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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n. 437

Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-12-1999
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 10-12-1999
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 2,  comma 10, della legge 15 maggio  1997, n. 127,
come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998,
n. 191;
  Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676;
  Visti gli  articoli 3 e 4  del testo unico delle  leggi di pubblica
sicurezza approvato con  regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e gli
articoli 7, 288, 289, 290, 292, 293  e 294 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 30
ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri,  sen. prof. Franco
Bassanini,  le funzioni  di coordinamento  delle attivita',  anche di
carattere  normativo, inerenti  all'attuazione delle  leggi 15  marzo
1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
  1. Ai fini del presente decreto si intende:
  a)   per  carta   di   identita'  elettronica,   il  documento   di
riconoscimento   personale   rilasciato   dal  comune   su   supporto
informatico;
  b) per documento d'identita'  elettronico ai sensi dell'articolo 2,
comma  10,  della legge  15  maggio  1997,  n. 127,  come  sostituito
dall'articolo 2,  comma 4,  della legge  16 giugno  1998, n.  191, il
documento analogo alla carta d'identita' elettronica e rilasciato dal
comune prima del compimento del quindicesimo anno di eta';
  c) per  documento informatico,  la rappresentazione  informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  d) per dati  identificativi della persona, il nome,  il cognome, il
sesso, la  statura, la data  e il luogo  di nascita, gli  estremi del
relativo atto;
  e)  per  "altri  dati"  le informazioni  di  carattere  individuale
generate, gestite  e distribuite dalle pubbliche  amministrazioni per
attivita' amministrative e per l'erogazione di servizi al cittadino;
  f)  per  regole  tecniche,  le  specifiche  di  carattere  tecnico,
organizzativo, funzionale  e di  sicurezza informatica,  ivi compresa
ogni disposizione che ad esse si applichi, relative alle tecnologie e
ai materiali da  utilizzare per la produzione e l'uso  della carta di
identita';
  g)  per  pubbliche  amministrazioni,   le  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
                                  Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Per il   testo del comma 10, dell'art. 2,  della legge
          n. 127/1997 vedi nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -  L'art.   2, comma 10, della  legge 15 maggio 1997,  n.
          127 (Misure urgenti  per  lo   snellimento   dell'attivita'
          amministrativa    e    dei procedimenti di decisione e   di
          controllo), come modificato dall'art.   2, comma  4,  della
          legge 16 giugno 1998, n. 191, e' il seguente:
            "10.    Con decreto   del Presidente   del Consiglio  dei
          Ministri,   su proposta  del  Ministro    dell'interno,  di
          concerto con  il Ministro per la  funzione  pubblica,  sono
          individuate  le   caratteristiche  e  le modalita'  per  il
          rilascio   della   carta   di   identita'  e    di    altri
          documenti     di   riconoscimento    muniti  di    supporto
          magnetico    o informatico. La   carta di identita'    e  i
          documenti    di  riconoscimento devono   contenere i   dati
          personali   e   il codice   fiscale e    possono  contenere
          anche  l'indicazione  del gruppo  sanguigno, nonche'  delle
          opzioni di  carattere sanitario  previste dalla legge.   Il
          documento,  ovvero   il supporto  magnetico  o informatico,
          puo'  contenere    anche  altri    dati,    al    fine   di
          razionalizzare  e  semplificare  l'azione amministrativa  e
          la  erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della
          legge    31  dicembre    1996,  n.    675,  e    successive
          modificazioni,  nonche'  le   procedure informatiche e   le
          informazioni, che   possono o debbono  essere    conosciute
          dalla  pubblica  amministrazione   o da altri soggetti, ivi
          compresa la chiave   biometrica, occorrenti  per  la  firma
          digitale  ai sensi   dell'art. 15, comma 2, della legge  15
          marzo 1997,  n.  59,    e  dei  relativi    regolamenti  di
          attuazione;    analogo  documento contenente    i  medesimi
          dati   e'  rilasciato    a  seguito    della  dichiarazione
          di   nascita.   La   carta   di   identita'  potra'  essere
          utilizzata anche   per il trasferimento  elettronico    dei
          pagamenti   tra   soggetti      privati     e     pubbliche
          amministrazioni.  Con  decreto  del Ministro  dell'interno,
          sentite   l'Autorita' per    l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione e  la conferenza  Statocitta' ed  autonomie
          locali,  sono  dettate  le regole   tecniche e di sicurezza
          relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati  per  la
          produzione  delle  carte  di  identita'  e dei documenti di
          riconoscimento di cui al presente  comma.    Le    predette
          regole    sono   adeguate con  cadenza  almeno biennale  in
          relazione  alle  esigenze  dettate dall'evoluzione    delle
          conoscenze  scientifiche   e   tecnologiche.   La  carta di
          identita'   puo'   essere rinnovata   a    decorrere    dal
          centottantesimo   giorno  precedente  la scadenza,  ovvero,
          previo   pagamento   delle spese    e    dei  diritti    di
          segreteria,  a  decorrere  dal terzo   mese successivo alla
          produzione di documenti con  caratteristiche tecnologiche e
          funzionali  innovative.    Nel  rispetto  della  disciplina
          generale    fissata  dai decreti di cui al presente comma e
          nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti,   le   pubbliche
          amministrazioni   possono      sperimentare   modalita'  di
          utilizzazione dei documenti  di cui  al presente  comma per
          l'erogazione di  ulteriori servizi o utilita'".
            - La legge 31 dicembre 1996,  n. 675, reca: "Tutela delle
          persone e di altri soggetti  rispetto  al  trattamento  dei
          dati personali".
            -  La  legge 31 dicembre 1996,  n. 676, reca: "Delega  al
          Governo in materia  di tutela  delle persone  e   di  altri
          soggetti rispetto  al trattamento dei dati personali".
            -  Il  testo degli   articoli 3 e 4 del regio  decreto 18
          giugno 1931, n.   773   (Approvazione   del   testo   unico
          delle  leggi  di  pubblica sicurezza), e' il seguente:
            "Art.  3.  -    Il  sindaco e' tenuto a rilasciare   alle
          persone di eta' superiore agli  anni  quindici  aventi  nel
          comune  la  loro  residenza  o  la loro dimora,   quando ne
          facciano richiesta,  una carta   di identita'  conforme  al
          modello stabilito dal Ministero dell'interno.
            La  carta  di  identita'  ha durata di cinque anni e deve
          essere munita della  fotografia  della  persona  a  cui  si
          riferisce.
            La  carta  d'identita' e'  titolo valido  per l'espatrio,
          anche per motivi  di  lavoro,  negli  Stati membri    della
          Comunita'  economica europea e in  quelli coi quali vigono,
          comunque, particolari accordi internazionali".
            "Art.   4.   -   L'autorita'   di pubblica  sicurezza  ha
          facolta'  di ordinare che le  persone pericolose o sospette
          e coloro  che non sono in grado o si rifiutano  di  provare
          la loro identita' siano sottoposti a rilievi segnaletici.
            Ha  facolta' inoltre di ordinare  alle persone pericolose
          o sospette di munirsi,   entro un   dato  termine,    della
          carta   di identita'  e di esibirla ad ogni richiesta degli
          ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza".
            - Il  testo degli  articoli 7, 288,  289, 290, 292,   293
          e      294   del  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635
          (Approvazione del regolamento per  l'esecuzione  del  testo
          unico  18  giugno  1931,  n. 773,   delle leggi di pubblica
          sicurezza), e' il seguente:
            "Art.  7. -  I  rilievi   segnaletici per   le    persone
          pericolose    o sospette   e per  coloro che  non  siano in
          grado o  si rifiutino  di provare  la propria    identita',
          giusta   l'art.    4    della  legge,    sono  descrittivi,
          fotografici, dattiloscopici e antropometrici.
            La  carta  d'identita' da   rilasciarsi   alle    persone
          pericolose    o sospette,   a termini  del  citato  art. 4,
          deve  essere conforme   al modello allegato    al  presente
          regolamento, senza  particolari rilievi od annotazioni.
            Le    impronte digitali  sono apposte  sui cartellini  da
          conservarsi presso   l'ufficio   comunale   e     l'ufficio
          provinciale  di  pubblica sicurezza".
            "Art.   288.    -  La  carta   di  identita'  costituisce
          mezzo  di identificazione ai fini di polizia.
            Chi  la  richiede  e'  tenuto   soltanto   a   dimostrare
          la  propria identita' personale".
            "Art.    289. -   La   carta d'identita'   e'  rilasciata
          unicamente  su esemplari,  assoggettati al   regime   delle
          cartevalori,  forniti   dal Provveditorato  generale  dello
          Stato  in  conformita'  del  modello annesso al    presente
          regolamento,  alle   prefetture, o agli  organi ai quali ne
          sono demandate  le attribuzioni  nel Trentino-Alto  Adige e
          nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla  distribuzione
          ai comuni.
            I    comuni    corrispondono    l'importo  delle    carte
          d'identita'  alle prefetture o agli   organi  ai  quali  ne
          sono  demandate le attribuzioni nel  Trentino-Alto Adige  e
          nella  Valle d'Aosta,  che provvedono  ai sensi dell'art. 2
          del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.
            Al termine  di ogni  bimestre agli  organi predetti,  che
          vigilano,  anche    mediante  ispezioni,    sul    regolare
          andamento  del servizio,  i comuni  inviano  un   prospetto
          riepilogativo   sull'utilizzazione  dei documenti,  nonche'
          un  elenco,  compilato per  ordine  numerico   di  tessera,
          delle    persone  alle  quali    il  documento  e'    stato
          rilasciato nel bimestre stesso.
            Le  eventuali   modificazioni al   modello sono apportate
          con decreto del Ministro dell'interno.
            Essa contiene   la fotografia,   a mezzo    busto,  senza
          cappello, del titolare;  il numero  progressivo, il  timbro
          a   secco, la  firma, la indicazione  delle  generalita'  e
          dei connotati  e  i  contrassegni salienti.
            Gli  esemplari forniti  devono   essere   conservati  con
          particolare   riservatezza  sotto  la  responsabilita'  del
          podesta'.
            La  carta   d'identita'  deve   essere  rilasciata   dopo
          rigorosi  accertamenti  sulla   identita'   della   persona
          richiedente,  da  eseguirsi,  ove  sia  necessario, a mezzo
          degli organi di polizia.
            Quando la carta e' richiesta  da stranieri,  deve  essere
          indicata la cittadinanza del richiedente.
            E'   vietato   di  apporre  sulla    carta  di  identita'
          indicazioni diverse o in  aggiunta  a  quelle  richieste  a
          norma del presente articolo.
            L'apposizione     della  impronta    digitale    e',   in
          ogni   caso, facoltativa".
            "Art.  290.    -  Insieme     colla  carta   d'identita',
          l'ufficio  comunale compila, sia all'atto  del rilascio che
          a   quello della rinnovazione,  due    cartellini  conformi
          all'annesso    modulo, che  e' riprodotto  su cartoncino di
          color bianco.
            Uno dei  cartellini e'  conservato nella  segreteria  del
          comune   in   apposito   schedario,  in  ordine  alfabetico
          sillabico, con gli eventuali  riferimenti  al  registro  di
          popolazione,  e  l'altro  e'  trasmesso, entro ventiquattro
          ore  dal rilascio  o  dal   rinnovo, al   questore    della
          provincia,   che   ne  cura  la conservazione,  per  ordine
          alfabetico sillabico, in  apposito  schedario,  da  tenersi
          sempre al corrente.
            Per  le    persone pericolose   o sospette   per l'ordine
          nazionale, e' compilato  un terzo   cartellino, che,    pel
          tramite      del  prefetto,    e'  trasmesso  al  Ministero
          dell'interno.
            Nel gennaio di  ogni anno deve essere affisso  nella casa
          comunale, in luogo visibile dal pubblico, un    avviso  per
          ricordare che le carte di identita'  hanno la  validita' di
          tre  anni,  a norma  dell'art. 3 della  legge  di  pubblica
          sicurezza   e  che  pertanto  coloro  che posseggono  carte
          di    identita'  scadute  non  possono    servirsene se non
          provvedono per la rinnovazione".
            "Art. 292.  - Nei  casi in  cui la  legge consente    che
          l'identita'  personale  possa essere dimostrata  con titolo
          equipollente alla carta di    identita',  e'    considerato
          come  tale    ogni    documento  munito    di  fotografia e
          rilasciato  da una amministrazione dello   Stato,  come  ad
          esempio:   i libretti  ferroviari  di cui  sono  muniti gli
          impiegati civili e  militari dello  Stato; le   tessere  di
          riconoscimento   degli   ufficiali  in     aspettativa  per
          riduzione  di quadri; le tessere   che  i  comandi    della
          Milizia    volontaria     per   la    sicurezza   nazionale
          rilasciano  ai propri  dipendenti; le  patenti di  cui sono
          muniti  i  conducenti  di    autovetture;  le    tessere di
          riconoscimento  postali; i libretti di  porto  d'armi  e  i
          passaporti per l'estero.
            L'identita'  dei componenti  le famiglie  degli impiegati
          civili  e  militari   dello   Stato puo'  esser  dimostrata
          con l'esibizione  del libretto ferroviario"
            "Art.  293. -  Le tessere  per l'uso  dei biglietti    di
          abbonamento   ferroviario     sono    considerate    titoli
          equipollenti  alla  carta  di identita',  quando contengano
          la  dichiarazione  esplicita che   sono state    rilasciate
          previo     accertamento    dell'identita'  personale    dei
          titolari.
            Si considerano equipollenti  alla carta di identita'   le
          tessere di riconoscimento munite di  fotografia e di timbro
          a    secco  da chiunque rilasciate, quando  l'identita' del
          titolare risulti  convalidata da dichiarazione  scritta  da
          un organo dell'amministrazione dello Stato".
            "Art.  294.  -    La  carta  d'identita'  od  i    titoli
          equipollenti devono  essere  esibiti    ad  ogni  richiesta
          degli ufficiali e degli  agenti di pubblica sicurezza".
            -  Il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          30 ottobre 1998   e' stato    pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale n.  269 del  17 novembre 1998.
           Note all'art. 1:
            -  Per  il   testo dell'art. 2, comma 10, della  legge 15
          maggio 1997, n. 127, come  sostituito dall'art. 2, comma 4,
          della  legge 16 giugno 1998, n. 191, si vedano le note alle
          premesse.
            - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo
          3  febbraio  1993,       n.     29       (Razionalizzazione
          dell'organizzazione     delle amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421),
          e' il seguente:
            "2.   Per  amministrazioni   pubbliche    si    intendono
          tutte    le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi  gli
          istituti e   scuole di ogni   ordine    e  grado    e    le
          istituzioni    educative, le   aziende   ed amministrazioni
          dello   Stato ad ordinamento  autonomo,    le  regioni,  le
          province,   i   comuni,   le   comunita'  montane,  e  loro
          consorzi  ed associazioni,  le istituzioni   universitarie,
          gli  istituti    autonomi case   popolari,   le camere   di
          commercio,  industria, artigianato  e agricoltura  e   loro
          associazioni,     tutti  gli  enti  pubblici  non economici
          nazionali,  regionali  e locali,  le  amministrazioni,   le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".