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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1999, n. 433

Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-11-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 2000, n. 5 (in G.U. 19/01/2000, n.14).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2004)
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Testo in vigore dal: 25-3-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  e'  emersa  la  necessita'  di integrare il piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze per la radio diffusione
televisiva  e  che,  pertanto,  non  risulta  possibile rilasciare le
concessioni   televisive   private  in  ambito  locale  su  frequenze
terrestri  nei  termini fissati dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  assicurare  la  prosecuzione  dell'attivita' delle
emittenti  televisive private locali legittimamente operanti, nonche'
per differire i termini sopraindicati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 novembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle comunicazioni;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
        Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini

  1.  E'  consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del
decreto-legge  30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  marzo  1999,  n. 78, la prosecuzione dell'esercizio
della  radiodiffusione  televisiva  in ambito locale fino al rilascio
della  concessione  ovvero  fino  alla  reiezione  della  domanda  e,
comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per
la  radiodiffusione  televisiva  privata  su  frequenze  terrestri in
ambito  locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro
il  30  giugno  2000.  I  termini  31  gennaio  1999 e 31 luglio 1999
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del
1999,  sono  rispettivamente  differiti  al  1  ottobre 1999 ed al 31
dicembre 1999. ((2))
  1-bis.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2),
della  legge  31  luglio  1997,  n. 249, le frequenze attribuite alle
organizzazioni  di  volontariato  e  al  Corpo nazionale del soccorso
alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000.
  1-ter.  All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 4), della legge
31  luglio  1997,  n.  249,  la  parola: "quinto" e' sostituita dalla
seguente: "quarto".
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L.  20 marzo 2001, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il
termine  previsto  dal  comma  1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18
novembre  1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio  2000,  n.  5,  per  il  rilascio  delle  concessioni  per la
radiodiffusione  televisiva  privata  in  ambito  locale su frequenze
terrestri    in   tecnica   analogica,   che   costituiscono   titolo
preferenziale  per  l'esercizio  della  radiodiffusione televisiva su
frequenze  terrestri  in  tecnica  digitale, e' differito al 15 marzo
2001".