armate e di  polizia,  dei  servizi  di
protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  nonche'   nell'ambito   delle   strutture   giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'  istituzionali  alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine  e  sicurezza
pubblica, le norme del presente decreto sono applicate tenendo  conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato  e  per  la
specifica disciplina  del  rapporto  di  impiego,  con  le  modalita'
individuate con decreto del Ministro competente, di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,  della  sanita',  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  per  la
funzione pubblica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
    

                                NOTE
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato'  e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
    - Per  l'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, si
veda in note alle premesse.
Note alle premesse:
    - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione cosi' recitano:
    "Art.  76.  -  L'esercizio  della  funzione  legislativa non puo'
essere  delegato  al  Governo se non con determinazione di principi e
criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per oggetti
definiti".
    "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
    Puo' inviare messaggi alle Camere.
    Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere  e  ne  fissa la prima
riunione.
    Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
    Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
    Indice   il   referendum   popolare   nei   casi  previsti  dalla
Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,  ratifica i
trattati  internazionali,  previa,  quando  occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
    Ha  il  comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di  difesa  costituito  secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Puo' concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica".
    -  Il  testo  degli  articoli  8, 9, 10, 11, e 12 della direttiva
93/104/CE  del  Consiglio  del  23  novembre 1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e' il seguente:
    "Art. 8 (Durata del lavoro notturno). - Gli Stati membri prendano
le misure necessarie affinche':
      1) l'orario  di  lavato  normale  dei  lavoratori  notturni non
superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;
      2) i   lavoratori   notturni  il  cui  lavoro  comporta  rischi
particolari  o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino piu'
di  8  ore  nel  corso  di  un  periodo  di  24  ore durante il quale
effettuano un lavoro notturno.
    Ai   fini  del  presente  punto,  il  lavoro  comportante  rischi
particolari  o rilevanti tensioni fisiche o mentali e' definito dalle
legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi
conclusi  fra  le  parti  sociali,  tenuto  conto degli effetti e dei
rischi inerenti al lavoro notturno".
    "Art.  9  (Valutazione  della  salute  e  trasferimento al lavoro
diurno  dei  lavoratori  notturni). - 1. Gli Stati membri prendano le
misure necessarie affinche':
      a) i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita
del loro stato di salute, prima della loro assegnazione e, in seguito
ad intervalli regolari;
      b) i lavoratori notturni che hanno problemi di salute aventi un
nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno vengano
trasferiti,  quando possibile, ad un lavoro diurno per cui essi siano
idonei.
    2.  Nella  valutazione gratuita dello statuto di salute di cui al
paragrafo 1, lettera a), deve essere rispettato il segreto medico.
    3.  La  valutazione  gratuita  dello  stato  di  salute di cui al
paragrafo  1,  lettera  a),  puo'  rientrare  in un sistema sanitario
nazionale".
    "Art.  10  (Garanzie per lavoro in periodo notturno). - Gli Stati
membri   possono   subordinare  il  lavoro  di  talune  categorie  di
lavoratori  notturni  a  determinate  garanzie,  a condizioni fissate
dalle  legislazioni e/o prassi nazionali, per lavoratori esposti a un
rischio  di  sicurezza  o  di  salute  connesso  al lavoro durante il
periodo notturno".
    "Art.  11 (Informazione in caso di ricorso regolare ai lavoratori
notturni). - Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche'
il datore di lavoro che fa regolarmente ricorso a lavoratori notturni
ne informi le autorita' competenti, su loro richiesta".
    "Art.  12 (Protezione in materia di sicurezza e di salute). - Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinche':
      1)  i  lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di
un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato
alla natura del loro lavoro;
      2) i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in
materia  di  sicurezza  e  di  salute  dei  lavoratori notturni e dei
lavoratori  a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri
lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento".
    -  Il  comma  2  dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25,
(Disposizioni     per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria 1998), e' il seguente:
    "2.  Fino  all'approvazione  della  legge  organica in materia di
orario  di  lavoro, il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  in  materia  di  lavoro  notturno, informati ai
seguenti princi'pi e criteri direttivi:
      a) assicurare   che  l'introduzione  del  lavoro  notturno  sia
preceduta  dalla  consultazione  delle parti sociali e dei lavoratori
interessati,  nonche' prevedere che la normativa si rivolga a tutti i
lavoratori  e  le lavoratrici sia del settore privato che del settore
pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali;
      b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la
prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di
lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva;
      c)  prevedere  che,  sia  nel  settore manifatturiero che negli
altri  settori,  sia nel settore privato che nel settore pubblico, al
lavoro  notturno  siano adibiti con priorita' assoluta i lavoratori e
le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze
organizzative aziendali;
      d) prevedere  che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei
confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede
di contrattazione collettiva;
      e)   prevedere  che  l'introduzione  del  lavoro  notturno  sia
accompagnata  da  procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e
periodica per accertare l'idoneita' dei lavoratori interessati;
      f)  garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio
ad  altre  mansioni  o  altri  ruoli  diurni  in caso di sopraggiunta
inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno;
      g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la
sicurezza, nonche' la consultazione del rappresentante dei lavoratori
per   la   sicurezza,   per  le  lavorazioni  che  comportano  rischi
particolari".
    -  L'art.  45,  al  comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
come  modificato  dall'art.  1,  comma  2,  lettera b), della legge 2
agosto 1999, n. 263, di conversione del decreto-legge 1o luglio 1999,
n.  214, (Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e per incentivare il ricorso all'apprendistato - Modifiche alla legge
17 maggio 1999, n. 144), cosi' recita:
    "24.   Il   termine  per  l'esercizio  della  delega  ad  emanare
disposizioni  integrative  e  correttive  dal  decreto legislativo 14
agosto  1996,  n.  494,  di  cui  all'art. 1, comma 6, della legge 24
aprile  1998, n. 128, e' prorogato di sei mesi. All'art. 17, comma 2,
della  legge  5  febbraio  1999,  n.  25,  le  parole:  sei mesi sono
sostituite dalle seguenti: nove mesi ".
    -  L'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281,
(Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano ad unificazione, per le materie ed i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e dei
comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
seguente:
    "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata).  -  1.  La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata  per  le  materie  ed  i  compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
    2.  La  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o, per sua delega, dal
Ministro  dell'interno  o  dal  Ministro per gli affari regionali; ne
fanno  parte  altresi'  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori   pubblici,   il   Ministro   della   sanita',  il  presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed il presidente dell'Unione
nazionale  comuni,  comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre  quattordici  sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia  designati  dall'UPI.  Dei  quattordici  sindaci  designati
dall'ANCI  cinque  rappresentano  le  citta' individuate dall'art. 17
della  legge  8 giugno  1990,  n.  142.  Alle riunioni possono essere
invitati   altri   membri  del  Governo,  nonche'  rappresentanti  di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
    3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata
almeno  ogni  tre  mesi,  e comunque in tutti i casi il presidente ne
ravvisi  la  necessita'  o  qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
    4.  La  Conferenza  unificata  di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente  del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per  gli  affari  regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".