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DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1999, n. 442

Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" in società per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1999
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 15-12-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento  di funzioni e  compiti alle regioni ed  enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica  amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa  ed in  particolare, gli  articoli 11,
comma 1, lettera b), e 14;
  Vista la legge 29 luglio 1999,  n. 241, recante proroga dei termini
per l'esercizio  delle deleghe  di cui  agli articoli  10 e  11 della
legge  15 marzo  1997, n.  59, in  relazione all'adozione  del parere
parlamentare;
  Visto il  regio decreto-legge 6  maggio 1937, n.  1756, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30  dicembre 1937, n. 2677, istitutivo
dell'ente   autonomo   "Mostra   triennale   delle   terre   italiane
d'oltremare";
  Visto il regio  decreto 4 aprile 1938, n. 2215,  recante lo statuto
dell'ente   autonomo   "Mostra   triennale   delle   terre   italiane
d'oltremare";
  Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, concernente la
trasformazione  dell'ente  autonomo  "Mostra  triennale  delle  terre
italiane d'oltremare" in ente autonomo "Mostra d'oltremare del lavoro
italiano nel mondo";
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
  Acquisito  il  parere  della commissione  parlamentare  bicamerale,
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato,  di
concerto  con   i  Ministri   del  tesoro,   del  bilancio   e  della
programmazione economica, per la funzione pubblica  e per i beni e le
attivita' culturali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare
       e del lavoro italiano nel Mondo" in societa' per azioni
  1. L'ente  autonomo "Mostra d'oltremare  e del lavoro  italiano nel
Mondo" con sede in Napoli, istituito con decreto legislativo 6 maggio
1948,  n. 1314,  di seguito  denominato E.A.M.O.,  e' trasformato  in
societa'  per  azioni  con  la denominazione  di  Mostra  d'oltremare
S.p.a., con  le modalita' previste  dal presente decreto ed  entro il
termine  di sei  mesi dalla  data di  entrata in  vigore del  decreto
stesso. Detto termine  puo' essere prorogato di sei  mesi con decreto
del Presidente dei  Consiglio dei Ministri, su  proposta del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2. Per la finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro del
tesoro, del  bilancio e  della programmazione economica,  e' nominata
una commissione, di non piu' di  cinque componenti, con il compito di
effettuare la  ricognizione del patrimonio dell'E.A.M.O.,  nonche' la
classificazione   dei  relativi   cespiti,   secondo  le   rispettive
destinazioni. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni
comportanti la  necessita' di conoscenze tecniche  specialistiche non
adeguatamente presenti  nella commissione  stessa, puo'  avvalersi di
periti.  La commissione  conclude i  lavori nel  termine fissato  dal
decreto di nomina.
  3. Dalla data di nomina  della commissione e fino alla costituzione
della societa',  l'E.A.M.O. e' amministrato da  un commissario, nella
persona del presidente in carica.  Il commissario svolge attivita' di
ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusa la vendita di beni
appartenenti al patrimonio immobiliare dell'E.A.M.O.
  4.  La  commissione  di  cui  al comma  2  effettua  la  stima  del
patrimonio dell'E.A.M.O.  La relazione di stima  della commissione e'
approvata con decreto  del Ministro del tesoro, del  bilancio e della
programmazione economica.
  5. Con il  decreto di cui al  comma 4, se non  ricorre l'ipotesi di
cui al comma  6, e' disposta la  convocazione dell'assemblea sociale,
che approva  lo statuto e  nomina i componenti degli  organi sociali.
L'E.A.M.O. e'  trasformato in  societa' per  azioni dalla  data della
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   di  detto  decreto;  tale
pubblicazione  tiene luogo  di tutti  gli adempimenti  in materia  di
costituzione di societa'.
  6. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al
presente articolo facciano emergere  una situazione patrimoniale tale
da non consentire la trasformazione dell'E.A.M.O. in societa', l'ente
stesso  e'  posto in  liquidazione  con  il  decreto che  approva  la
relazione di stima di cui al comma 4. Alle operazioni di liquidazione
dell'ente medesimo si provvede ai  sensi della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404,  nel termine di  dodici mesi  dalla data di  conclusione dei
lavori da parte della commissione.
  7.  La  societa' Mostra  d'oltremare  S.p.a.  subentra in  tutti  i
rapporti attivi e  passivi di cui l'E.A.M.O. era  titolare. Gli oneri
derivanti dagli adempimenti di  cui al presente articolo, finalizzati
alla trasformazione dell'E.A.M.O. sono  posti a carico della predetta
societa'  medesima. Qualora  la  trasformazione  non sia  effettuata,
detti oneri gravano sulla liquidazione dell'E.A.M.O.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59 (Delega al   Governo per   il  conferimento  di
          funzioni  e    compiti  alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
            "Art.    11. -   1. Il  Governo e'  delegato ad  emanare,
          entro  il 31 gennaio 1999, uno o piu'  decreti  legislativi
          diretti a:
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della   Presidenza del
          Consiglio dei Ministri   e     dei    Ministeri,      anche
          attraverso   il    riordino,  la soppressione e  la fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo;
            b)  riordinare  gli enti  pubblici   nazionali   operanti
          in    settori diversi   dalla assistenza  e  previdenza, le
          istituzioni di  diritto privato   e   le   societa'     per
          azioni,  controllate  direttamente  o indirettamente  dallo
          Stato,   che  operano,  anche all'estero,  nella promozione
          e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
            c)  riordinare  e   potenziare   i   meccanismi   e   gli
          strumenti   di monitoraggio  e  di  valutazione  dei costi,
          dei  rendimenti   e   dei risultati  dell'attivita'  svolta
          dalle amministrazioni pubbliche;
            d)  riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti a
          promuovere e   sostenere    il    settore    della  ricerca
          scientifica   e  tecnologica nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
            2.  I    decreti  legislativi   sono   emanati     previo
          parere    della  commissione di cui  all'art. 5, da rendere
          entro   trenta giorni dalla data  di    trasmissione  degli
          stessi.  Decorso    tale  termine    i  decreti legislativi
          possono essere comunque emanati.
            3.  Disposizioni correttive   e integrative   ai  decreti
          legislativi  possono  essere  emanate, nel rispetto   degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
            4.  Anche  al  fine   di   conformare   le   disposizioni
          del    decreto  legislativo  3  febbraio    1993,  n.  29 e
          successive  modificazioni,   alle   disposizioni      della
          presente   legge   recanti  principi   e  criteri direttivi
          per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
          capo,  ulteriori disposizioni  integrative   e   correttive
          al    decreto legislativo   3   febbraio 1993,   n.  29,  e
          successive  modificazioni, possono  essere emanate    entro
          il  31  ottobre 1998.  A  tal fine  il Governo, in sede  di
          adozione dei decreti legislativi,  si attiene  ai  principi
          contenuti negli  articoli 97  e 98  della Costituzione,  ai
          criteri  direttivi  di    cui  all'art.  2  della  legge 23
          ottobre 1992, n.  421,  a  partire  dal   principio   della
          separazione   tra   compiti  e responsabilita' di direzione
          politica  e compiti e responsabilita' di direzione    delle
          amministrazioni,        nonche',      ad      integrazione,
          sostituzione o modifica  degli stessi ai seguenti  principi
          e criteri direttivi:
            a)  completare    l'integrazione  della  disciplina   del
          lavoro  pubblico  con  quella  del    lavoro  privato  e la
          conseguente    estensione  al  lavoro   pubblico      delle
          disposizioni    del   codice civile   e   delle leggi   sui
          rapporti  di  lavoro privato  nell'impresa;  estendere   il
          regime   di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai
          dirigenti  generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni
          pubbliche,  mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui
          all'art. 2, commi    4  e  5,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29;
            b)  prevedere  per   i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla lettera a),   l'istituzione   di  un    ruolo    unico
          interministeriale  presso   la Presidenza   del   Consiglio
          dei    Ministri,  articolato   in   modo   da garantire  la
          necessaria specificita' tecnica;
            c)     semplificare   e    rendere    piu'  spedite    le
          procedure    di contrattazione collettiva;    riordinare  e
          potenziare  l'Agenzia    per  la  rappresentanza  negoziale
          delle pubbliche amministrazioni  (ARAN) cui e'    conferita
          la     rappresentanza   negoziale   delle   amministrazioni
          interessate  ai fini  della sottoscrizione   dei  contratti
          collettivi  nazionali,    anche   consentendo    forme   di
          associazione         tra   amministrazioni,      ai    fini
          dell'esercizio  del    potere  di    indirizzo  e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
            d)  prevedere  che  i   decreti      legislativi   e   la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali,    fatto  salvo    quanto  previsto  per  la
          dirigenza    del  ruolo  sanitario di cui all'art.   15 del
          decreto  legislativo  30  dicembre     1992,  n.   502,   e
          successive  modificazioni,  e stabiliscano  altresi'    una
          distinta   disciplina  per   gli  altri dipendenti pubblici
          che   svolgano   qualificate    attivita'    professionali,
          implicanti        l'iscrizione   ad       albi,      oppure
          tecnicoscientifiche e  di ricerca;
            e)  garantire  a  tutte    le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio    di    ciascuna
          amministrazione;  prevedere   che   per  ciascun ambito  di
          contrattazione  collettiva  le pubbliche   amministrazioni,
          attraverso      loro      istanze         associative     o
          rappresentative,    possano  costituire  un   comitato   di
          settore;
            f)    prevedere    che,    prima      della    definitiva
          sottoscrizione      del   contratto   collettivo,        la
          quantificazione  dei  costi    contrattuali  sia  dall'ARAN
          sottoposta,  limitatamente   alla  certificazione     delle
          compatibilita'  con gli   strumenti di programmazione e  di
          bilancio di cui all'art.  1-bis della legge 5  agosto 1978,
          n. 468,   e successive modificazioni,    alla  Corte    dei
          conti,    che  puo'    richiedere  elementi istruttori e di
          valutazione ad un nucleo di   tre esperti,  designati,  per
          ciascuna  certificazione  contrattuale,  con  provvedimento
          del  Presidente  del   Consiglio dei Ministri,  di concerto
          con  il Ministro del tesoro;  prevedere che la   Corte  dei
          conti  si  pronunci   entro il termine di  quindici giorni,
          decorso  il     quale  la     certificazione   si   intende
          effettuata;    prevedere   che   la certificazione   e   il
          testo dell'accordo siano  trasmessi al comitato  di settore
          e,  nel    caso  di  amministrazioni  statali,  al Governo;
          prevedere che, decorsi quindici giorni  dalla  trasmissione
          senza    rilievi,  il  presidente  del  consiglio direttivo
          dell'ARAN  abbia  mandato di  sottoscrivere  il   contratto
          collettivo  il  quale produce  effetti dalla sottoscrizione
          definitiva; prevedere  che,   in ogni   caso,   tutte    le
          procedure    necessarie    per  consentire    all'ARAN   la
          sottoscrizione   definitiva   debbano    essere  completate
          entro   il   termine  di  quaranta  giorni  dalla  data  di
          sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto  di quanto  previsto dalla  lettera
          a),    tutte le   controversie relative   ai   rapporti  di
          lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          ancorche'    concernenti      in   via   incidentale   atti
          amministrativi     presupposti,     ai      fini      della
          disapplicazione,  prevedendo:    misure  organizzative    e
          processuali    anche  di    carattere  generale    atte   a
          prevenire    disfunzioni  dovute    al  sovraccarico    del
          contenzioso; procedure  stragiudiziali di conciliazione   e
          arbitrato;  infine,    la  contestuale    estensione  della
          giurisdizione  del     giudice  amministrativo         alle
          controversie    aventi  ad   oggetto   diritti patrimoniali
          conseguenziali,  ivi    comprese   quelle    relative    al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
            h)        prevedere    procedure      facoltative      di
          consultazione   delle organizzazioni  sindacali  firmatarie
          dei contratti  collettivi  dei relativi  comparti     prima
          dell'adozione     degli  atti    interni  di organizzazione
          aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio dei  Ministri  -    Dipartimento  della  funzione
          pubblica  di    un codice di comportamento   dei dipendenti
          della   pubblica    amministrazione  e    le  modalita'  di
          raccordo  con  la  disciplina   contrattuale delle sanzioni
          disciplinari,   nonche'   l'adozione   di      codici    di
          comportamento   da   parte  delle  singole  amministrazioni
          pubbliche;  prevedere  la  costituzione  da  parte    delle
          singole  amministrazioni   di   organismi   di controllo  e
          consulenza sull'applicazione  dei codici   e  le  modalita'
          di  raccordo  degli  organismi  stessi  con il Dipartimento
          della funzione pubblica.
            4-bis. I decreti legislativi di cui    al  comma  4  sono
          emanati  previo parere   delle   commissioni   parlamentari
          permanenti  competenti  per materia,   che   si   esprimono
          entro     trenta  giorni  dalla  data  di trasmissione  dei
          relativi   schemi.  Decorso    tale  termine,    i  decreti
          legislativi possono essere comunque emanati.
            5.  Il termine  di cui  all'articolo 2,  comma 48,  della
          legge    28  dicembre  1995, n. 549, e' riaperto fino al 31
          luglio 1997.
            6.   Dalla  data    di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi di cui al comma   4, sono abrogate  tutte    le
          disposizioni  in contrasto   con i medesimi. Sono apportate
          le  seguenti modificazioni alle disposizioni  dell'articolo
          2,  comma    1,  della legge 23 ottobre 1992,  n. 421: alla
          lettera   e) le   parole:  "ai    dirigenti  generali    ed
          equiparati"    sono soppresse; alla  lettera i) le  parole:
          "prevedere che nei   limiti di cui alla   lettera  h)    la
          contrattazione      sia  nazionale     e  decentrata"  sono
          sostituite dalle  seguenti: "prevedere  che la    struttura
          della  contrattazione,  le  aree  di  contrattazione  e  il
          rapporto tra i diversi livelli siano definiti  in  coerenza
          con  quelli    del  settore  privato";  la  lettera  q)  e'
          abrogata; alla  lettera t) dopo le parole: "concorsi  unici
          per  profilo   professionale"   sono inserite  le seguenti:
          ",da espletarsi a livello regionale,".
            7. Sono  abrogati gli articoli   38 e    39  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso".
           Note alle premesse:
            -    L'art. 76   della Costituzione  regola la  delega al
          Governo  per  l'esercizio  della  funzione  legislativa   e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvalersi  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  fra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Il   titolo  della  legge  23    agosto  1988,  n.  400
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12 settembre 1988, n.
          214  supplemento  ordinario)  e' il   seguente: "Disciplina
          dell'attivita' di  Governo e ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
            -  Per    il testo   dell'art. 11,  comma 1,  lettera b),
          della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda in nota al
          titolo.
            - Si riporta il testo dell'art. 14 della  suddetta  legge
          n. 59/1997:
            "Art.  14. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui alla
          lettera  b)  del  comma  1    dell'art.  11,   il   Governo
          perseguira'  l'obiettivo di una complessiva  riduzione  dei
          costi      amministrativi   e   si   atterra', oltreche' ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e    successive    modificazioni,    dal    decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,  n.  29,  e    successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  fusione  o  soppressione  di   enti   con   finalita'
          omologhe    o  complementari,  trasformazione di enti per i
          quali  l'autonomia  non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile  in  ufficio dello Stato   o di altra amministrazione
          pubblica, ovvero in    struttura  di  universita',  con  il
          consenso  della  medesima, ovvero   liquidazione degli enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e' tenuto a presentare contestuale piano   di utilizzo  del
          personale  ai sensi   dell'art. 12, comma 1, lettera s), in
          carico ai suddetti enti;
            b)   trasformazione   in   associazioni   o in    persone
          giuridiche    di  diritto  privato    degli  enti   che non
          svolgono   funzioni o   servizi  di  rilevante    interesse
          pubblico    nonche'    di  altri    enti    per    il   cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico; trasformazione in  ente pubblico economico  o  in
          societa'    di  diritto privato di enti   ad alto indice di
          autonomia finanziaria;  per i casi di  cui alla    presente
          lettera    il Governo  e'  tenuto a  presentare contestuale
          piano  di utilizzo del  personale ai sensi   dell'art.  12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c)  omogeneita'   di organizzazione per enti  omologhi di
          comparabile rilevanza, anche    sotto  il    profilo  delle
          procedure  di  nomina degli organi  statutari, e  riduzione
          funzionale    del  numero    di  componenti  degli   organi
          collegiali;
            d) razionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza  ministeriale,    con   esclusione,   di   norma,
          di       rappresentanti  ministeriali   negli   organi   di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
            e)  contenimento delle  spese  di   funzionamento,  anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in   analogia a quanto
          previsto dall'art. 20,  comma 7, del decreto    legislativo
          3      febbraio      1993,    n.     29,   e     successive
          modificazioni;
            f)  programmazione  atta  a  favorire  la   mobilita'   e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
            - Si riporta il testo dell'art. 5 della suddetta legge n.
          59/1997:
            "Art.   5.   -      1.  E'  istituita  una    commissione
          parlamentare, composta  da    venti  senatori    e    venti
          deputati,    nominati  rispettivamente   dai Presidenti del
          Senato  della Repubblica e della  Camera dei  deputati,  su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2.  La  commissione  elegge  tra  i  propri componenti un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          commissione    si  riunisce  per la sua prima seduta  entro
          venti  giorni  da   nomina   dei   suoi   componenti,   per
          l'elezione   dell'ufficio      di   presidenza.  Sino  alla
          costituzione della commissione, il parere,  ove    occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3.  Alle  spese  necessarie  per   il funzionamento della
          commissione si provvede, in parti   uguali,  a  carico  dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)    verifica  periodicamente   lo stato   di attuazione
          delle riforme previste    dalla  presente    legge  e    ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
           Note all'art. 1:
            -  Per il  titolo del decreto legislativo 6 maggio  1948,
          n 1314, si veda nelle premesse del decreto.
            - Il titolo  della  legge  4    dicembre  1956,  n.  1404
          (pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre  1956,
          n.  325),  e'  il   seguente:   "Soppressione e messa    in
          liquidazione  di  enti di  diritto pubblico e di altri enti
          sotto qualsiasi   forma costituiti,  soggetti  a  vigilanza
          dello Stato e comunque interessanti la finanza statale".