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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 461

Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
Testo in vigore dal:  24-12-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento, individua quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, stabilendo, altresì, che, in mancanza dell'intesa sopraindicata, il Consiglio dei Ministri deliberi in via definitiva, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della soprarichiamata legge n. 59 del 15 marzo 1997, che prevede che disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge possano essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore;
Visti l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241, con cui è stato prorogato, tra l'altro, il termine, fissato dal sopracitato articolo 10, della legge n. 59 del 1997, per la emanazione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui sopra;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 luglio 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del 29 settembre 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso nella seduta del 21 ottobre 1999;
Ritenuto, altresì, necessario rettificare alcune imprecisioni relative alle chilometriche di inizio e fine, alle estese ed alle denominazioni degli itinerari, rilevate nella elencazione delle strade di interesse nazionale nella versione sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dovute a meri errori materiali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, la rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale è individuata sulla base delle tabelle allegate al presente decreto legislativo, che ne costituiscono parte integrante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, fra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota al titolo.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) (omissis);
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".