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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n. 523

Regolamento recante norme concernenti i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-1-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello  Stato nonche' il relativo regolamento, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n.  153,  recante  il  regolamento  per  i  lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio
con l'estero;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la  necessita'  di  modificare  gli  importi  previsti
dall'attuale  normativa in materia di lavori in economia da parte del
Ministero  del  commercio  con  l'estero,  tenuto  conto  della  loro
esiguita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 20 settembre
1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Lavori,  somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia da parte
              del Ministero del commercio con l'estero
              1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente  del1a  Repubblica 27 febbraio 1991, n. l53, la lettera z)
e' sostituita con la seguente:
    "z) spese  minute  di  ordine corrente, non previste nel presente
comma, fino all'importo di L. 10.000.000.".
  2.  All'articolo  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
27 febbraio 1991, n. 153, il comma 5 e' sostituito con il seguente:
  "5.   I   lavori   di   manutenzione   e  le  forniture  necessarie
all'amministrazione   potranno   essere   disposti  direttamente  dal
consegnatario  cassiere  fino al limite di L. 5.000.000. Al pagamento
delle  relative  spese  si  provvede ai sensi dell'articolo 7, ultimo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979,
n. 718.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante:
          "Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla  contabilita'  generale  dello  Stato", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
              - Il  regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, recante:
          "Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita'  generale  dello  Stato",  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale 3 giugno
          1924, n. 130.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          27 febbraio  1991,  n.  153,  recante:  "Regolamento  per i
          lavori,  le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia
          da  parte  del  Ministero  del  commercio con l'estero", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1991, n. 111.
              - Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione; per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministenali  ed  interministeriali,  che  devono  recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Con  siglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto ed alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera z), del citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
          n. 153, modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "1.  Le  spese  per  i  lavori, le somministrazioni e i
          servizi  che,  ai  sensi  dell'art.  8,  del  regio decreto
          18 novembre  1923, n. 2440, possono effettuarsi in economia
          da parte del Ministero del commercio con l'estero, salva la
          competenza  spettante  per legge al Provveditorato generale
          dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
          sono le seguenti:
                a) - v) (omissis);
                z) spese  minute di ordine corrente, non previste nel
          presente comma, fino all'importo do L. 10.000.000.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 novembre   1979,  n.  718,  recante:  "Approvazione  del
          regolamento per la gestione dei cassieri e dei consegnatari
          delle  amministrazioni  dello  Stato"  e'  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  26 gennaio  1980, n. 25. Si riporta il
          testo dell'art. 7:
              "Art.  7  (Pagamento  delle  spese). - Per il pagamento
          delle  spese  di  cui  al  precedente  art. 6 sono disposte
          aperture  di  credito  a  favore  dei  cassieri,  a termine
          dell'art.  56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e
          dell'art.  325 del relativo regolamento approvato con regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' con le modalita' di
          cui all'art. 346 dello stesso regolamento.
              Le  suddette  aperture  di credito sono rese esigibili,
          previa   espressa   indicazione   sui  relativi  ordini  di
          accreditamento,   esclusivamente   in   contanti   mediante
          l'emissione degli ordini di incasso previsti dal successivo
          quarto comma.
              Per  i prelevamenti dalle aperture di credito di cui al
          presente  articolo  e per la riscossione di qualsiasi altra
          somma  che  i  cassieri  dovessero  inoltrare, e' tenuto un
          bollettario  a  madre  e  figlia continuativo per esercizio
          finanziario.
              Sulla  base  delle  richieste di cui ai primi due commi
          del  precedente art. 6, ovvero su ordine dei titolari degli
          uffici  competenti nella materia dei servizi in economia di
          cui  al  terzo  comma  dello  stesso  articolo,  i cassieri
          emettono  gli ordini di incasso staccandoli dal bollettario
          e  li fanno vistare dal direttore della ragioneria centrale
          prima di esibirli in tesoreria".