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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999, n. 516

Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-1-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'articolo  8,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  modificato  ed  integrato  dal  decreto  legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto
fra  il  Servizio  sanitario  nazionale  e  le  farmacie  pubbliche e
private;
  Visto  l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
come  modificato  dall'articolo  74, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, concernente la composizione della delegazione
di  parte  pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi  riguardanti il
personale sanitario a rapporto convenzionale;
  Visti  i  decreti 31 luglio 1992 e 3 dicembre 1992 del Ministro per
il coordinamento della politiche comunitarie e degli affari regionali
costituitivi   della   delegazione   di   parte  pubblica  firmataria
dell'accordo  collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
le farmacie pubbliche e private;
  Visto   il   provvedimento  n.  109  dell'8  febbraio  1996,  della
conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regione e le
province  autonome di Trento e Bolzano, di conferma della delegazione
di parte pubblica, nonche' della sua integrazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
371,  che  ha  reso  esecutivo  l'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
  Visto  l'articolo 17,  comma  1,  lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Preso atto che in data 13 maggio 1999 e' stato stipulato un accordo
integrativo  del  citato  accordo  collettivo  nazionale  recante  la
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
  Considerato  che il predetto accordo integrativo non comporta alcun
onere  economico  aggiuntivo  rispetto  a  quelli  gia' derivanti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1998;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro della sanita';
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502, come
modificato  ed  integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517,  l'accordo  integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la
disciplina  dei  rapporti  con  le farmacie pubbliche e private, reso
esecutivo  con decreto del Presidente della Republbica 8 luglio 1998,
n. 371.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1999
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Bindi, Ministro della sanita'
Visto,  il Guardasigilli: Diliberto   Registrato alla Corte dei conti
il 30 dicembre 1999   Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 19
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
             dall'amministrazione  competente  per  materia, ai sensi
             dell'art.   10,   comma   3,   del   testo  unico  delle
             disposizioni    sulla    promulgazione    delle   leggi,
             sull'emanazione   dei   decreti   del  Presidente  della
             Repubblica   e   sulle   pubblicazioni  ufficiali  della
             Repubblica  italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre
             1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura
             delle  disposizioni  di  legge  alle quali e' operato il
             rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli
             atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   Il   testo   dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto
             legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino della
             disciplina  in  materia  sanitaria,  a norma dell'art. 1
             della   legge  23 ottobre  1992,  n.  421),  cosi'  come
             modificato   ed   integrato   dal   decreto  legislativo
             7 dicembre 1993, n. 517, e' il seguente:
              "2.  Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
             disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
             agli  accordi  collettivi  nazionali  stipulati  a norma
             dell'art.  4,  comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
             412,   con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
             maggiormente  rappresentative  in campo nazionale. Detti
             accordi devono tener conto dei seguenti principi:
                a) le    farmacie   pubbliche   e   private   erogano
             l'assistenza   farmaceutica   per   conto  delle  unita'
             sanitarie  locali  del territorio regionale dispensando,
             su  presentazione  della ricetta del medico, specialita'
             medicinali,   preparati  galenici,  prodotti  dietetici,
             presidi  medico-chirurgici  e  altri  prodotti  sanitari
             erogabili  dal  Servizio  sanitario nazionale nei limiti
             previsti dai livelli di assistenza;
                b) per  il  servizio  di cui alla lettera a) l'unita'
             sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del
             prodotto  erogato,  al  netto  della  eventuale quota di
             partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini
             della   liquidazione   la   farmacia   e'   tenuta  alla
             presentazione  della  ricetta corredata del bollino o di
             altra  documentazione  comprovante  l'avvenuta  consegna
             all'assistito.  Per  il  pagamento  del  dovuto oltre il
             termine  fissato  dagli  accordi  regionali  di cui alla
             successiva  lettera  c)  non possono essere riconosciuti
             interessi superiori a quelli legali;
                c) demandare  ad  accordi  di  livello  regionale  la
             disciplina   delle   modalita'  di  presentazione  delle
             ricette  e  i  tempi  dei  pagamenti  dei  corrispettivi
             nonche'  l'individuazione  di modalita' differenziate di
             erogazione     delle    prestazioni    finalizzate    al
             miglioramento   dell'assistenza  definendo  le  relative
             condizioni  economiche anche in deroga a quanto previsto
             alla   precedente   lettera   b),   e  le  modalita'  di
             collaborazione  delle  farmacie in programmi particolari
             nell'ambito    delle    attivita'   di   emergenza,   di
             farmacovigilanza,   di   informazione  e  di  educazione
             sanitaria".
              - Il   testo   dell'art.   4,   comma  9,  della  legge
             30 dicembre  1991,  n.  412  (Disposizioni in materia di
             finanza  pubblica),  cosi' come modificato dall'art. 74,
             comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
             e' il seguente:
              "9. La  delegazione  di  parte  pubblica per il rinnovo
             degli  accordi riguardanti il comparto del personale del
             Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a
             rapporto  convenzionale  e' costituita da rappresentanti
             regionali  nominati  dalla  conferenza  permanente per i
             rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
             di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei
             Ministeri  del  tesoro,  del  lavoro  e della previdenza
             sociale,  della  sanita' e, limitatamente al rinnovo dei
             contratti,  del  Dipartimento  della  funzione pubblica,
             designati  dai  rispettivi  Ministeri. La delegazione ha
             sede  presso  la segreteria della conferenza permanente,
             con   un  apposito  ufficio  al  quale  e'  preposto  un
             dirigente  generale  del  Ministero  della sanita' a tal
             fine  collocato  fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto
             dai commi ottova e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo
             1983,  n.  93,  come sostituiti dall'art. 18 della legge
             12 giugno   1990,   n.  146,  la  delegazione  regionale
             trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici
             giorni dalla stipula".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 luglio
             1998,   n.   371,   reca:   "Regolamento  recante  norme
             concernenti   l'accordo   collettivo  nazionale  per  la
             disciplina  dei  rapporti  con  le  farmacie pubbliche e
             private".
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 1, lettera d), della
             legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
             di  Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
             dei   Ministri),   e  successive  modificazioni,  e'  il
             seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Republbica, previa
             deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il
             parere  del  Consiglio  di  Stato  che deve pronunziarsi
             entro  novanta  giorni  dalla  richiesta, possono essere
             emanati regolamenti per disciplinare:
                a)-c) (omissis);
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
             amministrazioni   pubbliche   secondo   le  disposizioni
             dettate dalla legge".
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  8,  comma  2,  del decreto
             legislativo  n.  502  del 1992, cosi' come modificato ed
             integrato  dal  citato  decreto  legislativo  n. 517 del
             1993, si veda nelle note alle premesse.
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
             Repubblica  n.  371  del  1998,  si veda nelle note alle
             premesse.