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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n. 523

Regolamento recante norme concernenti i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero.

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Testo in vigore dal: 29-1-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello  Stato nonche' il relativo regolamento, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n.  153,  recante  il  regolamento  per  i  lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio
con l'estero;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la  necessita'  di  modificare  gli  importi  previsti
dall'attuale  normativa in materia di lavori in economia da parte del
Ministero  del  commercio  con  l'estero,  tenuto  conto  della  loro
esiguita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 20 settembre
1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Lavori,  somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia da parte
              del Ministero del commercio con l'estero
              1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente  del1a  Repubblica 27 febbraio 1991, n. l53, la lettera z)
e' sostituita con la seguente:
    "z) spese  minute  di  ordine corrente, non previste nel presente
comma, fino all'importo di L. 10.000.000.".
  2.  All'articolo  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
27 febbraio 1991, n. 153, il comma 5 e' sostituito con il seguente:
  "5.   I   lavori   di   manutenzione   e  le  forniture  necessarie
all'amministrazione   potranno   essere   disposti  direttamente  dal
consegnatario  cassiere  fino al limite di L. 5.000.000. Al pagamento
delle  relative  spese  si  provvede ai sensi dell'articolo 7, ultimo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979,
n. 718.".
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello  Stato nonche' il relativo regolamento, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n.  153,  recante  il  regolamento  per  i  lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio
con l'estero;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la  necessita'  di  modificare  gli  importi  previsti
dall'attuale  normativa in materia di lavori in economia da parte del
Ministero  del  commercio  con  l'estero,  tenuto  conto  della  loro
esiguita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 20 settembre
1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Lavori,  somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia da parte
              del Ministero del commercio con l'estero
              1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente  del1a  Repubblica 27 febbraio 1991, n. l53, la lettera z)
e' sostituita con la seguente:
    "z) spese  minute  di  ordine corrente, non previste nel presente
comma, fino all'importo di L. 10.000.000.".
  2.  All'articolo  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
27 febbraio 1991, n. 153, il comma 5 e' sostituito con il seguente:
  "5.   I   lavori   di   manutenzione   e  le  forniture  necessarie
all'amministrazione   potranno   essere   disposti  direttamente  dal
consegnatario  cassiere  fino al limite di L. 5.000.000. Al pagamento
delle  relative  spese  si  provvede ai sensi dell'articolo 7, ultimo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979,
n. 718.".