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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. 510

Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2000)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  22-1-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;
Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai decreti ministeriali e dal decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge;
Udito il patete del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la delibezazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e delle politiche agricole;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Principi generali

Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n.
466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonché le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 26 novembre 1998.
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 1990.
- La legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 22 agosto 1980.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2.-3. (Omissis).
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto ministeriale 30 ottobre 1980 (Modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 316 del 18 novembre 1980.
- Il decreto ministeriale 11 luglio 1983 (Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1980 recante le modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 25 ottobre 1983.
- Il decreto ministeriale 29 luglio 1987, n. 561 (Modificazioni ai decreti ministeriali 30 ottobre 1980 e 11 luglio 1983, recanti modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1988.
- Il decreto ministeriale 29 agosto 1991, n. 319 (Regolamento previsto dall'art. 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1991.
- Il decreto ministeriale 16 marzo 1992, n. 377 (Regolamento concernente disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, e successive modificazioni, avente ad oggetto norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, reca: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di elargizioni a favore delle vittime del dovere, dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del loro dovere e dei cittadini o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 5. - I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1969.
2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa".
Note all'art. 1: - Per l'argomento della legge 13 agosto 1980, n. 466, v. nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302, v. nelle note alle premesse.
- Per l'argomento dei decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, e 16 marzo 1992, n. 377, v. nelle note alle premesse.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, v. nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della legge 23 novembre 1998, n. 407, v. nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della legge 13 agosto 1980, n. 466, v. nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302, v. nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della legge 23 novembre 1998, n. 407, v. nelle note alle premesse.