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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 443

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/12/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2001)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 15-12-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali
per   la   riforma   della   pubblica  amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa, come  successivamente modificata  ed
integrata dalla legge  15 maggio 1997, n. 127, dalla  legge 16 giugno
1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di  funzioni e  compiti amministrativi dello  Stato alle
regioni ed agli  enti locali in attuazione del capo  I della legge n.
59 del 1997;
  Visto l'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente la
delega al Governo per l'emanazione  di uno o piu' decreti legislativi
recanti   disposizioni   correttive   ed  integrative   dei   decreti
legislativi  adottati in  attuazione dell'articolo  1 della  legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Viste  le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 16 giugno 1999 e del 9 luglio 1999;
  Acquisita,  ai sensi  dell'articolo  1, comma  4, lettera  e),della
legge 15 marzo 1997,  n. 59, in relazione agliarticoli 3,  4, 9, 10 e
11,  l'intesa con  la conferenza  permanente  per i  rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito il parere della  conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito il  parere della  commissione parlamentare  consultiva in
ordine  all'attuazione  della  riforma amministrativa,  istituita  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali;
  Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Modifica all'articolo 18
  1. All'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le parole: "la definizione di norme
in  materia  di metrologia  legale;  la  omologazione di  modelli  di
strumenti di misura;".
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          senzi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 5 della Costituzione e' il seguente:
            "Art.    5. -   1.  La  Repubblica, una  e  indivisibile,
          riconosce   e promuove le  autonomie    locali;  attua  nei
          servizi     che  dipendono  dallo  Stato  il    piu'  ampio
          decentramento amministrativo;    adegua  i  principi  ed  i
          metodi  della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia
          e del decentramento".
            -  L'art.  76  della   Costituzione regola   la    delega
          del    Governo dell'esercizio della  funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art. 117.  - 1.   La regione   emana per    le  seguenti
          materie  norme  legislative    nei  limiti   dei   principi
          fondamentali stabiliti  dalla legge dello Stato, sempre che
          le  norme stesse non siano  in  contrasto  con  l'interesse
          nazionale e con quello di altre regioni:
            ordinamento    degli uffici  e degli  enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
              circoscrizioni comunali;
              polizia urbane e rurale;
              fiere e mercati;
            beneficenza   pubblica   ed   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera;
              musei e biblioteche di enti locali;
              urbanistica;
              turismo ed industria alberghiera;
              tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
            viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici di interesse
          regionale;
              navigazione e porti lacuali;
              acque minerali e termali;
              cave e torbiere;
              caccia;
              pesca nelle acque interne;
              agricoltura e foreste;
              artigianato.
             Altre materie indicate da leggi costituzionali.
            2.  Le leggi  della Repubblica  possono demandare    alla
          regione      il   potere  di  emanare  norme  per  la  loro
          attuazione".
            -  Il  testo  dell'art.  118  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art.  118.    -  1. Spettano   alla regione le  funzioni
          amministrative per  le materie   elencate   nel  precedente
          articolo  salvo quelle  di interesse esclusivamente  locale
          che   possono  essere     attribuite  dalle  leggi    della
          Repubblica  alle province,  ai  comuni o   ad altri    enti
          locali.
            2.  Lo    Stato  puo'   con legge delegare   alla regione
          l'esercizio di altre amministrative.
            3. La regione  esercita    normalmente  le  sue  funzioni
          amininistrative  delegandole  alle province,  ai  comuni  o
          ad  altri  enti locali,  o valendosi dei loro uffici".
            -  Il  testo  dell'art.  128  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art.  128.  -  1.  Le  province e  i  comuni  sono  enti
          autonomi   nell'ambito  dei  principi  fissati    da  leggi
          generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".
            - La legge   15 marzo 1997, n.    59,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  il  conferimento di funzioni   e compiti alle
          regioni ed  enti locali, per la  riforma    della  pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione amministrativa".
            -  La    legge  15 maggio   1997, n. 127,   reca: "Misure
          urgenti  per lo snellimento  dell'attivita'  amministrativa
          e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo".
            - La legge 16 giugno 1998, n. 191,  reca:  "Modifiche  ed
          integrazioni alle leggi 15  marzo 1997, n. 59,  e 15 maggio
          1997,    n.  127, nonche' normein materia di formazione del
          personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
          amministrazioni.    Disposizioni  in  materia  di  edilizia
          scolastica".
            -   La      legge  8     marzo  1999,    n.  50,    reca:
          "Delegificazione   e testi unici   di  norme    concernenti
          procedimenti    amministrativi -   Legge di semplificazione
          1998".
            - Il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge  15 marzo 1997, n.  59".
            -  Il  testo dell'art.  l della  legge 15 marzo  1997, n.
          59, cosi' recita:
            "Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro  nove
          mesi  dalla  data  di    entrata in vigore della   presente
          legge, uno o  piu' decreti legislativi volti   a  conferire
          alle regioni e  agli enti  locali, ai sensi  degli articoli
          5,  118    e 128   della Costituzione,   funzioni e compiti
          amministrativi   nel   rispetto   dei  principi    e    dei
          criteri  direttivi   contenuti nella   presente   legge. Ai
          fini della   presente legge,   per     "conferimento"    si
          intende    trasferimento,      delega    o  attribuzione di
          funzioni  e compiti e per "enti   locali" si  intendono  le
          province,  i  comuni, le comunita' montane e gli altri enti
          locali.
            2. Sono conferite alle  regioni    e  agli  enti  locali,
          nell'osservanza  del  principio  di   sussidiarieta' di cui
          all'art. 4,  comma 3, lettera a), della    presente  legge,
          anche ai  sensi dell'art. 3 della  legge 8 giugno 1990,  n.
          142,    tutte  le  funzioni    e i   compiti amministrativi
          relativi alla cura   degli interessi  e  alla    promozione
          dello  sviluppo delle rispettive  comunita', nonche'  tutte
          le  funzioni e   i compiti  amministrativi    localizzabili
          nei    rispettivi   territori     in   atto esercitati   da
          qualunque   organo    o   amministrazione   dello    Stato,
          centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
          pubblici.
            3.  Sono  esclusi   dall'applicazione dei commi 1 e 2  le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
            a)  affari   esteri  e    commercio   estero,     nonche'
          cooperazione  internazionale   e    attivita'  promozionale
          all'estero   di  rilievo nazionale;
            b) difesa,  Forze armate, armi  e munizioni, esplosivi  e
          materiale strategico;
               c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
            d) tutela dei beni culturali  e  del  patrimonio  storico
          artistico;
               e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
            f)    cittadinanza,  immigrazione,   rifugiati  e   asilo
          politico, estradizione;
            g)   consultazioni  elettorali,   elettorato   attivo   e
          passivo,    propaganda       elettorale,      consultazioni
          referendarie  escluse  quelle regionali;
            h)   moneta,    sistema   valutario     e    perequazione
          delle  risorse finanziarie;
            i)     dogane,  protezione    dei  confini   nazionali  e
          profilassi internazionale;
               l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
               m) amministrazione della giustizia;
               n) poste e telecomunicazioni;
            o)   previdenza    sociale,   eccedenze   di    personale
          temporanee  e strutturali;
               p) ricerca scientifica;
            q)   istruzione  universitaria,  ordinamenti  scolastici,
          programmi   scolastici,       organizzazione       generale
          dell'istruzione     scolastica     e  stato  giuridico  del
          personale;
               r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
            4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi  1  e
          2:
            a) i compiti  di regolazione e controllo gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
            b)      i   compiti    strettamente   preordinati    alla
          programmazione,  progettazione,       esecuzione          e
          manutenzione      di       grandi     reti infrastrutturali
          dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
            c)  i  compiti  di  rilievo nazionale  del   sistema   di
          protezione  civile,per  la difesa  del suolo, per la tutela
          dell'ambiente e della salute,    per  gli    indirizzi,  le
          funzioni e  i programmi  nel settore dello spettacolo,  per
          la   ricerca,      la  produzione,  il  trasporto     e  la
          distribuzione  di  energia;  gli   schemi      di   decreti
          legislativi,  ai  fini della  individuazione   dei  compiti
          di  rilievo    nazionale,  sono predisposti  previa  intesa
          con  la  conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e  le province autonome di Trento e Bolzano;  in
          mancanza     dell'intesa,   il    Consiglio  dei   Ministri
          delibera motivatamente  in  via   definitiva   su  proposta
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri;
            d)   i   compiti   esercitati  localmente  in  regime  di
          autonomiafunzionale dalle  camere di  commercio, industria,
          artigianato e  agricoltura e dalle universita' degli studi;
            e) il coordinamento  dei rapporti con l'Unione europea  e
          i compiti preordinati   ad  assicurare    l'esecuzione    a
          livello  nazionale   degli obblighi derivanti  dal Trattato
          sull'Unione europea  e dagli accordi internazionali.
            5.   Resta    ferma   la   disciplina   concernente    il
          sistema  statisticonazionale,    anche    ai    fini    del
          rispetto    degli    obblighi  derivanti     dal   Trattato
          sull'Unione  europea   e  dagli   accordi internazionali.
            6.  La    promozione  dello     sviluppo  economico,   la
          valorizzazione  dei sistemi   produttivi   e la  promozione
          della  ricerca applicata  sono interessi  pubblici  primari
          che  lo  Stato, le regioni,  le province, i comuni  e   gli
          altri   enti   locali     assicurano   nell'ambito    delle
          rispettive    competenze, nel   rispetto   delle   esigenze
          della   salute, della sicurezza  pubblica  e  della  tutela
          dell'ambiente".
            -  Il  testo dell'art. 10  della legge 15  marzo 1997, n.
          59, cosi' recita:
            "Art.  10.  - Disposizioni   correttive   e   integrative
          dei    decreti legislativi   di   cui   all'art.  1 possono
          essere  adottate,  con  il rispetto dei  medesimi criteri e
          principi direttivi e con   le stesse  procedure,  entro  un
          anno dalla data della loro entrata in vigore".
            -  Il  testo dell'art.  3 della  legge 15 marzo  1997, n.
          59, cosi' recita:
            "Art. 3. - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1
          sono:
            a) individuati tassativamente le funzioni  e i compiti da
          mantenere in capo  alle amministrazioni statali, ai   sensi
          e nei limiti  di cui all'art. 1;
            b)    indicati, nell'ambito   di   ciascuna materia,   le
          funzioni e  i compiti da  conferire alle regioni  anche  ai
          fini  di  cui   all'art. 3 della  legge 8  giugno 1990,  n.
          142,  e osservando  il principio  di sussidiarieta' di  cui
          all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da
          conferire  agli  enti locali territoriali   o funzionali al
          sensi  degli articoli   128 e   118, primo    comma,  della
          Costituzione,  nonche'   i   criteri   di   conseguente   e
          contestuale  attribuzione  e ripartizione tra le regioni, e
          tra queste e gli enti locali, dei beni  e  delle    risorse
          finanziarie,     umane,  strumentali    eorganizzative;  il
          conferimento avviene gradualmente  ed  entro    il  periodo
          massimo  di  tre  anni,  assicurando  l'effettivo esercizio
          delle funzioni conferite;
            c)    individuati  le    procedure e   gli strumenti   di
          raccordo,  anche permanente, con eventuale modificazione  o
          nuova  costituzione di forme di  cooperazione   strutturali
          e    funzionali,  che    consentano   la  collaborazione  e
          l'azione  coordinata tra enti locali,  tra regioni e tra  i
          diversi    livelli di  governo  e di  amministrazione anche
          con eventuali   interventi   sostitutivi    nel  caso    di
          inadempienza    delle regioni    e  degli    enti    locali
          nell'esercizio   delle    funzioni amministrative  ad  essi
          conferite,nonche'     la  presenza  e  l'intervento,  anche
          unitario,  di rappresentanti statali, regionali   e  locali
          nelle  diverse    strutture,   necessarie   per l'esercizio
          delle  funzioni   di raccordo, indirizzo,  coordinamento  e
          controllo;
            d)   soppresse,   trasformate o  accorpate  le  strutture
          centrali   e periferiche interessate  dal  conferimento  di
          funzioni  e compiti con le modalita' e  nei termini di  cui
          all'art.  7,  comma    3,  salvaguardando  l'integrita'  di
          ciascuna  regione  e l'accesso  delle comunita' locali alle
          strutture sovraregionali;
            e)  individuate  le  modalita'  e  le  procedure  per  il
          trasferimento  del personale statale senza oneri aggiuntivi
          per la finanza pubblica;
            f)   previste  le   modalita'  e   le  condizioni     con
          le       quali  l'amministrazione    dello    Stato    puo'
          avvalersi,   per   la   cura   di interessi  nazionali,  di
          uffici   regionali   e  locali,    d'intesa  con  gli  enti
          interessati  o  con  gli  organismi  rappresentativi  degli
          stessi;
            g)  individuate  le    modalita' e le condizioni per   il
          conferimento  a  idonee    strutture    organizzative    di
          funzioni    e   compiti   che   non richiedano, per la loro
          natura,   l'esercizio esclusivo da parte  delle  regioni  e
          degli enti locali;
            h)   previste     le  modalita'  e    le  condizioni  per
          l'accessibilita'  da  parte     del  singolo      cittadino
          temporaneamente    dimorante  al    di  fuori della propria
          residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
            2.  Speciale  normativa    e'  emanata  con   i   decreti
          legislativi  di cui all'art.  1 per  il comune  di Campione
          d'Italia,  in    considerazione  della    sua  collocazione
          territoriale    separata    e della   conseguente peculiare
          realta' istituzionale, socioeconomica, valutaria, doganale,
          fiscale e finanziaria".
            - Il  testo dell'art.  4 della  legge 15 marzo  1997,  n.
          59, cosi' recita:
            "Art.  4.  -  1.  Nelle materie di cui all'art. 117 della
          Costituzione, le  regioni,   in  conformita'   ai   singoli
          ordinamenti    regionali,  conferiscono  alle  province, ai
          comuni  e agli altri enti locali tutte le   funzioni    che
          non    richiedono    l'unitario    esercizio    a   livello
          regionale.  Al  conferimento  delle funzioni   le   regioni
          provvedono  sentite  le rappresentanze degli   enti locali.
          Possono  altresi'  essere  ascoltati   anche   gli   organi
          rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle
          leggi regionali.
            2.  Gli  altri    compiti  e funzioni di cui all'art.  1,
          comma 2, della presente   legge,  vengono    conferiti    a
          regioni,    province,  comuni    ed altri enti locali con i
          decreti legislativi di cui all'art. 1.
            3.  I conferimenti  di funzioni  di cui  ai commi  1 e  2
          avvengono    nell'osservanza    dei    seguenti    principi
          fondamentali:
            a)     il     principio    di      sussidiarieta',    con
          l'attribuzione  della generalita' dei   compiti  e    delle
          funzioni amministrative  ai comuni, alle  province  e  alle
          comunita'   montane,   secondo   le   rispettive dimensioni
          territoriali,    associative   e     organizzative,     con
          l'esclusione    delle sole  funzioni  incompatibili  con le
          dimensioni  medesime,  attribuendo     le   responsabilita'
          pubbliche  anche    al  fine  di favorire l'assolvimento di
          funzioni e di compiti di rilevanza sociale da  parte  delle
          famiglie,  associazioni    e  comunita',    alla  autorita'
          territorialmente   e   funzionalmente   piu'  vicina     al
          cittadini interessati;
            b)  il    principio di completezza,   con la attribuzione
          alla regione dei compiti  e delle funzioni   amministrative
          non  assegnati  al sensi della lettera a), e delle funzioni
          di programmazione;
            c)  il principio   di efficienza   e    di  economicita',
          anche  con    la  soppressione delle funzioni e dei compiti
          divenuti superflui;
            d) il principio  di cooperazione tra Stato, regioni    ed
          enti  locali  anche  al    fine  di  garantire  un'adeguata
          partecipazione  alle  iniziati  ve   adottate   nell'ambito
          dell'Unione europea;
            e)   i   principi   di      responsabilita'  ed  unicita'
          dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
          unico soggetto delle funzioni e dei    compiti    connessi,
          strumentali      e   complementari,     e     quello     di
          identificabilita'  in capo  ad   un unico   soggetto  anche
          associativo  della  responsabilita'  di  ciascun servizio o
          attivita' amministrativa;
            f)  il  principio  di  omogeneita',    tenendo  conto  in
          particolare   delle   funzioni     gia'  esercitate     con
          l'attribuzione  di funzioni  e compiti omogenei allo stesso
          livello di governo;
            g)  il    principio  di   adeguatezza,   in     relazione
          all'idoneita' organizzativa  dell'amministrazione ricevente
          a  garantire,    anche  in  forma associata con altri enti,
          l'esercizio delle funzioni;
            h)       il     principio        di      differenziazione
          nell'allocazione   delle funzioniin  considerazione   delle
          diverse         caratteristiche,      anche    associative,
          demografiche,    territoriali   e strutturali   degli  enti
          riceventi;
            i)    il  principio    della    copertura finanziaria   e
          patrimoniale   dei costi  per  l'esercizio  delle  funzioni
          amministrative conferite;
            l)   il    principio  di    autonomia  organizzativa    e
          regolamentare   e  di  responsabilita'  degli  enti  locali
          nell'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi
          ad essi conferiti.
            4. Con i decreti  legislativi  di    cui  all'art.  1  il
          Governo provvede anche a:
            a)      delegare   alle     regioni     i   compiti    di
          programmazione     e amministrazione    in    materia    di
          servizi  pubblici   di   trasporto  di interesseregionale e
          locale; attribuire  alle regioni il   compito di  definire,
          d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi
          qualitativamente    e    quantitativamente    sufficienti a
          soddisfare  la domanda di mobilitadei  cittadini, servizi i
          cui costi  sono a carico dei bilanci regionali,  prevedendo
          che i costi   dei servizi  ulteriori  rispetto  a    quelli
          minimi    siano  a    carico  degli    enti locali   che ne
          programmino  l'esercizio; prevedere  chel'attuazione  delle
          deleghe   e  l'attribuzione  delle  relative  risorse  alle
          regioni siano precedute da appositi accordi di    programma
          tra  il  Ministro dei   trasporti e della navigazione  e le
          regioni  medesime, sempreche'   gli stessi   accordi  siano
          perfezionati entro il 30 giugno 1999;
            b)  prevedere    che  le  regioni    e  gli  enti locali,
          nell'ambito   delle   rispettive    competenze,    regolino
          l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita'  effettuati
          e   in    qualsiasi  forma  affidati,   sia  in concessione
          che nei modi  di cui agli articoli 22 e  25 della  legge  8
          giugno    1990,n. 142,   mediante   contratti di   servizio
          pubblico,    che  rispettino  gli  articoli  2  e  3    del
          regolamento  (CEE)  n.  1191/69  ed il regolamento (CEE) n.
          1893/91,   che   abbiano   caratteristiche   di    certezza
          finanziaria  e   copertura di  bilancio e che  garantiscano
          entro   il 1 gennaio    2000  il    conseguimento  di    un
          rapporto  di    almeno 0,35   tra ricavi   da   traffico  e
          costi  operativi,  al  netto  dei  costi  di infrastruttura
          previa applicazione   della    direttiva  91/440/CEE    del
          Consiglio del  29 luglio  1991 ai  trasporti ferroviari  di
          interesse  regionale   e  locale;  definire   le  modalita'
          per     incentivare      il   superamento   degli   assetti
          monopolistici  nella  gestione  dei  servizi  di  trasporto
          urbano  e   extraurbano  e   per  introdurre    regole   di
          concorrenzialita'  nel  periodico affidamento  dei servizi;
          definire le modalita'  di subentro   delle regioni    entro
          il  1    gennaio 2000   con propri   autonomi  contratti di
          servizio  regionale  al contratto  di servizio pubblico tra
          Stato  e  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  per  servizi   di
          interesse locale e regionale;
            c)  ridefinire,  riordinare  e razionalizzare, sulla base
          dei principi e  criteri di  cui  al comma  3  del  presente
          articolo,   ai comma  1 dell'art.  12 e  agli  articoli 14,
          17  e 20,  comma  5, per   quanto possibile    individuando
          momenti  decisionali  unitari, la  disciplina relativa alle
          attivita'  economiche  ed  industriali,  in particolare per
          quanto  riguarda il  sostegno e  lo sviluppo  delle imprese
          operanti   nell'industria,            nel        commercio,
          nell'artigianato,    nel     comparto agroindustriale e nei
          servizi alla produzione; per quanto riguarda  le  politiche
          regionali,  strutturali e di coesione  dell'Unione europea,
          ivi   compresi   gli  interventi  nelle aree  depresse  del
          territorio  nazionale,     la     ricerca        applicata,
          l'innovazione      tecnologica,      la   promozione  della
          internazionalizzazione    e  della   competitivita'   delle
          imprese  nel    mercato  globale  e  la    promozione della
          razionalizzazione della  rete    commerciale   anche     in
          relazione     all'obiettivo  del contenimento dei  prezzi e
          dell'efficienza della  distribuzione; per  quanto  riguarda
          la  cooperazione  nei    settori  produttivi  e il sostegno
          dell'occupazione;   per quanto   riguarda   le    attivita'
          relative      alla   realizzazione,  all'ampliamento,  alla
          ristrutturazione    e    riconversione    degli    impianti
          industriali,  all'avvio    degli  impianti  medesimi e alla
          creazione,  ristrutturazione  e   valorizzazione di    aree
          industriali   ecologicamente  attrezzate,  con  particolare
          riguardo  alle   dotazioni   ed   impianti      di   tutela
          dell'ambiente,  della sicurezza  e della  salute pubblica.
            5.  Ai  fini  dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8
          giugno 1990, n. 142, e del principio di  sussidiarieta'  di
          cui  al  comma  3,  lettera  a),  del    presente articolo,
          ciascuna  regione adotta, entro   sei mesi  dall'emanazione
          di  ciascun  decreto    legislativo,  la  legge di puntuale
          individuazione delle funzioni trasferite   o delegate  agli
          enti  locali  e  di  quelle  mantenute in capo alla regione
          stessa. Qualora la regione non provveda  entro il   termine
          indicato,  il   Governo e'   delegato ad emanare,  entro  i
          successivi    novanta  giorni,    sentite    le     regioni
          inadempienti,    uno    o piu'   decreti   legislativi   di
          ripartizione  di funzioni tra regione ed enti    locali  le
          cui  disposizioni si applicano fino alla data di entrata in
          vigore della legge regionale".
            - Il testo dell'art. 5  della  legge  n.  59/1997  e'  il
          seguente:
            "Art.  5. - 1. E' istituita una Commissione parlamentare,
          compostada venti  senatori  e  venti   deputati,   nominati
          rispettivamente      dai   Presidenti  del  Senato    della
          Repubblica e della   Camera dei deputati,  su  designazione
          dei gruppi parlamentari.
            2.  La  Commissione  elegge  tra   i propri componenti un
          presidente,due vicepresidenti e due segretari che   insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          Commissione  si riunisce per la sua  prima  seduta    entro
          venti    giorni   dalla nomina   dei  suoi componenti,  per
          l'elezione  dell'ufficio     di   presidenza.   Sino   alla
          costituzione  della  Commissione,  il parere, ove  occorra,
          viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
            3.  Alle  spese  necessarie  per   il funzionamento della
          Commissione si provvede, in parti   uguali,  a  carico  dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La Commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)    verifica  periodicamente   lo stato   di attuazione
          delle riforme previste    dalla  presente    legge  e    ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
            -  Il  testo dell'art.  9 della  legge 15 marzo  1997, n.
          59, cosi' recita:
            "Art. 9. - 1. Il Governo  e' delegato ad  emanare,  entro
          cinque  mesi  dalla    data  di   entrata in   vigore della
          presente legge,  un decreto legislativo  volto  a  definire
          ed ampliare  le  attribuzioni   della  Conferenzapermanente
          per    i rapporti  tra lo Stato,  le regioni  e le province
          autonomedi  Trento  e  di  Bolzano,  unificandola,  per  le
          materie  e  i  compiti   di interesse comune delle regioni,
          delle   province e dei comuni,     con   la      Conferenza
          Statocitta'    e  autonomie   locali.  Nell'emanazione  del
          decreto  legislativo il  Governo si   atterra' ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a)      potenziamento      dei     poteri      e    delle
          funzioni   della Conferenzaprevedendo   la   partecipazione
          della  medesima   a   tutti   i processi   decisionali   di
          interesse  regionale,   interregionale   ed  infraregionale
          almeno a livello di attivita' consultiva obbligatoria;
            b) semplificazione delle procedure di  raccordo tra Stato
          e  regioni  attraverso   la concentrazione   in capo   alla
          Conferenza   di tutte   le attribuzioni    relative      ai
          rapporti    tra   Stato    e   regioni  anche attraverso la
          soppressione di comitati,  commissioni  e  organi  omologhi
          all'interno delle amministrazioni pubbliche;
            c)   specificazione   delle   materie   per le  quali  e'
          obbligatoria l'intesa e della  disciplina  per  i  casi  di
          dissenso;
            d)     definizione  delle    forme  e    modalita'  della
          partecipazione  dei  rappresentanti   dei   comuni,   delle
          province e delle comunita' montane.
            2.   Dalla  data    di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo di cui al comma 1,   i pareri  richiesti  dalla
          presente   legge alla Conferenza permanente per  i rapporti
          tra lo  Stato, le   regioni e   le province  autonome    di
          Trento    e di   Bolzano  e alla  Conferenza Statocitta'  e
          autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata".
            - Il  testo dell'art. 11  della legge 15  marzo 1997,  n.
          59, cosi' recita:
            "Art.  11.  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          dodici mesi dalla data   di  entrata    in  vigore    della
          presente  legge, uno  o piu' decreti legislativi diretti a:
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della   Presidenza del
          Consiglio dei Ministri   e     dei    Ministeri,      anche
          attraverso   il    riordino,  la soppressione e  la fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo;
            b)   riordinare   gli enti  pubblici  nazionali  operanti
          in   settori diversi   dalla assistenza    e    previdenza,
          nonche'    gli  enti   privati, controllati direttamente  o
          indirettamente   dallo   Stato,      che   operano,   anche
          all'estero,nella  promozione  e    nel sostegno pubblico al
          sistema produttivo nazionale;
            c)  riordinare  e   potenziare   i   meccanismi   e   gli
          strumenti   di monitoraggio  e  di  valutazione  dei costi,
          dei  rendimenti   e   dei risultati  dell'attivita'  svolta
          dalle amministrazioni pubbliche;
            d)  riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti a
          promuovere e   sostenere    il    settore    della  ricerca
          scientifica   e  tecnologica nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
            2.  I    decreti  legislativi   sono   emanati     previo
          parere    della  Commissione di cui  all'art. 5, da rendere
          entro   trenta giorni dalla data  di    trasmissione  degli
          stessi.  Decorso    tale  termine    i  decreti legislativi
          possono essere comunque emanati.
            3.  Disposizioni correttive   e integrative   ai  decreti
          legislativi  possono  essere  emanate, nel rispetto   degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
            4.  Anche  al  fine   di   conformare   le   disposizioni
          del    decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29, e
          successive modificazioni, alle disposizioni  della presente
          legge e   di  coordinarle    con  i    decreti  legislativi
          emanati   ai    sensi    del    presente  capo,   ulteriori
          disposizioni   integrative   e   correttive   al    decreto
          legislativo    3  febbraio    1993, n.   29,   e successive
          modificazioni, possono  essere emanate entro il 31 dicembre
          1997. A   tal fine il Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti  legislativi,    si attiene ai   principi contenuti
          negli articoli  97 e 98   della  Costituzione,  ai  criteri
          direttivi  di cui all'art.  2 della legge  23 ottobre 1992,
          n. 421, a  partire dal principio  della   separazione   tra
          compiti    e    responsabilita'   di direzione   politica e
          compiti  e      responsabilita'   di      direzione   delle
          amministrazioni,    nonche', ad  integrazione, sostituzione
          o modifica degli stessi  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
            a)   completare    l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro pubblico  con  quella  del    lavoro  privato  e  la
          conseguente      estensione   al  lavoro  pubblico    delle
          disposizioni   del   codice civile   e   delle leggi    sui
          rapporti   di  lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il
          regime  di diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai
          dirigenti  generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni
          pubbliche, mantenendo ferme  le  altre  esclusioni  di  cui
          all'art.  2,  commi    4  e  5,  del  decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29;
            b) prevedere  per i dirigenti   compresi  quelli  di  cui
          alla  lettera  a),    l'istituzione   di un   ruolo   unico
          interministeriale presso   la Presidenza   del    Consiglio
          dei     Ministri,   articolato   in   modo  da garantire la
          necessaria specificita' tecnica;
            c)     semplificare   e    rendere    piu'  spedite    le
          procedure     di contrattazionecollettiva;    riordinare  e
          potenziare  l'Agenzia    per  la  rappresentanza  negoziale
          delle pubbliche amministrazioni  (ARAN) cui e'    conferita
          la     rappresentanza   negoziale   delle   amministrazioni
          interessate  ai fini  della sottoscrizione   dei  contratti
          collettivi  nazionali,    anche   consentendo    forme   di
          associazione         tra   amministrazioni,      ai    fini
          dell'esercizio  del    potere  di    indirizzo  e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
            d)  prevedere  che  i   decreti      legislativi   e   la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali,    fatto  salvo    quanto  previsto  per  la
          dirigenza    del  ruolo  sanitario di cui all'art.   15 del
          decreto  legislativo  30  dicembre     1992,  n.   502,   e
          successive   modificazioni,   e   stabiliscanoaltresi'  una
          distinta disciplina per gli altri dipendenti  pubblici  che
          svolgano  qualificate  attivita'  professionali, implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnicoscientifiche  e  di
          ricerca;
            e)  garantire  a  tutte    le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio    di    ciascuna
          amministrazione; prevedere  che  per   ciascun ambito    di
          contrattazione   collettiva  le pubbliche  amministrazioni,
          attraverso     loro      istanze         associative      o
          rappresentative,      possano  costituire  un  comitato  di
          settore;
            f)    prevedere    che,    prima      della    definitiva
          sottoscrizione        del   contratto   collettivo,      la
          quantificazione  dei  costi    contrattuali  sia  dall'ARAN
          sottoposta,   limitatamente    alla  certificazione   delle
          compatibilita' con gli  strumenti di programmazione e    di
          bilancio di cui all'art. 1  -bis della legge 5 agosto 1978,
          n. 468, e successive modificazioni,  alla Corte  dei conti,
          che  puo'  richiedere elementi istruttori e di  valutazione
          ad un nucleo di   tre esperti,  designati,  per    ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente del  Consiglio dei Ministri,   di  concerto  con
          il Ministro del tesoro;  prevedere che la  Corte dei  conti
          si pronunci  entro il termine di  quindici giorni,  decorso
          il    quale  la    certificazione  si intende   effettuata;
          prevedere    che    la  certificazione    e    il     testo
          dell'accordosiano  trasmessi   al comitato   di settore  e,
          nel    caso  di  amministrazioni   statali,   al   Governo;
          prevedere  che,  decorsi quindici giorni dalla trasmissione
          senza   rilievi,  il  presidente  del  consiglio  direttivo
          dell'ARAN   abbia  mandato di  sottoscrivere  il  contratto
          collettivo il quale preduce   effetti dalla  sottoscrizione
          definitiva;  prevedere   che,   inogni   caso,   tutte   le
          procedure   necessarie    per  consentire    all'ARAN    la
          sottoscrizione    definitiva    debbano   essere completate
          entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla   data   di
          sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
            g)   devolvere,   entra il  30  giugno  1998, al  giudice
          ordinario, tenutoconto    di   quanto     previsto    dalla
          lettera    a),      tutte    le  controversie   relative ai
          rapporti   di lavoro    dei  dipendenti    delle  pubbliche
          amministrazioni,  ancorche' concernenti in  via incidentale
          atti    amministrativi      presupposti,ai   fini     della
          disapplicazione,  prevedendo:    misure  organizzative    e
          processuali     anche  di    carattere  generale    atte  a
          prevenire    disfunzioni  dovute    al  sovraccarico    del
          contenzioso;  procedure  stragiudiziali di conciliazione  e
          arbitrato;  infine,    la  contestuale    estensione  della
          giurisdizione   del      giudice  amministrativo       alle
          controversie   aventi  ad   oggetto   diritti  patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle    relative  al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
            h)   prevedere   procedure    di   consultazione    delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie      dei  contratti
          collettivi dei   relativi  comparti  prima    dell'adozione
          degli    atti interni   di  organizzazione  aventi riflessi
          sul rapporto di lavoro;
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio dei  Ministri  -    Dipartimento  della  funzione
          pubblica  di    un codice di comportamento   dei dipendenti
          della   pubblica    amministrazione  e    le  modalita'  di
          raccordo  con  la  disciplina   contrattuale delle sanzioni
          disciplinari,   nonche'   l'adozione   di      codici    di
          comportamento   da   parte  delle  singole  amministrazioni
          pubbliche; prevedere la costituzione da partedelle  singole
          amministrazioni  di  organismi  di  controllo  e consulenza
          sull'applicazione  dei codici  e le modalita'  di  raccordo
          degli  organismi  stessi con il Dipartimento della funzione
          pubblica.
            5. Il termine di cui all'art.  2, comma 48,  della  legge
          28  dicembre  1995,  n.  549, e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
            6.  Dalla  data    di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi  di  cui  al comma   4, sono abrogate tutte  le
          disposizioni in contrasto  con i medesimi.  Sono  apportate
          le   seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art.  2,
          comma  1, della  legge 23   ottobre 1992,   n. 421:    alla
          lettera    e)le    parole:  "ai   dirigenti   generali   ed
          equiparati"  sono soppresse; alla  lettera i) le    parole:
          "prevedere  che  nei    limiti di cui alla   lettera h)  la
          contrattazione    sia  nazionale     e   decentrata"   sono
          sostituite  dalle   seguenti:   "prevedere che  la strttura
          della  contrattazione,  le  aree  di  contrattazione  e  il
          rapporto  tra i diversi livelli siano definiti  in coerenza
          con  quelli    del  settore  privato";  la  lettera  q)  e'
          abrogata;  alla  lettera t) dopo le parole: "concorsi unici
          per    profilo professionale"   sono inserite  le seguenti:
          ", da espletarsi a livello regionale,".
            7. Sono  abrogati gli articoli   38 e    39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
            -    Il    decreto  legislativo    20  agosto   1997,  n.
          281,    reca:    "Definizioneed    ampliamento        delle
          attribuzioni   della  Conferenza permanente per  i rapporti
          tra  lo    Stato,  le   regioni e   le province autonome di
          Trento e Bolzano  ed unificazione,  per le materie    ed  i
          compiti    di  interesse    comune   delle regioni,   delle
          province e  dei comuni, con la  Conferenza  Statocitta'  ed
          autonomie locali".
            -  La legge   29 luglio 1999, n. 241, reca:  "Proroga dei
          termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli  articoli
          10  e  11  della  legge 15 marzo    1997,    n.   59,    in
          relazione   all'adozione  del   parere parlamentare".
            - La legge 3 agosto 1999,   n. 280, reca:  "Modifiche  ed
          integrazioni  alla   legge   15   gennaio  1991,    n.  30,
          recante  disciplina  della riproduzione animale,  anche  in
          attuazione  della   direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23
          giugno 1994".
           Nota all'art. 1:
            - Il  testo vigente dell'art. 18,   comma 1,  lettera  c)
          del  decreto  legislativo   31 marzo   1998,  n. 112,  come
          modificato  dal    presente  decreto  legislativo,  e'   il
          seguente:
            "1.    Sono    conservate   allo    Stato  le    funzioni
          amministrative concernenti:
              a)-b) (omissis);
            c) la determinazione dei campioni nazionali di unita'  di
          misura;   la  conservazione  dei  prototipi  nazionali  del
          chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia
          di  metrologia  legale;  la  omologazione  di  modelli   di
          strumenti di misura".