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LEGGE COSTITUZIONALE 23 novembre 1999, n. 2

Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.

note: Entrata in vigore della legge: 7/1/2000
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vigente al 21/05/2012
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Testo in vigore dal: 7-1-2000
  La Camera  dei deputati ed  il Senato della Repubblica,  in seconda
votazione  e con  la  maggioranza  dei due  terzi  dei componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
  1.  Al  primo  comma  dell'articolo 111  della  Costituzione,  sono
premessi i seguenti:
  "La  giurisdizione si  attua mediante  il giusto  processo regolato
dalla legge.
  Ogni  processo  si svolge  nel  contraddittorio  tra le  parti,  in
condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata.
  Nel processo penale,  la legge assicura che la  persona accusata di
un   reato   sia,  nel   piu'   breve   tempo  possibile,   informata
riservatamente della  natura e dei  motivi dell'accusa elevata  a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la sua difesa; abbia la  facolta', davanti al giudice, di interrogare
o  di far  interrogare le  persone  che rendono  dichiarazioni a  suo
carico, di ottenere  la convocazione e l'interrogatorio  di persone a
sua difesa  nelle stesse  condizioni dell'accusa e  l'acquisizione di
ogni  altro  mezzo  di  prova  a suo  favore;  sia  assistita  da  un
interprete  se non  comprende o  non  parla la  lingua impiegata  nel
processo.
  Il processo  penale e'  regolato dal principio  del contraddittorio
nella formazione della prova.  La colpevolezza dell'imputato non puo'
essere provata  sulla base di  dichiarazioni rese da chi,  per libera
scelta, si e' sempre  volontariamente sottratto all'interrogatorio da
parte dell'imputato o del suo difensore.
  La legge  regola i  casi in  cui la formazione  della prova  non ha
luogo in  contraddittorio per consenso dell'imputato  o per accertata
impossibilita' di natura oggettiva o  per effetto di provata condotta
illecita".
          Avvertenza:
            Il   testo   della   nota   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura della
          disposizione  di  legge    modificata e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  111 della   Costituzione   della
          Repubblica  italiana, come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
            "Art. 111. -   La giurisdizione  si  attua  mediate    il
          giusto processo regolato dalla legge.
            Ogni   processo   si svolge  nel  contraddittorio  tra le
          parti,  in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e
          imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
            Nel  processo penale,   la legge assicura che la  persona
          accusata di un   reato   sia,  nel   piu'    breve    tempo
          possibile,     informata riservatamente della  natura e dei
          motivi dell'accusa elevata   a  suo  carico;  disponga  del
          tempo  e  delle  condizioni  necessari per preparare la sua
          difesa;  abbia  la    facolta',  davanti  al  giudice,   di
          interrogare o  di far  interrogare le  persone  che rendono
          dichiarazioni a  suo carico, di ottenere  la convocazione e
          l'interrogatorio    di  persone a sua difesa   nelle stesse
          condizioni dell'accusa e   l'acquisizione di  ogni    altro
          mezzo   di   prova   a suo  favore;  sia  assistita  da  un
          interprete  se non   comprende o   non   parla la    lingua
          impiegata  nel processo.
            Il  processo    penale  e'   regolato dal principio   del
          contraddittorio  nella  formazione   della   prova.      La
          colpevolezza  dell'imputato  non puo' essere provata  sulla
          base di  dichiarazioni rese da chi,  per libera scelta,  si
          e'  sempre  volontariamente sottratto all'interrogatorio da
          parte dell'imputato o del suo difensore.
            La legge  regola i  casi in   cui la  formazione    della
          prova    non  ha  luogo  in    contraddittorio per consenso
          dell'imputato   o per accertata  impossibilita'  di  natura
          oggettiva o  per effetto di provata condotta illecita.
            Tutti   i  provvedimenti  giurisdizionali  devono  essere
          motivati.
            Contro  le  sentenze  e   contro  i  provvedimenti  sulla
          liberta'  personale,    pronunciati     dagli        organi
          giurisdizionali   ordinari   o speciali, e' sempre  ammesso
          ricorso in Cassazione  per violazione di legge.  Si    puo'
          derogare  a    tale  norma   soltanto per le   sentenze dei
          Tribunali militari in tempo di guerra.
            Contro le decisioni del Consiglio di  Stato e della Corte
          dei conti il ricorso in  Cassazione e' ammesso per  i  soli
          motivi inerenti alla giurisdizione".