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DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 1999, n. 426

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-12-1999
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-12-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 2815/98  della  commissione del  22
dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva;
  Vista la legge  5 febbraio 1999, n. 25,  recante: "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee  - legge comunitaria 1998",  ed in particolare
l'articolo 6;
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 luglio 1999;
  Acquisito il  parere delle  competenti commissioni  parlamentari di
cui all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1999, n. 25;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 1999;
  Sulla  proposta del  Ministro per  le politiche  comunitarie e  del
Ministro della giustizia, di concerto  con i Ministri delle politiche
agricole   e   forestali   e    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Salvo  che   il  fatto  costituisca  reato,   chi  utilizza  la
designazione  di  origine,  prevista dall'articolo  2,  paragrafo  1,
lettera b), del regolamento (CE)  n. 2815/98 della commissione del 22
dicembre 1998,  senza aver ottenuto il  necessario riconoscimento, e'
punito con la  sanzione amministrativa pecuniaria di  lire un milione
per ogni quintale o frazione  di quintale di prodotto confezionato ed
immesso al consumo. La stessa sanzione  di cui al comma 1 si applica,
nel caso di condizionamento e messa in commercio di un taglio di olio
extravergine  di oliva  o di  olio vergine  di oliva  proveniente per
oltre il  75% da uno Stato  membro o dalla Comunita',  a chi utilizza
l'indicazione dell'origine prevalente senza  riportare in etichetta o
direttamente  sull'imballaggio la  menzione  di  cui all'articolo  3,
paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 2815/98.
  2. Salvo che il fatto  costituisca reato, chi confeziona ed immette
al consumo olio extra vergine di  oliva o olio di oliva vergine senza
indicare   sull'imballaggio   o   sull'etichetta   gli   estremi   di
identificazione   alfanumerica    dell'impresa   di   condizionamento
riconosciuta e'  punito con la sanzione  amministrativa pecuniaria da
lire centomila a lire seicentomila.
  3.  Nei  confronti  delle  imprese  riconosciute  che  violano  gli
obblighi  di  controllo  di  cui all'articolo  4,  paragrafo  2,  del
regolamento (CE) n.  2815/98 o nei cui confronti  sia stata accertata
la   non  corrispondenza   tra  le   designazioni  dell'origine   dei
quantitativi  degli oli  di oliva  vergini usciti  dall'impresa e  le
designazioni dell'origine  dei quantitativi  di oli di  oliva vergini
utilizzati di cui  all'articolo 5, paragrafo 1,  del regolamento (CE)
n.  2815/98, si  applica  la sospensione  del  riconoscimento per  un
periodo da  un mese a  sei mesi. In caso  di recidiva e'  disposta la
revoca del riconoscimento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                     dei Ministri
                                  Letta, Ministro  per  le  politiche
                                     comunitarie
                                  Diliberto, Ministro della giustizia
                                  De Castro, Ministro delle politiche
                                     agricole e forestali
                                  Bersani,  Ministro  dell'industria,
                                     del commercio e dell'artigianato
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti      del  Presidente  della
          Repubblica  e  sulle    pubblicazioni  ufficiali      della
          Repubblica    italiana,  approvato con D.P.R. 28   dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge   alle quali e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e    l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Nota al titolo:
            - Il regolamento (CE) n. 2815/98 e' pubblicato in GUCE  L
          349 del 24 dicembre 1998.
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Per il regolamento (CE) n.  2815/98  vedi  la  nota  al
          titolo.
            -  L'art.  6  della  legge  5 febbraio 1999, n. 25, cosi'
          recita:
            "Art.   6 (Delega   al   Governo  per    la    disciplina
          sanzionatoria  di violazioni di disposizioni  comunitarie).
          - 1. Al  fine di assicurare la  piena  integrazione   delle
          norme     comunitarie    nell'ordinamento  nazionale,    il
          Governo, fatte   salve   le   norme penali   vigenti,    e'
          delegato   ad   emanare,   previo parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari, da esprimere con le  modalita' di
          cui  all'art.  1,  comma 3, entro  due anni  dalla data  di
          entrata   in vigore   della  presente  legge,  disposizioni
          recanti sanzioni penali o  amministrative per le violazioni
          di  direttive   delle  Comunita' europee  attuate ai  sensi
          della    presente  legge    in    via  regolamentare      o
          amministrativa  e   di regolamenti comunitari vigenti  alla
          data di entrata  in vigore della presente legge.
            2.  La  delega  e'  esercitata  con  decreti  legislativi
          adottati  a  norma  dell'art.  14   della legge   23 agosto
          1988, n.  400, su   proposta del Presidente  del  Consiglio
          dei   Ministri,      o   del  Ministro  competente  per  il
          coordinamento   delle politiche    comunitarie,    e    del
          Ministro    di grazia   e   giustizia,  di  concerto con  i
          Ministri  competenti  per materia. I decreti legislativi si
          informeranno  ai  principi  e  criteri  direttivi  di   cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c)".
            -   L'art.   14   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza    del Consiglio dei Ministri), cosi'
          recita:
            "Art.  14  (Decreti  legislativi).   -   1.   I   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente    della
          Repubblica    con    la    denominazione      di   "decreto
          legislativo"  e  con l'indicazione,  nel  preambolo,  della
          legge  di delegazione, della   deliberazione del  Consiglio
          dei      Ministri   e  degli  altri    adempimenti      del
          procedimento  prescritti  dalla   legge  di delegazione.
            2.  L'emanazione del  decreto  legislativo deve  avvenire
          entro  il termine  fissato dalla  legge di  delegazione; il
          testo del  decreto legislativo   adottato dal   Governo  e'
          trasmesso  al    Presidente  della  Repubblica,    per   la
          emanazione,  almeno venti  giorni  prima  della scadenza.
            3.  Se la   delega legislativa   si   riferisce ad    una
          pluralita'    di  oggetti distinti suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla    mediante    piu'
          atti    successivi    per    uno  o    piu'   degli oggetti
          predetti. In   relazione   al  termine    finale  stabilito
          dalla    legge   di   delegazione,   il   Governo   informa
          periodicamente   le   Camere   sui   criteri   che    segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
            4.  In  ogni  caso,  qualora    il  termine  previsto per
          l'esercizio della delega ecceda i  due anni, il Governo  e'
          tenuto   a richiede il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti  delle   due Camere competenti per materia entro
          sessanta   giorni,      indicando    specificamente      le
          eventuali  disposizioni  non   ritenute corrispondenti alle
          direttive  della legge di delegazione.    Il  Governo,  nei
          trenta      giorni   successivi,  esaminato  il     parere,
          ritrasmette,  con  le sue  osservazioni  e con    eventuali
          modificazioni,  i  testi  alle  Commissioni   per il parere
          definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
           Note all'art. 1:
            -  Per  quanto  riguarda il regolamento  (CE) n. 2815/98,
          vedi la nota al titolo.
            - L'art.  2, paragrafo  1, lettera   b), del    succitato
          regolamento, cosi' recita:
              " b) ai sensi del presente regolamento:
               uno Stato membro;
               la Comunita' europea;
               un Paese terzo".
            -    L'art.  3,   paragrafo  2,   secondo  periodo,   del
          succitato regolamento, cosi' recita:
            "Tuttavia, nel caso di tagli di ''oli  extra  vergini  di
          oliva'' o di ''oli  di oliva  vergini'' che  provengono per
          piu'  del    75% da   uno stesso   Stato   membro o   dalla
          Comunita'  l'origine prevalente  puo' essere  indicata    a
          condizione  che  sia   seguita  dalla  menzione ''selezione
          di  oli   di oliva (extra) vergini  ottenuti in percentuali
          superiore al (75%) in ... (designazione dell'origine)".
            - L'art. 4, paragrafo 2, del succitato regolamento, cosi'
          recita:
            "2.    Il      riconoscimento     e     l'identificazione
          alfanumerica  sono concessi a tutte le imprese che ne fanno
          domanda e che:
              - dispongono di impianti di condizionamento;
            -    s'impegnano    ad    effettuare      un    controllo
          documentario    e    un  immagazzinamento    separato   che
          consentano,      con  soddisfazione    dello  Stato  membro
          interessato,  di accertare la provenienza   degli  oli  con
          designazione  dell'origine  e,  se del caso, dei componenti
          dei tagli di olio di oliva con designazione dell'origine;
            -    accettano  di    essere  soggette    ai    controlli
          previsti  in applicazione del presente regolamento".
            - L'art. 5, paragrafo 1, del succitato regolamento, cosi'
          recita:
            "1.    Il controllo  delle  designazioni  dell'origine e'
          effettuato  dagli  Stati     membri  nelle     imprese   di
          condizionamento    interessate  al  fine  di  accertare  la
          corrispondenza tra le designazioni dell'origine degli   oli
          d'oliva  vergini   usciti  dall'impresa  e le  designazioni
          dell'origine  dei  quantitativi  di  oli  d'oliva   vergini
          utilizzati".