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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1999, n. 425

Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-12-1999
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 1-12-1999
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  24 gennaio 1991,
n.  85, modificato  ed  integrato dal  decreto  del Presidente  della
Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
  Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 8  del decreto del Presidente  della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39;
  Visti  i  pareri  della  commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi espressi  nelle sedute  del 4 novembre  1997 e  del 18
novembre 1998;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
30 ottobre 1998, con il  quale sono state delegate al Sottosegretario
di  Stato  alla  Presidenza   del  Consiglio  i  compiti  concernenti
l'organizzazione, il funzionamento e  l'attivita' dei servizi tecnici
nazionali;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 26 aprile 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1. Il  presente regolamento individua, in  conformita' all'articolo
24,  comma 4,  della legge  7 agosto  1990, n.  241, le  categorie di
documenti  formati o  comunque  rientranti  nella disponibilita'  del
Dipartimento  per i  servizi tecnici  nazionali, dei  singoli Servizi
(Servizio  nazionale dighe,  Servizio  geologico nazionale,  Servizio
idrografico e  mareografico nazionale, Servizio sismico  nazionale) e
delle relative sedi periferiche, che nel presente regolamento vengono
tutti indicati con il termine "Amministrazione".
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti      del  Presidente  della
          Repubblica  e  sulle    pubblicazioni  ufficiali      della
          Repubblica    italiana,  approvato con D.P.R. 28   dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge   alle quali e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e    l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - Per  il testo del  comma 4 dell'art.   24  della  legge
          n. 241/1990 vedi nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            - La  legge 18 maggio 1989,  n. 183, reca: "Norme  per il
          riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del
          suolo".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 24 gennaio
          1991, n.   85,   reca    "Regolamento   concernente      la
          riorganizzazione   ed  il potenziamento dei Servizi tecnici
          nazionali  geologico,  idrografico e mareografico,  sismico
          e  dighe  nell'ambito  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri, ai sensi   dell'art. 9 della  legge    18  maggio
          1989, n. 183".
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 aprile
          1993,   n.   106,   reca   "Regolamento   concernente    la
          riorganizzazione  ed il potenziamento dei  Servizi  tecnici
          nazionali  nell'ambito  della   Presidenza   del  Consiglio
          dei  Ministri, ai sensi  dell'art. 9 della legge  18 maggio
          1989, n. 183".
            -  Il  testo  dell'art. 24 della  legge 7 agosto 1990, n.
          241, recante "Nuove  norme  in    materia  di  procedimento
          amministrativo    e  di  diritto  di  accesso  ai documenti
          amministrativi", e' il seguente:
            "Art. 24.  - 1. Il  diritto di accesso  e' escluso per  i
          documenti coperti da  segreto di  Stato ai  sensi dell'art.
          12 della  legge 24 ottobre 1977,  n. 801, nonche'  nei casi
          di   segreto o  di    divieto  di  divulgazione  altrimenti
          previsti dall'ordinamento.
            2.    Il Governo   e' autorizzato   ad emanare,  ai sensi
          del comma  2 dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400,  entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore della
          presente legge, uno o  piu' decreti intesi  a  disciplinare
          le  modalita'  di  esercizio del   diritto   di  accesso  e
          gli  altri  casi di  esclusione del  diritto di  accesso in
          relazione alla esigenza di salvaguardare:
            a) la sicurezza,  la  difesa  nazionale  e  le  relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
            c)    l'ordine      pubblico   e   la   prevenzione     e
          repressione  della criminalita';
            d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed  imprese,
          garantendo peraltro  agli   interessati  la  visione  degli
          atti    relativi   ai procedimenti  amministrativi, la  cui
          conoscenza  sia necessaria  per curare o  per  difendere  i
          loro interessi giuridici.
            3.  Con    i  decreti  di cui   al comma 2 sono  altresi'
          stabilite norme particolari per  assicurare che   l'accesso
          ai  dati    raccolti mediante strumenti informatici avvenga
          nel rispetto delle esigenze  di cui al medesimo comma 2.
            4. Le    singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo    di
          individuare, con uno o  piu' regolamenti da emanarsi  entro
          i  sei mesi  successivi, le categorie di  documenti da esse
          formati o comunque   rientranti nella  loro  disponibilita'
          sottratti  all'accesso per le esigenze  di cui al comma 2.
            5.  Restano  ferme  le  disposizioni previste dall'art. 9
          della legge 1 aprile   1981, n.    121,  come    modificato
          dall'art.    26  della    legge 10 ottobre 1986, n.  668, e
          dalle relative norme   di attuazione,  nonche'  ogni  altra
          disposizione  attualmente  vigente che  limiti l'accesso ai
          documenti amministrativi.
            6. I  soggetti indicati  nell'art. 23  hanno facolta'  di
          differire  l'accesso  ai documenti richiesti sino  a quando
          la conoscenza  di  essi  possa    impedire  o    gravemente
          ostacolare    lo  svolgimento   dell'azione amministrativa.
          Non    e'   comunque    ammesso   l'accesso    agli    atti
          preparatori      nel     corso  della     formazione    dei
          provvedimenti  di     cui  all'art.   13,   salvo   diverse
          disposizioni di legge".
            -  L'art    17, comma 3,   della legge 3  agosto 1988, n.
          400, recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -  Il testo dell'art. 8  del decreto del Presidente della
          Repubblica  27  giugno     1992,  n.  352,      concernente
          "Regolamento   per     la  disciplina  delle  modalita'  di
          esercizio e dei  casi di esclusione del diritto di  accesso
          ai  documenti   amministrativi,   in   attuazione dell'art.
          24, comma 2,  della legge 7 agosto  1990, n.  241,  recante
          nuove  norme  in materia di  procedimento amministrativo  e
          di  diritto di  accesso ai documenti amministrativi", e' il
          seguente:
            "Art.  8 (Disciplina  dei  casi  di esclusione).   -   1.
          Le    singole amministrazioni   provvedono   all'emanazione
          dei regolamenti  di  cui all'art.   24,   comma 4,    della
          legge    7   agosto   1990, n.   241,  con l'osservanza dei
          criteri fissati nel presente articolo.
            2.    I  documenti    non  possono     essere   sottratti
          all'accesso  se    non  quando  essi  siano suscettibili di
          recare un  pregiudizio  concreto  agli  interessi  indicati
          nell'art.  24  della  legge    7  agosto  1990,  n.  241. I
          documenti   contenenti informazioni   connesse    a    tali
          interessi   sono considerati    segreti  solo   nell'ambito
          e   nei  limiti   di  tale connessione.  A  tale  fine,  le
          amministrazioni    fissano,    per     ogni  categoria   di
          documenti,  anche    l'eventuale periodo   di tempo  per il
          quale essi sono sottratti all'accesso.
            3.  In  ogni   caso  i  documenti  non   possono   essere
          sottratti  all'accesso     ove   sia     sufficiente    far
          ricorso   al  potere   di differimento.
            4.  Le  categorie    di  cui all'art. 24, comma 4,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie  di  atti
          individuati  con  criteri  di omogeneita' indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
            5. Nell'ambito dei  criteri di cui ai  commi 2, 3 e  4, i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso:
            a)    quando, al   di fuori   delle ipotesi  disciplinate
          dall'art.  12 della legge  24 ottobre 1977,  n. 801,  dalla
          loro   divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          nonche'  all'esercizio    della sovranita' nazionale e alla
          continuita'     e  alla  correttezza   delle      relazioni
          internazionali, con  particolare riferimento  alle  ipotesi
          previste     nei  trattati    e  nelle  relative  leggi  di
          attuazione;
            b) quando possa  arrecarsi  pregiudizio  ai  processi  di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
            c)  quando  i  documenti  riguardino  le   strutture,   i
          mezzi,    le  dotazioni,    il  personale    e  le   azioni
          strettamente     strumentali  alla  tutela      dell'ordine
          pubblico,    alla   prevenzione   e alla  repressione della
          criminalita'   con     particolare    riferimento      alle
          tecniche  investigative,   alla identita'   delle  fonti di
          informazione e  alla sicurezza dei   beni e  delle  persone
          coinvolte,  nonche'  all'attivita' di polizia giudiziaria e
          di conduzione delle indagini;
            d) quando i documenti riguardino   la vita privata  o  la
          riservatezza   di    persone    fisiche,    di      persone
          giuridiche,    gruppi,    imprese    e  associazioni,   con
          particolare      riferimento   agli  interessi  epistolare,
          sanitario,  professionale,    finanziario,  industriale   e
          commerciale di cui  siano in  concreto  titolari, ancorche'
          i    relativi dati  siano forniti all'amministrazione dagli
          stessi soggetti cui si riferiscono.   Deve comunque  essere
          garantita  ai  richiedenti  la    visione  degli  atti  dei
          procedimenti  amministrativi  la     cui   conoscenza   sia
          necessaria  per  curare  o  per  difendere  i  loro  stessi
          interessi giuridici".
            - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  39,  reca:
          "Attuazione  della  direttiva    90/313/CEE, concernente la
          liberta'   di  accesso  alle  informazioni  in  materia  di
          ambiente".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  il  testo del comma 4  dell'art. 24 della legge 7
          agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.