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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1999, n. 444

Regolamento recante norme per la costituzione dei Consigli scientifici nazionali e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2000)
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-12-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti gli articoli 11, comma 1,  lettera d), e 18, comma 1, lettere
a), d),  e) ed f),  della legge 15 marzo  1997, n. 59,  contenenti le
norme di  delega per il  riordino e la razionalizzazione  del settore
della  ricerca  scientifica,  nonche' degli  organismi,  strumenti  e
procedure  e visti  i relativi  decreti legislativi  di riordino  dei
singoli enti di ricerca;
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, a 204, con il quale, in
esecuzione della predetta delega,  sono state emanate le disposizioni
per  il  coordinamento,  la  programmazione e  la  valutazione  della
politica nazionale  relativa alla ricerca scientifica  e tecnologica,
ed in particolare l'articolo 4 che prevede l'istituzione dei Consigli
scientifici nazionali  (CSN), e dell'Assemblea della  scienza e della
tecnologia (AST);
  Considerato che il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 204
del  1998 rimette  a  uno  o piu'  regolamenti,da  emararsi ai  sensi
dell'articolo 17,  comma 1, della  legge 23  agosto 1988, n.  400, la
determinazione  delle  aree  di   riferimento,  del  numero  e  della
composizione dei CSN e dell'AST e delle modalita' della loro elezione
diretta o di secondo grado, nonche' l'individuazione delle rispettive
sedi e dei supporti organizzativi e tecnici;
  Considerata  l'esigenza di  procedere  alla istituzione  dei CSN  e
dell'AST allo scopo di consentire  ai predetti organismi di espletare
i propri compiti istituzionali;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica,  di concerto con il Ministro per  i beni e
le attivita' culturali e con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Composizione dei Consigli scientifici nazionali
  1.  Sono costituiti  sei Consigli  scientifici nazionali  (CSN) per
ciascuna delle seguenti aree scientifiche:
  1) scienze  matematiche, fisiche  e chimiche, scienze  geologiche e
geofisiche;
   2) scienze tecnologiche;
   3) scienze dell'ambiente e della vita;
   4) scienze della salute;
   5) scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali:
   6) scienze umanistiche e beni culturali.
  2. Ogni Consiglio e' costituito da 7 componenti, dei quali:
    a) 5 eletti dai professori e ricercatori universitari;
  b) 2 eletti dai dirigenti di ricerca e tecnologi, primi ricercatori
e  tecnologi, ricercatori  e  tecnologi degli  enti  di ricerca,  ivi
compresi quelli  dell'Istituto nazionale di geofisica  e vulcanologia
(INGV), nonche'  dai geofisici  straordinari e ordinari,  associati e
ricercatori  dello  stesso  INGV  e dagli  astronomi  straordinari  e
ordinari,  associati  e   ricercatori  dell'Istituto  di  astrofisica
(INAF).  Per  1'elezione  dei   componenti  del  Consiglio  afferente
all'area  n. 6  (scienze  umanisiche e  beni culturali)  l'elettorato
attivo e  passivo e' esteso  ai dipendenti che svolgono  attivita' di
ricerca  negli istituti  del  Ministero  per i  beni  e le  attivita'
culturali, individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Per  il  testo  dell'art.  4  del decreo legislativo 5
          giugno 1998, n.  204, si veda nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -    Si   riporta il   testo   dell'art.   11,  comma  1,
          lettera  d),  e dell'art. 18, comma 1, lettere a),  d),  e)
          ed  f),  della  legge  15  marzo 1997, n.   59 (Delega   al
          Governo  per il  conferimento di  funzioni e  compiti  alle
          regioni  ed    enti locali per   la riforma  della pubblica
          amministrazione e della semplificazione amministrativa):
            "Art. 11. - Il Governo e'  delegato ad emanare, entro  il
          31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
              a)-c) (omissis);
            d)    riordinare   e   razionalizzare   gli interventi  a
          promuovere    e  sostenere  il  settore  della      ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso".
            "Art. 18. - Nell'attuazione della  delega di cui all'art.
          11, comma  1,  lettera  d),  il  Governo,  oltre  a  quanto
          previsto  dall'art. 14 della presente legge, si  attiene ai
          seguenti ulteriori  principi e criteri direttivi:
            a)   individuazione   di   una    sede    di    indirizzo
          strategico  e  di coordinamento  della  politica  nazionale
          della    ricerca,   anche   con riferimento alla dimensione
          europea e internazionale della ricerca;
              b)-c) (omissis);
            d)  previsione   di  organismi,   strumenti  e  procedure
          per   la valutazione dei    risultati  dell'attivita'    di
          ricerca   e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla
          vita economica e sociale;
            e)        riordino     degli       organi     consultivi,
          assicurando       una  rappresentanza,   oltre   che   alle
          componenti  universitarie e degli enti di ricerca, anche al
          mondo della produzione e dei servizi;
            f) programmazione  e coordinamento dei flussi  finanziari
          in  ordine  agli  obiettivi  generali  della  politica   di
          ricerca".
            -  Si  riporta  l'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno
          1998, n. 204 (Disposizioni   per  il    coordinamento,   la
          programmazione    e     la valutazione    della    politica
          nazionale   relativa      alla      ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  a  norma  dell'art.  11, comma 1, lettera d),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59):
            "Art. 4.  - 1. I   consigli scientifici  nazionali  (CSN)
          sono  organi  rappresentativi della comunita'   scientifica
          nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.
            2. I   consigli scientifici   nazionali,  integrati    da
          rappresentanti  delle    amministrazioni  pubbliche,    del
          mondo  della produzione,   dei servizi   e   delle    forze
          sociali,  costituiscono  l'assemblea  della scienza e della
          tecnologia (AST).
            3.  Con    uno  o piu' regolamenti   da emanarsi ai sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su  proposta  del  Ministro  dell'universita'    e    della
          ricerca scientifica  e  tecnologica  sono determinati:
               a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;
            b) il numero  dei componenti i CSN,  non  inferiore    al
          cinquanta  per cento   dei  componenti  dell'assemblea,  la
          durata   del   mandato,    le  modalita'      della    loro
          elezione    diretta    o  di   secondo  grado, l'elettorato
          attivo e passivo;
               c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;
            d)    il  numero     dei  componenti     l'assemblea   in
          rappresentanza  delle  amministrazioni pubbliche, del mondo
          della produzione, dei servizi e delle  forze  sociali,  non
          inferiore  ad  un  terzo del numero complessivo di cui alla
          lettera  c), la durata del mandato e  le procedure  per  la
          loro designazione;
            e)  la   sede e il  supporto organizzativo  e tecnico dei
          consigli e dell'assemblea, senza oneri  aggiuntivi  per  il
          bilancio dello Stato.
            4.   I   consigli  eleggono  i  rispettivi  presidenti  e
          l'assemblea  elegge  un   presidente.      I   consigli   e
          l'assemblea  approvano norme   interne di organizzazione  e
          di  funzionamento. E'  esclusa  l'attribuzione  ai consigli
          e all'assemblea  di  compiti  decisionali relativamente  al
          finanziamento e alla  gestione  della  ricerca.  A  seguito
          delle elezioni e delle  designazioni i consigli scientifici
          nazionali e l'assemblea sono   costituiti    ed   insediati
          con     decreti     del   Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica.
             5. I consigli e l'assemblea:
            a)    formulano      osservazioni    e     proposte   per
          l'elaborazione   e  l'aggiornamento    del    PNR,    sulla
          coerenza    con    esso    dei    piani   e programmi delle
          amministrazioni pubbliche    e  degli  enti    di  ricerca,
          nonche'  circa  lo  stato  e l'organizzazione della ricerca
          nazionale;
            b)  svolgono attivita'  di  consulenza per   conto    del
          CIPE,    delle  amministrazioni  pubbliche,  degli  enti di
          ricerca".
            -  L'art.  17,   comma   1,   della   legge   23   agosto
          1988,    n.    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede:
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del    Consiglio  dei
          Ministri,   sentito  il parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
            a)  l'esecuzione  delle leggi e  dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (Abrogata)".