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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 461

Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
Testo in vigore dal: 24-12-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 98, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998,  n.  112,  recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed  agli  enti
locali, per la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma  4,  lettera  b),  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59,   come   modificato   ed   integrato
dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 giugno 1998,  n.  191,  che,
tra  i  compiti  di  rilievo  nazionale  esclusi  dal   conferimento,
individua  quelli  strettamente  preordinati   alla   programmazione,
progettazione,   esecuzione   e   manutenzione   di    grandi    reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge  statale
ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  con
i decreti legislativi di  cui  al  comma  1  del  medesimo  articolo,
stabilendo, altresi', che, in mancanza dell'intesa sopraindicata,  il
Consiglio dei Ministri deliberi in via definitiva,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 10 della soprarichiamata legge n. 59 del 15  marzo
1997, che prevede  che  disposizioni  correttive  e  integrative  dei
decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1  della  medesima
legge possano essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
principi direttivi e con le stesse procedure,  entro  un  anno  dalla
data della loro entrata in vigore; 
  Visti l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo  1999,  n.  50,  e
l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241,  con  cui  e'  stato
prorogato, tra l'altro, il termine, fissato dal sopracitato  articolo
10, della legge n. 59 del 1997, per  la  emanazione  di  disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo di cui sopra; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 1999; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 14 luglio 1999; 
  Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali, espresso nella seduta del 29 settembre 1999; 
  Acquisito il parere della commissione  parlamentare  consultiva  in
ordine  alla  attuazione  della  riforma  amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 6 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  espresso  nella
seduta del 21 ottobre 1999; 
  Ritenuto,  altresi',  necessario  rettificare  alcune  imprecisioni
relative alle chilometriche di inizio e fine,  alle  estese  ed  alle
denominazioni  degli  itinerari,  rilevate  nella  elencazione  delle
strade di interesse nazionale  nella  versione  sottoposta  all'esame
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e  Bolzano  e  dovute  a  meri  errori
materiali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 1999; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per gli affari regionali e del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b),  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed  integrazioni,  la  rete
autostradale  e  stradale  classificata  di  interesse  nazionale  e'
individuata sulla base delle tabelle  allegate  al  presente  decreto
legislativo, che ne costituiscono parte integrante. 
          Avvertenza: 
                          Il testo delle note qui pubblicato e' stato 
              redatto dall'amministrazione competente per materia, ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
                     sull'emanazione dei decreti del Presidente della 
                     Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
                Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
           Nota al titolo:
            -   Si   trascrive   il   testo  dell'art. 98,  comma  2,
          del     decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112
          (Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi  dello
          Stato  alle  regioni ed  agli  enti locali,  in  attuazione
          del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
            "2. All'individuazione della rete autostradale e stradale
          nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in
          vigore  del presente decreto legislativo, attraverso intese
          nella   Conferenza   unificata.   In   caso   di    mancato
          raggiungimento  delle    intese  nel  termine  suddetto, si
          provvede nei  successivi sessanta  giorni con decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  delibera
          del  Consiglio  dei Ministri".
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  fra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Per   il testo dell'art. 98,    comma  2,  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  si veda in nota al
          titolo.
           Nota all'art. 1:
            -  Si  trascrive il testo  dell'art. 1,  comma 4, lettera
          b), della legge 15 marzo 1997, n. 59   (Delega  al  Governo
          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
          enti locali, per la riforma della pubblica  amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa):
            "4.  Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
          2:
            a) (omissis);
            b)    i   compiti    strettamente   preordinati      alla
          programmazione,   progettazione,       esecuzione         e
          manutenzione     di       grandi     reti  infrastrutturali
          dichiarate  di  interesse    nazionale  con  legge  statale
          ovvero, previa intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti  tra  lo Stato, le  regioni e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi  di  cui
          al  comma  1;  in  mancanza  dell'intesa,  il Consiglio dei
          Ministri delibera    in  via  definitiva  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri".