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DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1999, n. 471

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/2005)
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Testo in vigore dal: 16-12-1999
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
    IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
"attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi,  e  94/62/CE  sugli  imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio,  modificato  ed  integrato  con il decreto legislativo 8
novembre  1997,  n. 389 e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in
particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n, e 22, comma 5;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
  D'intesa  con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 1luglio
1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 22 ottobre 1999;
                               ADOTTA
                      il presente regolamento:
                               Art. 1
                       (Campo di applicazione)
1.  Il  presente  regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le
modalita'  per  la  messa  in sicurezza, la bonifica, e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17, dei decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modifiche ed
integrazioni. A tal fine disciplina:
a  - i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle
acque  superficiali  e  delle  acque  sotterranee  in  relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti;
b  -  le  procedure  di  riferimento  per il prelievo e l'analisi dei
campioni;
c -i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
   ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione
   dei relativi progetti; d
d -i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde
   acquifere  che  facciano  ricorso  a  batteri,  a  ceppi batterici
   mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo;
e -il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei
   siti   da   bonificare  e  interventi  di  bonifica  e  ripristino
   ambientale effettuati da pane della pubblica amministrazione;
f -i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse
   nazionale.
2. Le   disposizioni   del   presente   decreto   non   si  applicano
   all'abbandono   di  rifiuti  disciplinato  dall'articolo  14,  del
   decreto   legislativo   5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive
   modificazioni  ed  integrazioni.  In ogni caso si dovra' procedere
   alla   classificazione,   quantificazione   ed  indicazione  della
   localizzazione  nel  sito  dei rifiuti abbandonati o depositati in
   modo incontrollato, ai fini degli eventuali interventi di bonifica
   e  ripristino  ambientale  da  effettuare  ai  sensi  del presente
   decreto  nel  caso  in  cui,  a  seguito  della rimozione, avvio a
   recupero  e  smaltimento  dei  suddetti  rifiuti,  si  accerti  il
   superamento  o  il pericolo concreto ed attuale di superamento dei
   valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3,
   comma 1.
3. Le norme del presente, decreto che disciplinano la competenza e la
   realizzazione  degli  interventi di messa in sicurezza d'emergenza
   non  si  applicano  qualora  la  vigilanza  ed  il controllo sugli
   impianti  produttivi e di gestione dei. rifiuti nonche' l'adozione
   delle  misure  necessarie  per  prevenire  i  rischi e limitare le
   conseguenze  di  incidenti  a  tutela dell'ambiente e della salute
   umana siano disciplinati da disposizioni speciali. In tali casi la
   bonifica  ed.  il  ripristino ambientale dei siti restano comunque
   disciplinati dal presente decreto.
4. Le  disposizioni dei presente regolamento non si applicano; se non
   in  quanto  espressamente  richiamate, agli interventi di bonifica
   disciplinati da leggi speciali.
5. Gli  'interventi  di  bonifica e ripristino ambientale per le aree
   caratterizzate  da  inquinamento  diffuso  sono disciplinati dalla
   regione con appositi piani.
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
    IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
"attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi,  e  94/62/CE  sugli  imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio,  modificato  ed  integrato  con il decreto legislativo 8
novembre  1997,  n. 389 e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in
particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n, e 22, comma 5;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
  D'intesa  con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 1luglio
1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 22 ottobre 1999;
                               ADOTTA
                      il presente regolamento:
                               Art. 1
                       (Campo di applicazione)
1.  Il  presente  regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le
modalita'  per  la  messa  in sicurezza, la bonifica, e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17, dei decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modifiche ed
integrazioni. A tal fine disciplina:
a  - i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle
acque  superficiali  e  delle  acque  sotterranee  in  relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti;
b  -  le  procedure  di  riferimento  per il prelievo e l'analisi dei
campioni;
c -i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
   ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione
   dei relativi progetti; d
d -i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde
   acquifere  che  facciano  ricorso  a  batteri,  a  ceppi batterici
   mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo;
e -il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei
   siti   da   bonificare  e  interventi  di  bonifica  e  ripristino
   ambientale effettuati da pane della pubblica amministrazione;
f -i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse
   nazionale.
2. Le   disposizioni   del   presente   decreto   non   si  applicano
   all'abbandono   di  rifiuti  disciplinato  dall'articolo  14,  del
   decreto   legislativo   5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive
   modificazioni  ed  integrazioni.  In ogni caso si dovra' procedere
   alla   classificazione,   quantificazione   ed  indicazione  della
   localizzazione  nel  sito  dei rifiuti abbandonati o depositati in
   modo incontrollato, ai fini degli eventuali interventi di bonifica
   e  ripristino  ambientale  da  effettuare  ai  sensi  del presente
   decreto  nel  caso  in  cui,  a  seguito  della rimozione, avvio a
   recupero  e  smaltimento  dei  suddetti  rifiuti,  si  accerti  il
   superamento  o  il pericolo concreto ed attuale di superamento dei
   valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3,
   comma 1.
3. Le norme del presente, decreto che disciplinano la competenza e la
   realizzazione  degli  interventi di messa in sicurezza d'emergenza
   non  si  applicano  qualora  la  vigilanza  ed  il controllo sugli
   impianti  produttivi e di gestione dei. rifiuti nonche' l'adozione
   delle  misure  necessarie  per  prevenire  i  rischi e limitare le
   conseguenze  di  incidenti  a  tutela dell'ambiente e della salute
   umana siano disciplinati da disposizioni speciali. In tali casi la
   bonifica  ed.  il  ripristino ambientale dei siti restano comunque
   disciplinati dal presente decreto.
4. Le  disposizioni dei presente regolamento non si applicano; se non
   in  quanto  espressamente  richiamate, agli interventi di bonifica
   disciplinati da leggi speciali.
5. Gli  'interventi  di  bonifica e ripristino ambientale per le aree
   caratterizzate  da  inquinamento  diffuso  sono disciplinati dalla
   regione con appositi piani.