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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n. 477

Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-2000
al: 4-12-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visti  gli  articoli 6, 14 e 16, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  nel  testo  sostituito  dall'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Considerata   la   necessita'   di   adeguare   il  regolamento  di
organizzazione del Ministero alle modifiche delle funzioni in materia
di ricerca scientifica e tecnologica e di universita' determinatesi a
seguito  dell'entrata  in  vigore,  tra  gli  altri,  del decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del 9 giugno 1997, n. 132, della legge 15
maggio  1997,  n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, del
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  del  21  luglio 1997, n. 245, del decreto del Presidente
della  Repubblica  27  gennaio 1998, n. 25, del decreto legislativo 8
maggio  1998,  n. 178, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
della  legge  3 luglio 1998, n. 210, del decreto del Presidente della
Repubblica  19  ottobre  1998,  n.  390,  del  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica dell'8
giugno 1999, n. 235;
  Visto l'articolo 77 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 7 giugno 1999 e
del 30 agosto 1999;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 1999;
  Viste  le  osservazioni  della Corte dei conti formulate in data 19
novembre 1999;
  Ritenuto di dover accogliere le citate osservazioni;
  Vista  la  ulteriore  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica e con il Ministro per
la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per   Ministro,  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
   scientifica e tecnologica;
b) per  Ministero,  il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
   scientifica e tecnologica;
c) per PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo
   1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) per Commissione per la ricerca, la Commissione di cui all'articolo
   2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
e) per  CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca di
   cui  all'articolo  3,  comma  1,  del decreto legislativo 5 giugno
   1998, n. 204;
f) per  CIVR,  il  Comitato  di  indirizzo  per  la valutazione della
   ricerca  di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5
   giugno 1998, n. 204;
g) per  CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo
   17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
h) per  CNSU,  il  Consiglio  nazionale  studenti universitari di cui
   all'articolo  20,  comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997,
   n. 59;
i) per  AST  e  CSN, l'Assemblea della scienza e della tecnologia e i
   Consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2,
   del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  87    della  Costituzione  stabilisce che   il
          Presidente della Repubblica e'  il    Capo  dello  Stato  e
          rappresenta  l'unita'  nazionale.   Puo' inviare   messaggi
          alle  Camere. Indice  le elezioni  delle nuove Camere e  ne
          fissa la prima riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorre,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo    stato di  guerra deliberato  dalle  Camere.  Presiede
          il    Consiglio    superiore    della  magistratura.   Puo'
          concedere  grazia    e  comunicare  le  pene. Conferisce le
          onorificenze della Repubblica.
            -    La    legge   9   maggio   1989, n.   168,   prevede
          "Istituzione  del Ministero   dell'universita'   e    della
          ricerca   scientifica   e tecnologica".
            -  L'art. 17,   comma   4-bis, della   legge 23    agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede:
            "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.
            -  Si    riporta il   testo degli  articoli 6,  14 e  16,
          comma  5, del decreto  legislativo  3  febbraio   1993,  n.
          29       (Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico   impiego, a norma  dell'art.  2  della
          legge  23  ottobre  1992,  n.  421),   nel testo sostituito
          dall'art. 5 del decreto  legislativo 31   marzo   1998,  n.
          80    (Nuove disposizioni  in materia   di   organizzazione
          e    di    rapporti    di  lavoro    nelle  amministrazioni
          pubbliche, di  giurisdizione  nelle controversie  di lavoro
          e     di    giurisdizione  amministrativa,    emanate    in
          attuazione dell'art. 11, comma  4,  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59):
            "Art.   6.   -   1.   Nelle   amministrazioni   pubbliche
          l'organizzazione e la disciplina degli uffici,  nonche'  la
          consistenza  e  la  variazione delle dotazioni   organiche,
          sono  determinate in   funzione delle   finalita'  indicate
          all'art.  1,  comma  1,  previa  verifica  degli  effettivi
          fabbisogni   e  previa  consultazione delle  organizzazioni
          sindacali  rappresentative  ai    sensi  dell'art.  10.  Le
          amministrazioni  pubbliche curano  l'ottimale distribuzione
          delle risorse  umane attraverso   la coordinata  attuazione
          dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
            2.   Per   le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, si  applica l'art. 17,  comma  4-bis,
          della legge  23 agosto 1988, n.  400. La distribuzione  del
          personale dei diversi  livelli o qualifiche previsti  dalla
          dotazione organica puo'  essere modificata con decreto  del
          Presidente  del    Consiglio dei Ministri,  su proposta del
          Ministro competente, di  concerto    con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica, ove
          comporti riduzioni di spesa  o comunque  non incrementi  la
          spesa    complessiva riferita  al personale  effettivamente
          in  servizio   al  31  dicembre  dell'anno precedente.
            3. Per la ridefinizione degli uffici  e  delle  dotazioni
          organiche  si procede periodicamente  e comunque a scadenza
          triennale, nonche' ove risulti necessario    a  seguito  di
          riordino,    fusione,  trasformazione  o  trasferimento  di
          funzioni. Ogni amministrazione procede adottando  gli  atti
          previsti dal proprio ordinamento.
            4.  Le    variazioni  delle    dotazioni  organiche  gia'
          determinate sono approvate dall'organo  di vertice    delle
          amministrazioni     in  coerenza  con  la    programmazione
          triennale del  fabbisogno di personale  di cui all'art.  39
          della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti
          di   programmazione   economicofinanziaria     pluriennale.
          Per        le  amministrazioni      dello    Stato,      la
          programmazione   triennale  del fabbisogno di personale  e'
          deliberata  dal  Consiglio  dei  Ministri  e  le variazioni
          delle  dotazioni  organiche  sono  determinate   ai   sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.
            5. Per la  Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per il
          Ministero  degli  affari     esteri,  nonche'      per   le
          amministrazioni    che esercitano competenze  istituzionali
          in materia   di   difesa   e sicurezza    dello  Stato,  di
          polizia  e  di giustizia, sono  fatte salve  le particolari
          disposizioni dettate dalle   normative di  settore.  L'art.
          5,  comma 3, del decreto  legislativo 30 dicembre  1992, n.
          503,  relativamente al personale appartenente   alle  Forze
          di  polizia    ad  ordinamento  civile, si   interpreta nel
          senso che  al predetto  personale non  si applica l'art. 16
          dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti
          per   la determinazione   delle    piante  organiche    del
          personale    degli istituti   e  scuole  di  ogni  ordine e
          grado  e  delle   istituzioni educative.   Le  attribuzioni
          del   Ministero      dell'universita'  e     della  ricerca
          scientifica    e  tecnologica    relative    a    tutto  il
          personale   tecnico   e      amministrativo  universitario,
          compresi i  dirigenti, sono devolute  all'universita'    di
          appartenenza.  Parimenti  sono attribuite agli  osservatori
          astronomici,   astrofisici    e    vesuviano    tutte    le
          attribuzioni   del  Ministero   dell'universita'   e  della
          ricerca   scientifica  e     tecnologica  in  materia    di
          personale, ad  eccezione di quelle relative al reclutamento
          del personale di ricerca.
            6.  Le  amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti di cui   al presente   articolo  e    a  quelli
          previsti   dall'art.    31  non  possono  assumere    nuovo
          personale, compreso quello    appartenente  alle  categorie
          protette".
            Art.  14. -   1. Il Ministro esercita le funzioni  di cui
          all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente,  e comunque
          ogni anno entro dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  legge  di  bilancio,  anche sulla base delle
          proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
            a) definisce obiettivi, priorita', piani  e programmi  da
          attuare ed emana   le    conseguenti   direttive   generali
          per   l'attivita' amministrativa e per la gestione;
            b)   effettua,   ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai sensi della  lettera  a),    l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti    ai  centri  di responsabilita' delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1, lettera c), del presente   decreto, ivi  comprese
          quelle di  cui all'art. 3 del  decreto legislativo 7 agosto
          1997,  n.   279,   ad esclusione  delle  risorse necessarie
          per il  funzionamento degli  uffici di  cui  al   comma  2;
          provvede    alle variazioni   delle assegnazioni  con    le
          modalita'   previste  dal    medesimo  decreto  legislativo
          7   agosto   1997,   n. 279,  tenendo  altresi'  conto  dei
          procedimenti   subprocedimenti  attribuiti    ed     adotta
          gli   altri provvedimenti ivi previsti.
            2.  Per  l'esercizio delle funzioni di  cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale    di       uffici     di      diretta
          collaborazione,    aventi  esclusive competenze di supporto
          e  di   raccordo   con   l'amministrazione,   istituiti   e
          disciplinati con  regolamento adottato  ai sensi  del comma
          4-bis  dell'art. 17 della  legge 23 agosto 1988, n. 400.  A
          tali uffici sono assegnati, nei  limiti  stabiliti    dallo
          stesso regolamento: dipendenti pubblici anche  in posizione
          di    aspettativa,  fuori  ruolo   o comando; collaboratori
          assunti con contratti   a  tempo  determinato  disciplinati
          dalle  norme  di diritto privato;  esperti e consulenti per
          particolari  professionalita'  e  specializzazioni,     con
          incarichi di collaborazione coordinata e  continuativa. Per
          i   dipendenti pubblici si  applica la disposizione  di cui
          all'art. 17,  comma 14,  della legge   15 maggio  1997,  n.
          127.  Con  lo  stesso  regolamento  si provvede al riordino
          delle Segreterie   particolari    dei    Sottosegretari  di
          Stato.   Con   decreto adottato  dall'Autorita' di  governo
          competente,  di concerto  con il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio    e      della   programmazione   economica,   e'
          determinato, in   attuazione  dell'art.    12,  comma    1,
          lettera    n),  della  legge 15   marzo 1997, n. 59,  senza
          aggravi di spesa   e, per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti    collettivi  nazionali di lavoro, fino  ad  una
          specifica    disciplina   contrattuale,   il    trattamento
          economico  accessorio,    da corrispondere   mensilmente, a
          fronte    delle    responsabilita',   degli   obblighi   di
          reperibilita' e di disponibilita' ad orari  disagevoli,  ai
          dipendenti   assegnati  agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari di Stato.  Tale trattamento, consistente  in
          un unico  emolumento,    e'   sostitutivo   dei    compensi
          per    il    lavoro straordinario,   per la   produttivita'
          collettiva  e    per  la     qualita'   della   prestazione
          individuale.   Con effetto dalla data  di entrata in vigore
          del regolamento  di cui  al presente  comma sono   abrogate
          le norme del regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n.  1100,
          e  successive  modificazioni    ed  integrazioni,   ed ogni
          altra norma  riguardante la costituzione  e la   disciplina
          dei   Gabinetti     dei    Ministri  e    delle  Segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
            3. Il Ministro non puo'  revocare, riformare, riservare o
          avocare a se'  o altrimenti  adottare provvedimenti  o atti
          di competenza  dei dirigenti. In caso  di inerzia o ritardo
          il Ministro  puo' fissare un termine  perentorio  entro  il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti. Qualora  l'inerzia permanga, o  in caso   di
          grave  inosservanza  delle   direttive  generali  da  parte
          del  dirigente competente, che determinino pregiudizio  per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi  di  urgenza previa contestazione, un  commissario  ad
          acta,  dando  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
          previsto   dall'art. 2,  comma 3,  lettera p),  della legge
          23 agosto 1988, n.   400.  Resta  altresi'    salvo  quanto
          previsto  dall'art.    6  del  testo unico   delle leggi di
          pubblica sicurezza,  approvato    con  regio  decreto    18
          giugno    1931,   n. 773,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  e dall'art.   10 del   relativo  regolamento
          emanato con regio  decreto 6  maggio  1940,  n. 635.  Resta
          salvo    il potere  di annullamento ministeriale per motivi
          di legittimita'".
            "Art. 16. - 1-4. (Omissis).
            5. Gli  ordinamenti delle amministrazioni pubbliche    al
          cui  vertice e'   preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento  o   altro dirigente   comunque    denominato,
          con  funzione  di  coordinamento  di uffici dirigenziali di
          livello generale,  ne definiscono i compiti ed i poteri".
            -   Il decreto   del  Presidente    del    Consiglio  dei
          Ministri  del    30 aprile 1997  riguarda: "Uniformita'  di
          trattamento sul  diritto agli studi universitari, ai  sensi
          dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".
            -  La    legge  15  maggio   1997, n.   127, e successive
          modificazioni  e  integrazioni,      prevede:       "Misure
          urgenti       per       lo      snellimento  dell'attivita'
          amministrativa   e dei   procedimenti di decisione    e  di
          controllo".
            -    Il   decreto   del    Ministro   dell'universita'  e
          della   ricerca scientifica   21 luglio   1997,  n.    245,
          prevede:    "Regolamento  recante norme   in   materia   di
          accessi   all'istruzione   universitaria   e   di  connesse
          attivita' di orientamento".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 27 gennaio
          1998,   n.    25,    riguarda:    "Regolamento      recante
          disciplina  dei   procedimenti relativi    allo    sviluppo
          ed     alla    programmazione  del   sistema universitario,
          nonche' ai  comitati  regionali  di coordinamento,  a norma
          dell'articolo   20, comma   8, lettere   a) e    b),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59".
            -  Il  decreto   legislativo  8  maggio  1998,   n.  178,
          prevede:   "Trasformazione   degli   istituti  superiori di
          educazione  fisica  e istituzione di facolta'  e  di  corsi
          di  laurea  e  di  diploma  in  scienze  motorie,  a  norma
          dell'articolo 17, comma 115, della  legge 15  maggio  1997,
          n. 127".
            -  Il  decreto   legislativo  5  giugno  1998,   n.  204,
          prevede:    "Disposizioni    per   il    coordinamento,  la
          programmazione   e    la valutazione     della     politica
          nazionale    relativa      alla      ricerca  scientifica e
          tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,  lettera  d),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            -    La   legge   3   luglio   1998,    n.  210,  recita:
          "Norme    per    il  reclutamento  dei  ricercatori  e  dei
          professori universitari di ruolo".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 19 ottobre
          1998,  n.   390,  prevede:    "Regolamento  recante   norme
          sulle   modalita'  di espletamento  delle   procedure   per
          il   reclutamento  dei  professori universitari di  ruolo e
          dei  ricercatori, a norma dell'art.  1 della legge 3 luglio
          1998, n. 210".
            -  Il   decreto   del    Ministro   dell'universita'    e
          della    ricerca scientifica    e  tecnologica    8  giugno
          1999,  n.   235,  prevede:  "Modificazioni  ed integrazioni
          al   decreto    ministeriale  21    luglio  1997,  n.  245,
          concernente:  "Regolamento  recante  norme    in materia di
          accessi   all'istruzione   universitaria   e di    connesse
          attivita'  di orientamento".
            -  Il  testo  dell'art.  77  del   decreto legislativo 30
          luglio 1999, n.   300  (Riforma    dell'organizzazione  del
          Governo,  a    norma  dell'articolo 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59), e' il seguente:
            "Art. 77. - 1. Fino alla  data di entrata in  vigore  dei
          regolamenti    di    organizzazione        del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita' e della  ricerca,     il
          Ministero  dell'universita'  e   della  ricerca scientifica
          e  tecnologica  e' riordinato  ai sensi dell'art. 17, comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  prevedendo  un
          dipartimento  per   le funzioni  finali,  con  non piu'  di
          due   uffici di    livello  dirigenziale  generale  al  suo
          interno,    nonche'  non  piu'  di  due  uffici  di livello
          dirigenziale generale per funzioni strumentali".
           Note all'art. 1:
            -  Si   riporta il testo  degli articoli  1, 2, 3,  4 e 5
          del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
            "Art. 1. - 1. Il Governo, nel documento di programmazione
          economica e    finanziaria    (DPEF),    determina      gli
          indirizzi  e  le  priorita' strategiche per gli  interventi
          a   favore  della     ricerca  scientifica  e  tecnologica,
          definendo  il  quadro    delle   risorse   finanziarie   da
          attivare   e  assicurando  il  coordinamento con  le  altre
          politiche nazionali.
            2. Sulla base degli indirizzi di  cui al comma  1,  delle
          risoluzioni  parlamentari  di   approvazione del   DPEF, di
          direttive  del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  dei
          piani  e dei  programmi di competenza delle amministrazioni
          dello Stato, di osservazioni   e  proposte  delle  predette
          amministrazioni, e'  predisposto,  approvato e  annualmente
          aggiornato, ai sensi  dell'art. 2 del presente  decreto, il
          Programma  nazionale    per la   ricerca (PNR),   di durata
          triennale. Il  PNR, con riferimento alla dimensione europea
          e internazionale della  ricerca  e  tenendo  conto    delle
          iniziative,    dei contributi   e delle  realta' di ricerca
          regionali, definisce gli obiettivi generali e le  modalita'
          di  attuazione  degli   interventi alla   cui realizzazione
          concorrono, con risorse  disponibili  sui loro   stati   di
          previsione  o   bilanci,  le pubbliche amministrazioni, ivi
          comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti  e   nel
          rispetto      delle    loro    autonomie    ed    attivita'
          istituzionali, le universita' e gli  enti di  ricerca.  Gli
          obiettivi  e gli  interventi  possono  essere   specificati
          per  aree  tematiche, settori,  progetti,   agenzie,   enti
          di    ricerca,    anche   prevedendo apposite intese tra le
          amministrazioni dello Stato.
            3.  Specifici  interventi    di   particolare   rilevanza
          strategica,  indicati  nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
          il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
          anche   a valere su  di  un  apposito  Fondo    integrativo
          speciale    per   la ricerca,  di seguito  denominato Fondo
          speciale, da istituire  nello    stato  di  previsione  del
          Ministero  del tesoro, del bilancio e  della programmazione
          economica, a partire dal 1   gennaio 1999,  con    distinto
          provvedimento legislativo,  che ne determina   le   risorse
          finanziarie   aggiuntive   agli   ordinari stanziamenti per
          la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
            4. Le  pubbliche amministrazioni,  nell'adottare piani  e
          programmi  che    dispongono,    anche   parzialmente,   in
          materia   di   ricerca,   con esclusione   della    ricerca
          libera    nelle   universita'   e negli  enti, operano   in
          coerenza   con  le    finalita'  del    PNR,    assicurando
          l'attuazione  e  il    monitoraggio  delle  azioni  da esso
          previste per la parte  di  loro  competenza.  I    predetti
          piani     e    programmi    sono  comunicati  al  Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          (MURST) entro trenta giorni dalla data  di  adozione  o  di
          approvazione.
            5.   I   risultati  delle  attivita'  di   ricerca  delle
          pubbliche  amministrazioni,  ovvero  di  quella   da   esse
          finanziata,  sono  soggetti  a  valutazione sulla base   di
          criteri generali indicati  dal comitato di cui  all'art. 5,
          comma  1,    nel  rispetto    della  specificita'   e delle
          metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
            6.  In  allegato      alla   relazione   previsionale   e
          programmatica  di  cui  all'art. 15   della legge  5 agosto
          1978, n.  468, sono  riportate le spese per attivita'    di
          ricerca  a carico  di ciascuna amministrazione dello Stato,
          degli enti di ricerca   da esse vigilati o    finanziati  e
          delle    universita',    sostenute    nell'ultimo esercizio
          finanziario    e  indicate      come    previsione      nel
          triennio,      secondo   criteri     di individuazione e di
          esposizione     determinati  con   decreto   del   Ministro
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica,   di concerto   con      il    Ministro    del
          tesoro,     del    bilancio      e    della  programmazione
          economica".
            "Art. 2. -   1. Il Comitato  interministeriale    per  la
          programmazione  economica  (CIPE)  esercita,  ai  sensi del
          presente decreto, le seguenti funzioni:
            a) valuta,  preliminarmente all'approvazione del DPEF  da
          parte  del  Consiglio  dei  Ministri,  lo  schema     degli
          indirizzi di cui all'art. 1, comma 1;
            b) approva il  PNR e gli aggiornamenti annuali,  delibera
          in  ordine  all'utilizzo  del  Fondo  speciale    e  valuta
          periodicamente l'attuazione del PNR;
            c) approva apposite  direttive per il  coordinamento  con
          il   PNR   dei   piani  e     programmi  delle    pubbliche
          amministrazioni, anche  nel corso della loro attuazione;
            d)  esamina, ai  sensi della   legge 27   febbraio  1967,
          n.   48,      gli   stanziamenti   per   la  ricerca  delle
          amministrazioni pubbliche.
            2. L'esercizio delle   funzioni di cui al  comma  1    e'
          coordinato  dal  Ministro dell'universita'  e della ricerca
          scientifica   e tecnologica  nell'ambito    di  un'apposita
          commissione  per    la  ricerca,    di  seguito  denominata
          commissione,  da  istituirsi  presso  il  CIPE   ai   sensi
          dell'art. 1,  comma 3,  del decreto legislativo  5 dicembre
          1997, n.  430. La  commissione, nel lavoro istruttorio  per
          gli  atti  di    cui al comma   1,   opera sulla   base  di
          proposte preliminari   del   Ministro dell'universita'    e
          della  ricerca  scientifica e  tecnologica e  con l'apporto
          delle amministrazioni partecipanti.
            3.    Il   Ministro dell'universita'   e   della  ricerca
          scientifica  e tecnologica  si  avvale  come  supporto   di
          una    segreteria    tecnica  istituita  presso   il MURST,
          nell'ambito della  potesta' regolamentare di organizzazione
          di  detto  Ministero.    La  segreteria  opera  anche  come
          supporto  della  commissione    e delle strutture ad   essa
          collegate. Con  decreto    ministeriale    sono    altresi'
          determinate     le    modalita'    per  l'utilizzazione  di
          personale  comandato  da  altre  amministrazioni,  enti   e
          istituzioni,    nonche' ilimiti numerici  per il ricorso  a
          personale qualificato con contratto a    tempo  determinato
          senza  oneri  aggiuntivi per il   bilancio dello  Stato. Il
          Ministro  dell'universita'    e della ricerca scientifica e
          tecnologica, ai  fini delle attivita' di cui al comma    2,
          puo'  acquisire  osservazioni e  proposte  del comitato  di
          esperti   di  cui  all'art.  3,  dei  consigli  scientifici
          nazionali e della assemblea di  cui al successivo  art.  4.
          Al  Ministro   possono inviare proposte anche  universita',
          enti di ricerca,  ricercatori pubblici e privati,   nonche'
          organismi   di  consulenza   tecnico  scientifica afferenti
          alle amministrazioni pubbliche".
            "Art. 3. - 1. Il Governo si  avvale  di  un  comitato  di
          esperti  per  la  politica  della ricerca (CEPR), istituito
          presso il MURST, composto da non  piu'    di  nove  membri,
          nominati  dal  Presidente  del   Consiglio, su proposta del
          Ministro dell'universita'   e della ricerca  scientifica  e
          tecnologica, scelti tra personalita' di alta qualificazione
          del   mondo  scientifico,     tecnologico,       culturale,
          produttivo  e   delle  parti sociali, assicurando l'apporto
          di   competenze   diverse.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'universita'      e   della  ricerca  scientifica     e
          tecnologica sono  determinate  la durata  del   mandato   e
          le  norme    generali    di  funzionamento.    I dipendenti
          pubblici  possono  essere collocati  in aspettativa per  la
          durata del mandato.
            2.  Le  indennita' spettanti ai  membri del comitato sono
          determinate con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, a valere sullo
          stato di previsione del MURST.
            3.  Il   Ministro dell'universita'   e   della    ricerca
          scientifica   e tecnologica affida  ai membri  del comitato
          o   al comitato   nella sua  collegialita'    compiti    di
          consulenza    e di   studio   concernenti  la politica e lo
          stato della ricerca, nazionale e internazionale.
            4. Il   CEPR, nell'esercizio delle sue    funzioni,  puo'
          corrispondere  con  tutte  le amministrazioni pubbliche  al
          fine di ottenere notizie  e  informazioni,    nonche'  puo'
          chiedere    collaborazione per   specifiche attivita'.   Le
          amministrazioni   dello   Stato possono   a   loro    volta
          avvalersi  del CEPR per pareri su  programmi e attivita' di
          ricerca di propria competenza.
            5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'art.  2,
          comma 3".
            "Art.  4.    - 1. I  Consigli scientifici nazionali (CSN)
          sono organi rappresentativi della  Comunita'    scientifica
          nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.
            2.  I    Consigli scientifici   nazionali, integrati   da
          rappresentanti  delle    amministrazioni  pubbliche,    del
          mondo    della produzione,   dei servizi   e   delle  forze
          sociali,  costituiscono  l'Assemblea  della scienza e della
          tecnologia (AST).
            3. Con   uno o piu' regolamenti   da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del  Ministro  dell'universita'    e    della
          ricerca scientifica  e  tecnologica  sono determinati:
               a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;
            b)  il  numero    dei componenti i CSN, non inferiore  al
          cinquanta per cento  dei  componenti   dell'Assemblea,   la
          durata    del    mandato,    le  modalita'     della   loro
          elezione  diretta   o  di    secondo   grado,  l'elettorato
          attivo e passivo;
               c) il numero complessivo dei componenti l'Assemblea;
            d)      il  numero     dei  componenti    l'Assemblea  in
          rappresentanza delle amministrazioni pubbliche,  del  mondo
          della  produzione,  dei  servizi e delle forze sociali, non
          inferiore ad un terzo del numero complessivo  di  cui  alla
          lettera    c), la durata del mandato e  le procedure per la
          loro designazione;
            e) la  sede e il  supporto organizzativo   e tecnico  dei
          Consigli  e  dell'Assemblea,  senza oneri aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato.
            4.  I  Consigli  eleggono  i  rispettivi   presidenti   e
          l'Assemblea   elegge   un   presidente.      I  Consigli  e
          l'Assemblea approvano norme  interne di organizzazione    e
          di  funzionamento. E'  esclusa  l'attribuzione  ai Consigli
          e all'Assemblea  di  compiti  decisionali relativamente  al
          finanziamento  e  alla  gestione  della  ricerca. A seguito
          delle elezioni e delle  designazioni i Consigli scientifici
          nazionali e l'Assemblea sono   costituiti    ed   insediati
          con   decreti     del    Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica.
             5. I Consigli e l'Assemblea:
            a)    formulano      osservazioni    e     proposte   per
          l'elaborazione   e  l'aggiornamento    del    PNR,    sulla
          coerenza    con    esso    dei    piani   e programmi delle
          amministrazioni pubbliche    e  degli  enti    di  ricerca,
          nonche'  circa  lo  stato  e l'organizzazione della ricerca
          nazionale;
            b)  svolgono attivita'  di  consulenza per   conto    del
          CIPE,    delle  amministrazioni  pubbliche,  degli  enti di
          ricerca".
            "Art.  5. -  1.  E'  istituito, presso   il   MURST,   il
          Comitato    di indirizzo per  la valutazione della  ricerca
          (CIVR), composto   da non piu'  di    sette  membri,  anche
          stranieri,    di  comprovata qualificazione ed  esperienza,
          scelti   in una   pluralita' di   ambiti  metodologici    e
          disciplinari.  Il  Comitato  opera  per    il sostegno alla
          qualita' e alla migliore  utilizzazione   della     ricerca
          scientifica    e    tecnologica nazionale, secondo autonome
          determinazioni con  il  compito  di  indicare  i    criteri
          generali   per le  attivita' di  valutazione dei  risultati
          della  ricerca,  di   promuovere      la   sperimentazione,
          l'applicazione  e la diffusione di metodologie, tecniche  e
          pratiche di valutazione, degli enti e  delle    istituzioni
          scientifiche  e  di  ricerca,    dei  programmi  e progetti
          scientifici e  tecnologici  e delle  attivita' di  ricerca,
          favorendo al riguardo  il confronto e la cooperazione   tra
          le  diverse  istituzioni  operanti nel settore, nazionali e
          internazionali.
            2.  Con  decreto    del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,   su  proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  sono  nominati i componenti del comitato e ne
          e'  determinata    la  durata  del  mandato.  I  dipendenti
          pubblici  possono   essere collocati in  aspettativa per la
          durata del mandato. Il Comitato  elegge  nel  suo  seno  il
          presidente.
            3.    Il   Comitato,   d'intesa   con le  amministrazioni
          dello  Stato, collabora con strutture interne alle medesime
          per la definizione  e  la  progettazione  di  attivita'  di
          valutazione    di  enti  di  ricerca  da  esse  vigilati  o
          finanziati, nonche' di  progetti e programmi di ricerca  da
          esse    realizzati  o    coordinati.  Al   Comitato possono
          ricorrere anche altre pubbliche amministrazioni.
            4. Le indennita' spettanti ai  membri del  Comitato  sono
          determinate  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e  tecnologica,  a  valere  sullo
          stato di previsione del MURST.
            5.   Il   Comitato   predispone      rapporti   periodici
          sull'attivita' svolta e una relazione annuale in    materia
          di  valutazione  della  ricerca,  che trasmette al Ministro
          dell'universita'      e   della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica,  ai   Ministri  interessati  e  al   CIPE.  Il
          Ministro  dell'universita' e   della ricerca  scientifica e
          tecnologica  cura la pubblicazione   e la   diffusione  dei
          rapporti e  delle relazioni  del Comitato.
            6.    Le competenze   di indirizzo   e di  promozione del
          comitato non possono  essere delegate  ad altri   soggetti.
          Il    Comitato si  avvale della segreteria  tecnica di  cui
          all'art. 2,   comma 3,   del presente  decreto    e    puo'
          ricorrere,   limitatamente    a    specifici    adempimenti
          strumentali,  a  societa' od   enti   prescelti   ai  sensi
          del    decreto  legislativo    17 marzo   1995, n.   157, e
          successive modificazioni   ed integrazioni, in  materia  di
          appalti di servizi".
            -  Si riporta  il testo  dell'art. 17,  comma 102,  della
          legge    15  maggio  1997,  n.  127  (Misure urgenti per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
            "102.  Il  Consiglio  universitario  nazionale  (CUN)  e'
          organo elettivo di   rappresentanza    delle    istituzioni
          autonome  universitarie.  Esso formula pareri e proposte:
               a) sulla programmazione universitaria;
            b)  sui  criteri  per  la  utilizzazione  della  quota di
          riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
          universita';
            c) sui decreti   di cui  ai  commi  95  e    96,  nonche'
          sull'approvazione dei regolamenti didattici d'Ateneo;
               d) sui settori scientificodisciplinari;
            e)    sul    reclutamento    dei     professori   e   dei
          ricercatori dell'Universita'".
            - Si  riporta il  testo dell'art.  20, comma  8,  lettera
          b),  della  legge  15 marzo 1997, n. 59  (Delega al Governo
          per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed
          enti  locali, per la riforma della pubblica amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa).
            "8.  In  sede  di prima attuazione della presente legge e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'   di cui  al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati    appositi regolamenti  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
               a) (omissis);
            b) composizione  e funzioni degli organismi    collegiali
          nazionali  e  locali di  rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo   altresi'  l'istituzione
          di  un    Consiglio  nazionale   degli studenti, eletto dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta".