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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n. 437

Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-12-1999
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Testo in vigore dal: 10-12-1999
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 2,  comma 10, della legge 15 maggio  1997, n. 127,
come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998,
n. 191;
  Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676;
  Visti gli  articoli 3 e 4  del testo unico delle  leggi di pubblica
sicurezza approvato con  regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e gli
articoli 7, 288, 289, 290, 292, 293  e 294 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 30
ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri,  sen. prof. Franco
Bassanini,  le funzioni  di coordinamento  delle attivita',  anche di
carattere  normativo, inerenti  all'attuazione delle  leggi 15  marzo
1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
  1. Ai fini del presente decreto si intende:
  a)   per  carta   di   identita'  elettronica,   il  documento   di
riconoscimento   personale   rilasciato   dal  comune   su   supporto
informatico;
  b) per documento d'identita'  elettronico ai sensi dell'articolo 2,
comma  10,  della legge  15  maggio  1997,  n. 127,  come  sostituito
dall'articolo 2,  comma 4,  della legge  16 giugno  1998, n.  191, il
documento analogo alla carta d'identita' elettronica e rilasciato dal
comune prima del compimento del quindicesimo anno di eta';
  c) per  documento informatico,  la rappresentazione  informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  d) per dati  identificativi della persona, il nome,  il cognome, il
sesso, la  statura, la data  e il luogo  di nascita, gli  estremi del
relativo atto;
  e)  per  "altri  dati"  le informazioni  di  carattere  individuale
generate, gestite  e distribuite dalle pubbliche  amministrazioni per
attivita' amministrative e per l'erogazione di servizi al cittadino;
  f)  per  regole  tecniche,  le  specifiche  di  carattere  tecnico,
organizzativo, funzionale  e di  sicurezza informatica,  ivi compresa
ogni disposizione che ad esse si applichi, relative alle tecnologie e
ai materiali da  utilizzare per la produzione e l'uso  della carta di
identita';
  g)  per  pubbliche  amministrazioni,   le  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 2,  comma 10, della legge 15 maggio  1997, n. 127,
come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998,
n. 191;
  Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676;
  Visti gli  articoli 3 e 4  del testo unico delle  leggi di pubblica
sicurezza approvato con  regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e gli
articoli 7, 288, 289, 290, 292, 293  e 294 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 30
ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri,  sen. prof. Franco
Bassanini,  le funzioni  di coordinamento  delle attivita',  anche di
carattere  normativo, inerenti  all'attuazione delle  leggi 15  marzo
1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
  1. Ai fini del presente decreto si intende:
  a)   per  carta   di   identita'  elettronica,   il  documento   di
riconoscimento   personale   rilasciato   dal  comune   su   supporto
informatico;
  b) per documento d'identita'  elettronico ai sensi dell'articolo 2,
comma  10,  della legge  15  maggio  1997,  n. 127,  come  sostituito
dall'articolo 2,  comma 4,  della legge  16 giugno  1998, n.  191, il
documento analogo alla carta d'identita' elettronica e rilasciato dal
comune prima del compimento del quindicesimo anno di eta';
  c) per  documento informatico,  la rappresentazione  informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  d) per dati  identificativi della persona, il nome,  il cognome, il
sesso, la  statura, la data  e il luogo  di nascita, gli  estremi del
relativo atto;
  e)  per  "altri  dati"  le informazioni  di  carattere  individuale
generate, gestite  e distribuite dalle pubbliche  amministrazioni per
attivita' amministrative e per l'erogazione di servizi al cittadino;
  f)  per  regole  tecniche,  le  specifiche  di  carattere  tecnico,
organizzativo, funzionale  e di  sicurezza informatica,  ivi compresa
ogni disposizione che ad esse si applichi, relative alle tecnologie e
ai materiali da  utilizzare per la produzione e l'uso  della carta di
identita';
  g)  per  pubbliche  amministrazioni,   le  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.