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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 454

Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2017)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 18-12-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento  di funzioni e  compiti alle regioni ed  enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica  amministrazione   e   per   la
semplificazione   amministrativa   e  successive   modificazioni   ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
  Visto  il  decreto legislativo  30  luglio  1999, n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Ritenuta la necessita'  di procedere al riordino  del sistema della
ricerca e sperimentazione in agricoltura;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
  Acquisito il parere della Conferenza  permanente per i rapporti tra
lo Stato, le  regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il   parere  della   commissione  parlamentare   di  cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro delle  politiche agricole  e forestali,  di concerto  con il
Ministro  per  la  funzione  pubblica, il  Ministro  per  gli  affari
regionali  e   il  Ministro   del  tesoro,   del  bilancio   e  della
programmazione economica;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
              Istituzione del Consiglio per la ricerca
                 e la sperimentazione in agricoltura
  1. E' istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura,  di  seguito  denominato Consiglio,  ente  nazionale  di
ricerca  e sperimentazione  con competenza  scientifica generale  nel
settore agricolo, agroindustriale, ittico  e forestale e con istituti
distribuiti sul territorio.
  2. Il Consiglio ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
posto sotto  la vigilanza  del Ministero  delle politiche  agricole e
forestali, di seguito denominato Ministero.
  3.  Il Consiglio  e' dotato  di autonomia  scientifica, statutaria,
organizzativa, amministrativa e finanziaria.
  4. Gli  istituti scientifici  e tecnologici  e le  relative sezioni
operative,  di cui  al  decreto del  Presidente  della Repubblica  23
novembre 1967,  n. 1318,  e alla legge  6 giugno 1973,  n. 306,  e le
altre istituzioni e  strutture di ricerca incluse  nell'allegato I al
presente decreto,  costituiscono, in  prima attuazione,  gli istituti
del   Consiglio,  mantenendo   la   propria  autonomia   scientifica,
amministrativa,   contabile   e    finanziaria,   nell'ambito   delle
disposizioni del presente decreto.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - La  legge 29 luglio 1999,  n. 241, reca: "Proroga    di
          termini  per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli
          10 e 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  in  relazione
          all'adozione del parere parlamentare.
            -  Il  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione  ed  ampliamento    delle  attribuzioni  della
          Conferenza    permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
          regioni   e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione,  per   le materie ed  i compiti  di interesse
          comune delle regioni, delle province  e dei comuni, con  la
          Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
            -  Si  trascrive    il  testo dell'art. 5 della legge  15
          marzo 1997, n.  59 (Delega al Governo per il   conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
            "Art.   5.   -      1.  E'  istituita  una    commissione
          parlamentare, composta  da    venti  senatori    e    venti
          deputati,    nominati  rispettivamente   dai Presidenti del
          Senato  della Repubblica e della  Camera dei  deputati,  su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2.  La  commissione  elegge  tra  i  propri componenti un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          commissione    si  riunisce  per la sua prima seduta  entro
          venti  giorni  dalla nomina   dei   suoi componenti,    per
          l'elezione   dell'ufficio      di   presidenza.  Sino  alla
          costituzione della commissione, il    parere  ove  occorra,
          viene  espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3.  Alle  spese  necessarie  per   il funzionamento della
          commissione si provvede, in parti   uguali,  a  carico  dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
            4. La commissione:
            a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)    verifica  periodicamente   lo stato   di attuazione
          delle riforme previste    dalla  presente    legge  e    ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
          Note all'art. 1:
            -   Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  23
          novembre 1967, n.   1318,    reca:    "Norme    per      il
          riordinamento  della  sperimentazione agraria".
            -  La  legge  6 giugno   1973, n. 306, reca: "Istituzione
          dell'Istituto sperimentale per il tabacco".