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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1999, n. 476

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-12-1999
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-12-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 11, comma 1, della  legge 26 ottobre 1995, n. 447,
recante legge quadro in materia di inquinamento acustico;
  Visto il  codice della  navigazione, emanato  con regio  decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visto il  decreto del  Ministro dell'ambiente,  di concerto  con il
Ministro dei trasporti e della  navigazione, in data 31 ottobre 1997,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  267 del  15 novembre  1997,
recante metodologia di misura del rumore aeronautico;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 11 dicembre 1997,
n.  496, recante  norme per  la riduzione  dell'inquinamento acustico
prodotto dagli aeromobili civili;
  Vista  la  sentenza   n.  535  del  4  marzo   1999  del  tribunale
amministrativo regionale per il Veneto,  che annulla l'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla  proposta  del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con  il
Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Limitazioni al traffico aereo notturno
  1.  L'articolo 5  del decreto  del Presidente  della Repubblica  11
dicembre 1997, n. 496, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 5. - 1.  A decorrere dal sesto mese dalla  data di entrata in
vigore  del  presente regolamento,  ovvero,  nei  casi di  urgenza  e
necessita', nel termine piu' breve individuato per singoli aeroporti,
con provvedimento  motivato del  Ministro dell'ambiente,  di concerto
con il  Ministro dei  trasporti e della  navigazione, sono  vietati i
movimenti aerei civili  negli aeroporti civili e  militari, aperti al
traffico civile, dalle ore 23 alle ore 6 locali.
  2. Nel periodo notturno indicato al comma 1, deve essere assicurata
l'agibilita' dell'aeroporto per consentire  i voli di Stato, sanitari
e di emergenza.
  3.  Con decreto  del  Ministro dell'ambiente,  di  concerto con  il
Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro sessanta
giorni  dalla data  di entrata  in vigore  del presente  regolamento,
possono essere autorizzati voli notturni  diversi da quelli di cui al
comma 2,  con particolare riferimento  ai voli  postali e ai  voli in
ritardo.
  4.  Con decreto  del  Ministro dell'ambiente,  di  concerto con  il
Ministro dei trasporti e della  navigazione, sentite le regioni e gli
enti locali territorialmente  competenti, possono essere autorizzati,
per i  singoli aeroporti, voli notturni  diversi da quelli di  cui al
comma 2, ove  venga accertato, dagli organi  di controllo competenti,
il non superamento della zona di rispetto A dell'intorno aeroportuale
del valore di 60 dB(A)Lvan.
  5.  Il  valore  di  esposizione  di cui  al  comma  precedente,  da
attribuire esclusivamente ai voli oggetto di limitazione, deve essere
misurato, secondo  le metodologie riportate nel  decreto ministeriale
31 ottobre 1997,  in corrispondenza di edifici  abitativi posti nella
zona A, di cui all'articolo 6, comma l, del medesimo decreto.
  6.  Ferme  restando  le  procedure antirumore  stabilite  per  ogni
aeroporto dalle  commissioni di  cui al comma  1 dell'articolo  5 del
citato  decreto 31  ottobre  1997, i  voli  notturni, compresi  nella
fascia oraria  dalle ore 23 alle  ore 6 locali, diversi  da quelli di
cui al comma 2, devono  essere effettuati con velivoli che soddisfino
i requisiti acustici  previsti dal capitolo 3,  parte seconda, volume
primo,  dell'allegato  16  alla  Convenzione  relativa  all'aviazione
civile  internazionale,  stipulata  a  Chicago il  7  dicembre  1944,
approvata e resa  esecutiva con decreto legislativo 6  marzo 1948, n.
616, e ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561.
  7.  Per  le  finalita'  di  cui al  comma  precedente,  le  regioni
trasmettono  ai  Ministri  dell'ambiente  e  dei  trasporti  e  della
navigazione  una  relazione  mensile   sul  monitoraggio  del  rumore
aeroportuale.".
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  Il comma 1  dell'art. 11 della legge 26 ottobre  1995,
          n. 447, e' il seguente:
            "1. Entro   un anno dalla data    di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,    con   decreto    del  Presidente
          della  Repubblica,    previa deliberazione del    Consiglio
          dei   Ministri, su proposta  del Ministro dell'ambiente  di
          concerto,   secondo     le    materie      di    rispettiva
          competenza,     con    i    Ministri      della    sanita',
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  dei
          trasporti  e  della  navigazione, dei lavori  pubblici    e
          della  difesa,  sono   emanati  regolamenti  di esecuzione,
          distinti  per    sorgente    sonora  relativamente     alla
          disciplina  dell'inquinamento acustico  avente  origine dal
          traffico  veicolare,    ferroviario,  marittimo   ed aereo,
          avvalendosi  anche    del  contributo    tecnicoscientifico
          degli    enti    gestori      dei   suddetti servizi, dagli
          autodromi, dalle   piste motoristiche   di  prova    e  per
          attivita'   sportive,  da  natanti,    da  imbarcazioni  di
          qualsiasi  natura,  nonche'  dalle   nuove   localizzazioni
          aeroportuali".
            -  L'art.  5  del  D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, e' il
          seguente:
            "Art. 5. - 1.  A decorrere dal sesto mese dalla  data  di
          entrata  in vigore del  presente regolamento, sono  vietati
          i movimenti  aerei su tutti  gli aeroporti   civili   dalle
          ore  23   alle  ore  6 locali,  ad esclusione   di   quelli
          nelle        circoscrizioni         degli         aeroporti
          intercontinentali  di Roma-Fiumicino  e  Milano-Malpensa  e
          dei     voli  effettuati  per  il    servizio  postale  con
          aeromobili  che soddisfino ai requisiti  acustici  previsti
          dal   capitolo      3,   parte     seconda,  volume  primo,
          dell'allegato     16     alla     Convenzione      relativa
          all'aviazione   civile    internazionale,    stipulata    a
          Chicago il  7  dicembre  1944, approvata e resa   esecutiva
          con  decreto legislativo 6  marzo 1948, n.  616, ratificato
          con   legge 17 aprile 1956, n. 561.    In  questi  casi  e'
          previsto   il   mantenimento   delle   procedure   standard
          antirumore.
            2. In   deroga a quanto stabilito   al  comma  1,  l'Ente
          nazionale  per l'aviazione civile,  d'intesa con le regioni
          interessate, sentito  il  Ministero  dell'ambiente,    puo'
          autorizzare ulteriori voli  notturni a condizione che:
            a)   siano effettuati  con  aeromobili che  soddisfano ai
          requisiti acustici  previsti  dal  capitolo  3  di  cui  al
          precedente comma 1;
            b)  il valore  Lvan di  cui al  decreto interministeriale
          previsto  dall'art. 3,   comma 1, lettera  m), della  legge
          26 ottobre  1995, n.   447,   allegato A,   punto   5,  non
          superi    il valore   di  60 dB(A)  in corrispondenza degli
          edifici posti nella  zona A di cui   allo  stesso  decreto,
          art.  6,  comma  1,    conseguito  con  il  rispetto  delle
          procedure standards antirunore.
            2.  Nella    fascia  oraria   di cui   al comma   1, deve
          essere comunque assicurata l'agibilita  dell'aeroporto  per
          consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza".
            -  L'art.  17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il
          seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a)  l'ecuzione    delle leggi e  dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la     denominazione     di ''regolamento'' sono   adottati
          previo parere del  Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
           Note all'art. 1:
            -  L'art.  5  del  D.P.R.  11   dicembre 1997, n. 496, e'
          riportato nelle note alle premesse.
            - Si riportano i testi degli articoli 5, comma  1,  e  6,
          comma  1,  del  decreto    ministeriale   31 ottobre   1997
          (Metodologia    di  misura     del   rumore   aeroportuale)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 267 del 15 novembre
          1997:
            "Art.  5.    - 1.   Entro trenta  giorni dal  termine dei
          lavori delle commissioni  di  cui  al  precedente art.   4,
          l'Ente   nazionale   per l'aviazione civile istituisce, per
          ogni aeroporto aperto al traffico civile,  una  commissione
          presieduta  dal  competente direttore  della circoscrizione
          aeroportuale   e   composta da   un   rappresentante    per
          ognuno     dei  seguenti   soggetti:   regione,   provincia
          e    comuni interessati;   Agenzia   regionale    per    la
          protezione      dell'ambiente;   dell'Ente   nazionale   di
          assistenza al volo, vettori  aerei,  societa'  di  gestione
          aeroportuale".
            "Art.    6. -   1. Le   commissioni   di cui  all'art. 5,
          comma l,  del presente  decreto, tenuto  conto del    piano
          regolatore  aeroportuale, degli strumenti di pianificazione
          territoriale  e  urbanistica  vigenti e   delle   procedure
          antirumore      adottate,      definisce,      nell'intorno
          aeroportuale,  i  confini  delle seguenti aree di rispetto:
          zona A, zona B, zona C".
            -  Il  decreto  legislativo 6   marzo 1948, n. 616, reca:
          "Approvazione   della   convenzione   internazionale    per
          l'aviazione  civile,  stipulata  a  Chicago  il  7 dicembre
          1944".
            -  La legge  17  aprile  1956, n.  561,  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  156 del  25  giugno   1956,   reca:
          "Ratifica    ai   sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
          luogotenenziale  16  marzo  1946,  n.    98,  di    decreti
          legislativi  emanati dal  Governo durante  il periodo della
          Costituente".