stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

note: Entrata in vigore della legge: 25/1/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2018)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 16-2-2018
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
(Fondo di rotazione per la solidarieta' alle  vittime  dei  reati  di
                            tipo mafioso) 
 
  1. E' istituito  presso  il  Ministero  dell'interno  il  Fondo  di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato: 
    a) da un contributo dello Stato pari a lire  20  miliardi  annue;
(5) 
    b) dai rientri previsti dall'articolo 2. 
                                                             (4)((8)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
6-sexies)  che  "A  decorrere  dal   termine   di   proroga   fissato
dall'articolo  1,  comma  1,  del  presente  decreto,  il  Fondo   di
solidarieta' per le vittime delle richieste  estorsive  e  dell'usura
previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo  mafioso
di cui all'articolo 1, comma 1, della lege 22 dicembre 1999, n.  512,
sono unificati nel "Fondo  di  rotazione  per  la  solidarieta'  alle
vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle  richieste  estorsive  e
dell'usura" costituito  presso  il  Ministero  dell'interno,  che  e'
surrogato nei diritti delle  vittime  negli  stessi  termini  e  alle
stesse condizioni gia' previsti per  i  predetti  fondi  unificati  e
subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 19)
che "Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione  per
la solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste estorsive e dell'usura, [...] previsti dal [...]  comma  1,
lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.  512,  a
decorrere dal 2012, sono fissati, [...] in euro 1.027.385. " 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 11 gennaio  2018,  n.  4,  nel  modificare  l'art.  2,  comma
6-sexies  del  D.L.  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito   con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Il Fondo di rotazione  per  la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste
estorsive, dell'usura e dei reati  intenzionali  violenti  assume  la
denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e
dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  per  crimini
domestici»".