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LEGGE 13 dicembre 1999, n. 475

Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-10-2000
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  alla  lettera  a),  le parole: ", anche non definitiva," sono
sostituite  dalla  seguente:  "definitiva";  e le parole: "l'uso o il
trasporto"  sono sostituite dalle seguenti: "nonche', nei casi in cui
sia  inflitta  la  pena della reclusione non inferiore ad un anno, il
porto, il trasporto e la detenzione";
    b)  alla  lettera  b),  le parole: ", anche non definitiva," sono
sostituite dalla seguente: "definitiva";
    c)  la  lettera  c)  e' sostituita dalla seguente: "c) coloro che
sono  stati  condannati  con  sentenza  definitiva  alla  pena  della
reclusione  complessivamente  superiore  a  sei  mesi  per uno o piu'
delitti  commessi  con  abuso  dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla lettera b)";
    d)  alla  lettera  d),  le  parole: ", per lo stesso fatto," e le
parole:  "o con sentenza di primo grado, confermata in appello," sono
soppresse;
    e) la lettera e) e' abrogata;
    f)  alla  lettera  f), le parole: "anche se con provvedimento non
definitivo"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  provvedimento
definitivo".
  2.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.
55,  e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-bis. Per
tutti  gli  effetti  disciplinati  dal presente articolo, la sentenza
prevista   dall'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale  e'
equiparata a condanna".
  3.  La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19
marzo  1990,  n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si
applica  alle  sentenze  previste  dall'articolo  444  del  codice di
procedura  penale pronunciate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  4.  Il  comma  4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.
55,  e  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4-bis.
Sono  sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro
che  hanno  riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti
indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320
del  codice  penale;  b)  coloro  che,  con  sentenza di primo grado,
confermata  in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una
condanna  ad  una  pena non inferiore a due anni di reclusione per un
delitto  non  colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui
confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non
definitivo,   una  misura  di  prevenzione  in  quanto  indiziati  di
appartenere  ad  una  delle  associazioni di cui all'articolo 1 della
legge  31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge  13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue,
altresi',  quando  e'  disposta  l'applicazione  di  una delle misure
coercitive  di  cui  agli  articoli  284,  285  e  286  del codice di
procedura  penale.  Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non
sono  computati  al fine della verifica del numero legale, ne' per la
determinazione  di  qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La
sospensione  cessa  di  diritto  di produrre effetti decorsi diciotto
mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al
precedente  periodo  l'impugnazione  in  punto  di responsabilita' e'
rigettata  anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi
la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici
mesi dalla sentenza di rigetto". ((1))

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 dicembre 1999
                               CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma
1,  lettera  rr))  l'abrogazione  della  presente legge, ad eccezione
dell'articolo  1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste
per gli amministratori regionali.